Cassazione Penale, Sentenza n. 33218/2024 del 28/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore dell'imputato; dedotte due censure: 1) vizio di motivazione per presunta affermazione della responsabilità fondata su mere "presunzioni tributarie" senza adeguata risposta alle argomentazioni difensive; 2) violazione di legge con riferimento agli artt. 157-161 c.p. e omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (richiesta già formulata in udienza), con riferimento all'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2011 (art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) e alla relativa evasione di imposta pari a € 96.799,13.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo (manifestamente infondato, la responsabilità era fondata su esame documentale e non su sole presunzioni tributarie) e invece fondato il secondo motivo: ha accertato che, per la dichiarazione dei redditi relativa al 2011 (scadenza indicata 30/09/2012), va considerato il termine di tolleranza di 90 giorni (termine ultimo 30/12/2012) e tenuti conto dei periodi di sospensione indicati, per cui la prescrizione è maturata in data 29/05/2023, anteriore alla sentenza d'appello del 26/06/2023. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il residuo reato è estinto per prescrizione. Conseguentemente è disposta la revoca della confisca per equivalente relativa all'importo di € 96.799,13, atteso che non si applica il meccanismo previsto dall'art. 578-bis c.p.p. nei modi che permettano il mantenimento della confisca per fatti anteriori all'entrata in vigore della norma; il Pubblico Ministero aveva chiesto analogamente l'annullamento senza rinvio per prescrizione.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 4
Il reato di cui all'art. 4 è stato considerato dal giudice di merito ed in parte dichiarato estinto per prescrizione; la condanna originaria per questo capo è stata disattesa in appello per prescrizione.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5, comma 2
"non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine"
La Corte ha applicato la previsione interpretando che la prescrizione per il reato di omessa dichiarazione inizia a decorrere dal 91° giorno successivo alla scadenza; per il 2011 la scadenza indicata era il 30/09/2012, con ulteriore tolleranza fino al 30/12/2012, e dopo calcolo delle sospensioni la prescrizione è maturata il 29/05/2023.
codice penale, art. 240-bis (richiamato)
Richiamato nel testo in relazione al tipo di confisca prevista; usato per inquadrare i casi particolari di confisca menzionati dall'art. 578-bis c.p.p.
codice di procedura penale, art. 578-bis
"Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari ... il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato"
La Corte ha ritenuto non applicabile il meccanismo di conservazione della confisca previsto dall'art. 578-bis nei casi in cui la confisca per equivalente sia stata disposta per fatti anteriori all'entrata in vigore della norma; quindi non è stato possibile mantenere la confisca riferita al reato dichiarato estinto.
codice penale / disposizioni sulla prescrizione (artt. 157-161 c.p.)
La difesa aveva invocato vizio di calcolo della prescrizione richiamando gli artt. 157-161 c.p.; la Corte di Cassazione ha accolto la censura relativa al decorso della prescrizione dopo aver calcolato i termini, le tolleranze e le sospensioni rilevanti.
Giurisprudenza passata (Sez. U. n. 4145/2022 e altre pronunce citate)
La Corte si è attenuta all'indirizzo delle Sezioni Unite circa l'ambito applicativo dell'art. 578-bis e ai precedenti su decorrenza della prescrizione nelle omissioni dichiarative: le decisioni giurisprudenziali sono state utilizzate per motivare sia il calcolo dei termini sia l'impossibilità di mantenere la confisca per fatti anteriori all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Massime di principio
- Il reato di omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000) è un reato omissivo proprio: lo commette solo chi è obbligato alla presentazione alla data della scadenza.
- Si applica un periodo di tolleranza di 90 giorni: la dichiarazione presentata entro tale termine non è considerata omessa; la prescrizione inizia a decorrere dal 91° giorno successivo alla scadenza.
- Nel conteggio della prescrizione vanno considerate eventuali sospensioni e interruzioni del corso della prescrizione comunicate/attuate nei periodi indicati; una corretta contabilizzazione può determinare che la prescrizione sia maturata prima della pronuncia di appello.
- Se la prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia impugnata e non è stata dichiarata, la Cassazione può annullare senza rinvio per prescrizione; ciò comporta anche la revoca della confisca per equivalente relativa al reato dichiarato estinto, salvo casi molto specifici e non retroattivi previsti dalla legge/interprete delle Sezioni Unite.
- La circostanza che l'accertamento penal-tributario si basi su documentazione contabile (es. "sottoconto di mastro", verifiche della Guardia di Finanza) può integrare un concreto elemento probatorio a fondamento della responsabilità fiscale, non ritenendosi necessariamente fondata su "mere presunzioni tributarie" se il giudice del merito motiva autonomamente sulla documentazione.
- La disciplina dell'art. 578-bis c.p.p. non può essere applicata in modo da mantenere una confisca per fatti anteriori alla sua entrata in vigore quando la confisca è di tipo equivalente e la normativa è recepita dalle Sezioni Unite come non retroattiva in tali aspetti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33208/2024 del 28/08/2024
- Sentenza penale · 28 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33209/2024 del 28/08/2024
- Sentenza penale · 28 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33210/2024 del 28/08/2024
- Sentenza penale · 28 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33212/2024 del 28/08/2024
- Sentenza penale · 28 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33214/2024 del 28/08/2024
- Sentenza penale · 28 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33216/2024 del 28/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →