Cassazione Penale, Ordinanza n. 09308/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania deducendo un'unica violazione processuale: il giudice estensore della decisione di secondo grado avrebbe in precedenza svolto, nello stesso procedimento, funzioni di giudice per le indagini preliminari, adottando un'ordinanza di custodia cautelare nei suoi confronti e il successivo decreto di giudizio immediato. Secondo il ricorrente, tale precedente partecipazione avrebbe inciso sulla validità della sentenza di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la doglianza, affermando che l'eventuale incompatibilità ex art. 34 c.p.p. non incide sulla capacità del giudice e non determina nullità del provvedimento, ma integra soltanto una causa di astensione o ricusazione da far valere tempestivamente con la procedura prevista dall'art. 37 c.p.p. Non essendo stata proposta tempestivamente in tale forma, la censura non poteva essere accolta. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 34 cod. proc. pen.
L'esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato, ma costituisce esclusivamente motivo di astensione e di ricusazione
Le incompatibilità del giudice non comportano nullità automatica della sentenza e devono essere fatte valere come motivo di ricusazione/astensione.
art. 37 cod. proc. pen.
deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen.
La deduzione dell'incompatibilità va proposta tempestivamente mediante la procedura di ricusazione prevista dalla norma.
cod. proc. pen.
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte applica la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende se non emergono elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente.
Massime di principio
- La pregressa partecipazione del medesimo magistrato al procedimento, ove configuri incompatibilità ai sensi dell'art. 34 c.p.p., non determina di per sé la nullità della sentenza successivamente pronunciata.
- L'incompatibilità del giudice è un vizio da far valere tramite astensione o ricusazione, secondo la procedura e i termini dell'art. 37 c.p.p.; se non tempestivamente dedotto, non può essere fatto valere come nullità in cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risultano elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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