Sentenza n. 14874/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento - del decreto del Ministero dell'Interno n. -OMISSIS-, riguardante il procedimento n. K10/-OMISSIS-, notificato in data 14.04.2023, con il quale è stata respinta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera F), Legge 5.02.1992, n. 91, nonché ogni altro atto antecedente, concomitante e successivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, nato in Ecuador e trasferitosi in Italia nel 2001, ha impugnato il diniego della cittadinanza chiesta nel 2019. Il Ministero aveva fondato il rigetto su due vicende penali: una segnalazione per lesioni personali e ricettazione, conclusasi per remissione della querela, e un decreto penale di condanna per ricettazione, con multa e pena sospesa, relativo all'acquisto di un telefono poi risultato rubato. Il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 3 l. 241/1990, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità manifesta, travisamento dei presupposti e violazione del principio di ragionevolezza. Ha sostenuto che la prima vicenda non avrebbe dovuto essere valutata perché il procedimento si era estinto per remissione della querela e che la seconda avrebbe richiesto una specifica considerazione della particolare tenuità e occasionalità del fatto. Ha inoltre invocato la lunga permanenza in Italia, il permesso di soggiorno di lungo periodo, la stabile occupazione, l'integrazione sociale e familiare e l'avvenuta concessione della cittadinanza a moglie e figlia.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha qualificato la concessione della cittadinanza come atto di alta amministrazione connotato da amplissima discrezionalità, diretto a verificare l'idoneità del richiedente all'inserimento nella comunità nazionale. Il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica dell'adeguatezza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituzione del giudice all'amministrazione. Nel caso concreto, il procedimento è stato ritenuto adeguatamente istruito, anche perché era stato comunicato il preavviso di rigetto e il ricorrente non aveva presentato osservazioni. Le condotte oggetto delle vicende penali potevano essere considerate dall'amministrazione come fatti storici rilevanti ai fini del giudizio sulla personalità e sull'osservanza delle regole di civile convivenza, anche indipendentemente dagli esiti dei procedimenti penali. La stabilità lavorativa, il radicamento sociale e familiare e l'assenza di ulteriore pericolosità sono stati ritenuti elementi ordinari e minimi, connessi alla permanenza regolare in Italia, non sufficienti a superare le criticità desunte dalle condotte penalmente rilevanti. Il diniego è stato quindi ritenuto immune dai vizi dedotti. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La residenza legale decennale richiesta per la naturalizzazione non ha soltanto una dimensione quantitativa, ma costituisce anche un periodo qualitativo di osservazione della condotta e dell'integrazione del richiedente.
art. 3 l. 241/1990
Il giudice ha ritenuto adeguata la motivazione del diniego, fondata sulle vicende penali e sul giudizio complessivo di non meritevolezza.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
La regolare permanenza e l'inserimento lavorativo costituiscono condizioni ordinarie per l'ingresso e il soggiorno dello straniero, non elementi di per sé qualificabili come meriti speciali ai fini della naturalizzazione.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
La stabilità del soggiorno e l'assenza di pericolosità sociale rientrano nel percorso ordinario dello straniero regolarmente soggiornante e non bastano, da sole, a prevalere sulle criticità rilevate nel procedimento di cittadinanza.
art. 648 c.p.
La ricettazione è stata considerata quale condotta storica suscettibile di incidere sul giudizio amministrativo di affidabilità e integrazione, anche in presenza di una condanna con pena contenuta e sospesa.
art. 582 c.p.
La condotta contestata per lesioni personali poteva essere valutata quale fatto storico nel giudizio amministrativo, nonostante la conclusione del procedimento penale per remissione della querela.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione costituisce esercizio di alta discrezionalità amministrativa: il giudice può verificare soltanto l'adeguatezza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione.
- Ai fini della naturalizzazione, l'amministrazione può valutare le condotte penalmente rilevanti come fatti storici indicativi dell'affidabilità, della personalità e dell'osservanza delle regole di civile convivenza, anche indipendentemente dall'esito del procedimento penale e dall'irrogazione di una sanzione penale.
- La conclusione di un procedimento penale per remissione della querela non impedisce, di per sé, che la condotta sottostante sia considerata dall'amministrazione nel giudizio discrezionale sulla concessione della cittadinanza, purché la valutazione sia istruita e motivata in modo logico e ragionevole.
- La lunga residenza legale, la stabile occupazione, l'integrazione sociale e familiare e l'assenza di ulteriori elementi di pericolosità costituiscono, di regola, condizioni minime e ordinarie dello straniero regolarmente soggiornante; tali elementi non integrano necessariamente meriti speciali idonei a neutralizzare criticità desunte da condotte penalmente rilevanti.
- Il requisito della residenza legale decennale previsto per la cittadinanza per naturalizzazione deve essere inteso anche come periodo qualitativo di osservazione della condotta del richiedente, non soltanto come durata quantitativa del soggiorno.
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