Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 19985/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 25/10/2023, che aveva confermato la loro condanna per i delitti loro rispettivamente contestati. Dalla motivazione emerge una vicenda verificatasi in mare: dopo l'alt intimato dalla Guardia di finanza, uno degli imputati avrebbe tenuto una condotta pericolosa a bordo di un'imbarcazione, determinando un inseguimento di circa 15 minuti a velocità elevata; durante l'abbordaggio, l'equipaggio avrebbe inveito contro il brigadiere intervenuto, al punto da indurlo a prendere la pistola per timore per la propria incolumità. I ricorrenti hanno censurato, in sostanza, la ricostruzione dei fatti e l'esclusione delle scriminanti, sostenendo una tesi difensiva fondata sull'avaria del timone e sulla presunta connivenza non punibile di alcuni presenti; hanno inoltre contestato il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., il trattamento sanzionatorio, il diniego delle attenuanti generiche e, in generale, la valutazione delle prove già compiuta nei gradi di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che le censure fossero meramente riproduttive di doglianze già vagliate e disattese nei giudizi di merito con motivazione giuridicamente corretta e non illogica, fondata sulle convergenti dichiarazioni testimoniali degli operanti della Guardia di finanza. Ha ritenuto non credibile la tesi dell'avaria del timone, osservando che essa sarebbe incompatibile con la velocità tenuta in fuga e, comunque, non spiegherebbe il mancato arresto per il controllo; ha escluso la sussistenza dei presupposti di scriminanti e della connivenza non punibile, valorizzando la condotta aggressiva degli imputati verso l'operante. Ha inoltre ritenuto legittimo il diniego della particolare tenuità del fatto, in ragione della complessiva gravità della condotta e delle reiterate minacce e aggressioni, nonché generiche le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è esclusa quando la valutazione complessiva della condotta evidenzi reiterate minacce e aggressioni, con esposizione concreta a rischio dell'incolumità degli operanti.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi conseguono le statuizioni economiche previste dalla norma.

  • art. 192 c.p.p.

    La decisione valorizza la ricostruzione probatoria fondata su convergenti dichiarazioni testimoniali degli operanti di polizia giudiziaria, ritenute coerenti e non manifestamente illogiche.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, senza specifiche critiche argomentative, questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione congrua e non manifestamente illogica.
  • La tesi difensiva di un guasto del mezzo non può essere accolta quando risulti incompatibile, sul piano logico-fattuale, con la concreta dinamica della fuga e con il comportamento tenuto dagli imputati.
  • Ai fini del concorso di persone nel reato è sufficiente qualsiasi contributo esteriore apprezzabile, fornito in qualsiasi fase dell'iter criminoso, idoneo ad agevolare la realizzazione del proposito illecito altrui.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto va esclusa in presenza di una valutazione complessiva che evidenzi una condotta aggressiva o minacciosa non occasionale, specie se capace di porre in concreto a rischio l'incolumità delle persone offese.
  • Il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena sono insindacabili in cassazione quando sorretti da motivazione completa e coerente, e non siano indicati specifici elementi positivi trascurati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiConcorso di personeParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.