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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37143/2023 del 12/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Ancona che aveva confermato gli arresti domiciliari. I motivi dedotti dai difensori (Avv. Riccardo Leonardi e Vando Scheggia) contestano: 1) l'utilizzabilità, nel procedimento in esame, delle intercettazioni telefoniche e ambientali svolte in diverso procedimento (n. 1742/2021 R.G.N.R. Procura di Macerata); 2) la sussistenza di gravi indizi in ordine ai reati contestati (artt. 416, 512-bis, 648-bis, 648-ter c.p. e altri) con specifiche censure sull'elemento oggettivo e sul dolo di concorso; 3) la configurabilità del reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p. con riferimento ad art. 640 e 56 c.p.); 4) la sussistenza dei gravi indizi per riciclaggio e autoriciclaggio (art. 648-bis e connessi); 5) la sussistenza di associazione per delinquere (art. 416 c.p.); 6) l'attualità e concretezza del pericolo di inquinamento probatorio e del pericolo di reiterazione (art. 125 co.3 e art. 274 co.1 lett. a) e c) c.p.p.); 7) la sproporzione della misura e la mancata considerazione di misure meno afflittive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: (i) sulla utilizzabilità delle intercettazioni è applicabile la nuova formulazione dell'art. 270 c.p.p. (fascicoli iscritti dopo il 31/08/2020) che consente l'utilizzo di captazioni effettuate in altro procedimento quando riguardano reati per i quali l'intercettazione è ammessa dall'art. 266 c.p.p. (tra i quali rientra l'art. 648-bis c.p.), senza più richiedere una connessione fra i procedimenti; (ii) la Corte ricorda il limite della verifica in cassazione sui provvedimenti di riesame in materia cautelare: è consentita la verifica solo dei vizi consistenti nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, non una nuova valutazione del merito dei gravi indizi; (iii) il Tribunale del Riesame ha fornito motivazione congrua e logica sulla sussistenza dei gravi indizi (ruolo della ricorrente, legami familiari, conoscenza dell'illiceità delle operazioni), sull'abuso e consumo del reato di indebita percezione di erogazioni (art.316-ter), sul pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione e sulla proporzionalità della misura; (iv) la Corte, quindi, ha ritenuto manifestamente infondati i motivi di cassazione. Conseguenze procedurali: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna della parte privata al pagamento delle spese processuali e comminazione a carico della ricorrente della somma di €3.000,00 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 270 cod. proc. pen.

    La nuova formulazione (fascicoli iscritti dopo il 31/08/2020) consente l'utilizzazione in diverso procedimento dei risultati delle intercettazioni effettuate "aliunde" quando risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali l'intercettazione è ammessa ai sensi dell'art. 266 c.p.p.; non richiede più la connessione fra procedimenti se ricorrono i presupposti indicati.

  • art. 266 cod. proc. pen.

    Individua le ipotesi di reato per le quali l'intercettazione è ammissibile; la Corte ha ritenuto che i reati contestati (in particolare 648-bis) rientrino nell'ambito di cui all'art. 266, giustificando l'utilizzo delle intercettazioni.

  • art. 311 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti per violazione di legge; la Corte lo utilizza come riferimento formale per esaminare le censure in relazione ad altre norme processuali.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e, in caso di inammissibilità con profili di colpa, l'irrogazione di somma a favore della Cassa delle ammende; applicata per liquidare €3.000,00.

  • art. 125 co.3 e art. 274 co.1 lett. a) e c) cod. proc. pen.

    Norme sulle esigenze cautelari relative al pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione; la Corte richiama il principio che il pericolo di reiterazione deve essere concreto e attuale e basato su elementi reali e valutabili nella dimensione temporale.

  • art. 316-ter, art. 640, art. 56 cod. pen.

    Riferite alla fattispecie di indebita percezione di erogazioni pubbliche: la consumazione si verifica al momento in cui l'ente erogatore accredita la somma e il beneficio diventa immediatamente monetizzabile, come richiamato dalla Corte.

  • art. 416, art. 512-bis, art. 648-bis, art. 648-ter cod. pen.

    Reati contestati all'indagata (associazione per delinquere, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e autoriciclaggio); la Corte ritiene che il Tribunale del Riesame abbia adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi rispetto a tali fattispecie.

  • d.l. 30/12/2019 n.161 conv. con modificazioni dalla legge 28/02/2020 n.7

    Decreto-legge 30 dicembre 2019, n.161, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.7

    Ha introdotto la disciplina sulla utilizzazione in diverso procedimento dei risultati delle intercettazioni; la Corte richiama tale intervento normativo per delimitare l'ambito applicativo dell'art. 270 c.p.p.

Massime di principio

  • Dopo il 31/08/2020, l'utilizzo di intercettazioni effettuate in altro procedimento è possibile se il fascicolo dove si vogliono usare le captazioni rientra nella nuova disciplina dell'art.270 c.p.p.; non è più richiesta una connessione formale fra procedimenti quando le captazioni riguardano reati per i quali l'intercettazione è ammessa (art.266 c.p.p.).
  • In Cassazione, avverso provvedimenti di riesame sulle misure cautelari personali, il controllo è limitato ai vizi di motivazione consistenti in mancanza o manifesta illogicità; non è consentito riesaminare liberamente la valutazione dei gravi indizi compiuta dal giudice di merito.
  • Per contestare con successo la sussistenza dei "gravi indizi" in sede di legittimità occorre dimostrare che la motivazione del giudice di merito sia assente o manifestamente illogica, non limitarsi a proporre una diversa lettura delle stesse circostanze.
  • Il pericolo di reiterazione ex art.274 c.p.p. deve essere concreto e attuale: è sufficiente una prognosi fondata sulla personalità dell'indagato e sulle modalità della condotta, senza necessità di indicare una "specifica occasione" futura per delinquere.
  • Sull'elemento oggettivo di reati come l'indebita percezione di erogazioni pubbliche (art.316-ter) la giurisprudenza conferma che il reato si consuma con l'accredito/riconoscimento del beneficio da parte dell'ente erogatore, in quanto il patrimonio del beneficiario si è già incrementato.
  • La mancata ammissione del ricorso per cassazione può comportare condanne alle spese processuali e, se ravvisati profili di colpa nella scelta di proporre il ricorso, l'irrogazione di una somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.; valutare attentamente la fondatezza delle censure prima di impugnare in Cassazione.

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