Cassazione Penale, Sentenza n. 24087/2022 del 22/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che confermava la condanna in rito abbreviato per più furti (con aggravante del mezzo fraudolento) e per utilizzo fraudolento di carte di credito. Il ricorrente contestava: 1) nullità e vizi processuali per mancata considerazione dell'impedimento dell'imputato e per mancata concessione di termine a difesa al neodifensore nominato via PEC; 2) violazione di legge circa il riconoscimento della circostanza aggravante del mezzo fraudolento (art. 625, n. 2 c.p.), sostenendo che non sussisteva astuzia o artificio idoneo ad ovviare alle misure di custodia dei beni; 3) illegittimità del riconoscimento della recidiva, ritenuta applicata in modo automatico senza adeguata verifica della maggiore colpevolezza o rilevanza temporale dei precedenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto la maggior parte del ricorso ma l'ha parzialmente accolto con riguardo alla circostanza aggravante del mezzo fraudolento. Motivazioni principali: 1) motivo processuale (nullità/termine a difesa): infondato. Dal fascicolo non risultano comunicazioni pervenute alla Corte via PEC prima dell'udienza del 7/1/2019; la trasmissione via PEC comporta un rischio a carico di chi la utilizza se il giudice non prende conoscenza; inoltre l'impedimento del detenuto era cessato il 15/8/2019 e quando il processo fu deciso (17/5/2021) l'imputato risultava regolarmente citato; 2) aggravante del mezzo fraudolento: fondata. Le sentenze di merito non hanno adeguatamente descritto e motivato quale condotta concreta sia idonea a integrare la fraudolenza richiesta dalla giurisprudenza (insidiosità, astuzia, predisposizione ingegnosa), limitandosi a rilevare il fatto che gli armadietti furono richiusi dopo i furti; occorreva precisare fatti e ragioni per attribuire la valenza di "mezzo fraudolento"; la Corte ha annullato la sentenza limitatamente a questo punto e ha disposto il rinvio al giudice di merito per nuovo esame; 3) recidiva: inammissibile e manifestamente infondata. La Corte d'appello aveva fornito motivazione effettiva sul collegamento tra precedenti e gravità dei fatti e sull'entità del danno alle vittime. Conclusione pratica: condanna confermata nella sostanza, ma aggravante del mezzo fraudolento cancellata e causa rimessa al giudice di merito per nuova valutazione su tale punto.
Norme richiamate
art. 178 codice di procedura penale
Rinvio alla disciplina sulla nullità della sentenza (richiamata dal ricorrente per denunciare nullità formali); la Corte ha ritenuto che non sussistesse nullità per le ragioni esposte riguardo alla trasmissione via PEC e allo stato degli atti
art. 179 codice di procedura penale
Richiamato in relazione alle nullità indicate dal ricorrente; la Corte ha valutato la fondatezza delle censure sulla base della documentazione di udienza e della giurisprudenza sul rischio connesso alla trasmissione via PEC
art. 625 n. 2 codice penale
Norma che contempla l'aggravante del mezzo fraudolento nei furti; la Corte ha ritenuto che per applicare questa aggravante serva una motivazione chiara circa l'esistenza di un accorgimento astuto, insidioso e ingegnoso che abbia favorito il furto o ne abbia assicurato il profitto, elemento non adeguatamente dimostrato nei provvedimenti impugnati
art. 161, comma 4 codice di procedura penale
Richiamato dalla Corte per spiegare la regolarità della notifica al difensore quando la notifica al domicilio dell'imputato è infruttuosa; utilizzato per giustificare che l'imputato, al momento della decisione, fosse correttamente citato
Massime di principio
- La trasmissione di istanze o nomine via PEC comporta un rischio: se l'ufficio giudiziario non prende conoscenza, la mancata considerazione non produce automaticamente nullità; il difensore deve curare che le istanze siano formalmente acquisite agli atti e verificare la ricezione.
- La mera riaccostatura di ante o il fatto che le vittime non si siano accorte del furto non è di per sé sufficiente a integrare l'aggravante del mezzo fraudolento. Occorre che sia provata una condotta caratterizzata da astuzia o predisposizione ingegnosa volta a sorprendere la vigilanza e a eludere misure di custodia dei beni.
- Per il riconoscimento della recidiva è necessaria una motivazione specifica che colleghi la natura e il tempo dei precedenti alla maggiore pericolosità o colpevolezza dell'imputato rispetto al fatto oggetto del processo; una semplice applicazione automatica senza confronto motivato può essere censurata, ma una motivazione adeguata rende l'applicazione legittima.
- Se l'impedimento dell'imputato è temporaneo e cessa prima della decisione, la sua assenza non determina automaticamente l'annullamento della sentenza: occorre valutare se l'imputato o il suo difensore siano stati effettivamente informati e se sia sussistito un danno processuale concreto.
- In ipotesi di nomina di nuovo difensore, è importante che la nomina sia formalizzata secondo le modalità previste e che il termine a difesa sia chiesto in modo da risultare agli atti; l'utilizzo esclusivo di canali informatici non comprovati può comportare il rischio di inidoneità della comunicazione.
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