Cassazione Penale, Sentenza n. 32320/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del riesame che aveva confermato l'applicazione dell'obbligo di dimora nei confronti di Amato. Si deducevano vizi di motivazione (art. 606 co.1 lett. b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 273 e 274 c.p.p.): avrebbe avuto carattere illogico la conclusione che il ricorrente fosse il conducente dell'autocarro in assenza di dati fotografici identificativi e con indisponibilità della patente; emergerebbe solo l'indizio di proprietà del veicolo; contestata altresì una presunta inversione dell'onere della prova (si sarebbe ritenuto onere del ricorrente dimostrare la cessione del mezzo a terzi) e si censurava la valutazione delle esigenze cautelari, ritenendo non attuale il pericolo di recidiva dato l'intervallo temporale (fatti cessati nel 2018, misura nel 2021).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto legittima e adeguata la motivazione del riesame che ha valorizzato la titolarità della ditta riconducibile all'autocarro e l'assenza di dipendenti che possano aver utilizzato il veicolo, quadro indiziario ritenuto consolidato e significativo che non richiede ulteriori esclusioni logico-probatorie. Non sussiste inversione dell'onere della prova: era onere dell'interessato provare circostanze alternative. L'indisponibilità della patente non è decisiva in un contesto di contestazioni di condotte illecite; eventuali piccole incongruenze motivazionali non sono idonee ad integrare vizio manifesto rilevabile in sede di legittimità. Quanto alle esigenze cautelari, pur osservando che è errato invocare la presunzione di cui all'art. 275 co.3 c.p.p. per misure diverse dalla custodia cautelare, la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente nel valorizzare la perdurante e reiterata condotta contestata e i precedenti penali, elementi idonei a dimostrare la pericolosità e a giustificare misure non coercitive (obbligo di dimora e presentazione alla p.g.). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'ambito procedurale del riesame; la Corte ricorda il quadro procedurale con cui è stato adottato il provvedimento impugnato.
art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
Riferimento alla censura per vizio di motivazione (logica/contraddittorietà) dedotta nel ricorso per cassazione; la Corte richiede che il vizio sia di macroscopica evidenza per essere rilevante in sede di legittimità.
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Riferimento alla censura relativa alla violazione delle norme sul procedimento probatorio (artt. 273 e 274 c.p.p.); la Corte valuta che non sussista tale vizio perché il quadro indiziario era già consistente.
art. 273 cod. proc. pen.
Norma sulle prove indiziarie; la Corte ha ritenuto che gli indizi raccolti (titolarità della ditta, assenza di dipendenti utilizzatori) siano sufficientemente significativi senza ulteriori accertamenti esclusivi.
art. 274 cod. proc. pen.
Regole sulla valutazione degli indizi; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione complessiva degli indizi e non manifestamente illogica la motivazione contestata.
art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
La Corte osserva che la presunzione di pericolosità prevista dal comma 3 è collegata al regime della custodia cautelare e non si applica automaticamente alle misure non custodiali; tuttavia la motivazione è risultata adeguata per altri elementi (reiterazione, perduranza, precedenti).
Massime di principio
- La proprietà o la titolarità di un veicolo o ditta può costituire un indizio significativo della responsabilità quando non vi siano altri soggetti plausibilmente utilizzatori; non sempre è necessario un dato fotografico diretto per l'identificazione se il quadro indiziario complessivo è consolidato.
- Perché la Cassazione annulli per vizi di motivazione occorre che l'illogicità o la contraddittorietà siano macroscopiche (ictu oculi). Minime incongruenze non sono sufficienti.
- L'onere di provare circostanze alternative spetta al soggetto che le deduce: se il giudice fonda la decisione su un quadro indiziario significativo, il ricorrente deve fornire elementi concreti (es. prova di cessione del mezzo, testimonianze o documenti che indichino un diverso conducente).
- L'indisponibilità della patente di guida non è necessariamente decisiva per escludere la responsabilità in ipotesi di condotte illecite, soprattutto se sussistono indizi di utilizzo non conforme dei veicoli; tuttavia rimane un elemento che il difensore dovrebbe provare o spiegare adeguatamente.
- Per misure non custodiali il giudice deve comunque valutare la concretezza e l'attualità del pericolo di recidiva; non è corretto applicare meccanicamente presunzioni proprie del regime cautelare custodiale, ma la persistenza di comportamenti reiterati e i precedenti possono giustificare misure meno afflittive.
- In situazioni simili, il difensore dovrebbe prioritariamente fornire documentazione probante di circostanze alternative (atti di vendita/cessione, registri aziendali, dichiarazioni dei dipendenti, prove che un altro soggetto ha utilizzato il veicolo) e argomentare specificamente la sopravvenuta cessazione della condotta per contrastare le esigenze cautelari.
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