Cassazione Penale, Sentenza n. 1051/2022 del 13/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato impugna la sentenza di condanna sostenendo l'inosservanza di legge processuale e vizio di motivazione: in appello aveva dedotto che il falso (carta d'identità) era "grossolano" e quindi inidoneo a trarre in inganno; lamenta che la Corte d'appello non abbia adeguatamente motivato sul punto, limitandosi ad affermare l'oggettività della falsificazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha motivato che il motivo di appello era manifestamente infondato perché la presunta "grossolanità" del falso era dedotta da elementi irrilevanti (anomalie di contenuto, osservazioni dell'impiegata sull'aspetto grafico, data di scadenza e statura) che non escludono l'idoneità del documento a ingannare. Inoltre la falsità era stata accertata mediante perizie tecniche. Confermata la condanna per i reati contestati e disposte le spese a carico del ricorrente; la liquidazione degli onorari del difensore resta di competenza del giudice di merito.
Norme richiamate
Codice penale, art. 497-bis comma 2
Norma applicata per la fattispecie di falso documentale relativa al documento d'identità; la Corte ha ritenuto sussistente il reato in base agli accertamenti tecnici
Codice penale, art. 56
Riferimento normativo indicato nella sentenza (concernente la disciplina delle circostanze), utilizzato nel quadro della valutazione delle concause e delle pene
Codice penale, art. 494
Articolo richiamato nell'imputazione; la Corte ha confermato la colpevolezza in relazione ai reati contestati
Decreto-legge 137/2020, art. 23 comma 8 (conv. L. 176/2020)
Richiamato per la disciplina del trattamento del ricorso (la trattazione è avvenuta senza intervento delle parti, con conclusioni scritte)
Giurisprudenza di Cassazione, Sez. 5, sent. 11/02/2019 n. 27310
Principio richiamato: la punibilità per falso è esclusa per inidoneità dell'atto solo quando la falsificazione risulti 'ictu oculi' evidente a chiunque; elementi percepibili solo da esperti o indizi non bastano a escludere la capacità ingannatoria
Massime di principio
- La 'grossolanità' del falso esclude la punibilità solo se la contraffazione è evidente 'ictu oculi' a chiunque; osservazioni soggettive o dettagli sul contenuto del documento non sono sufficienti
- Anomalie nel contenuto (date, misure, aspetti grafici) non determinano automaticamente l'inidoneità del documento a ingannare; rilevano accertamenti tecnici e perizie
- Se il motivo di appello è fondato su elementi irrilevanti ai fini della falsità, la Corte può considerarlo manifestamente infondato e rigettare il ricorso
- La Corte di Cassazione richiede una motivazione adeguata, ma può ritenere sufficiente la motivazione del giudice di merito quando il punto dedotto sia manifestamente privo di rilievo giuridico
- In caso di gratuito patrocinio la liquidazione degli onorari del difensore compete al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata
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