Ordinanza n. 2325/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento della comunicazione di esclusione nr: 1919 del 03 02 2025 trasmessa via pec in data 03 02 2025 dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Ufficio V - Ambito territoriale di Torino con nota N. 0001919 R.U., nonché per l’annullamento - di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, e conseguenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione di esclusione da una graduatoria ad esaurimento adottata dall'Ufficio scolastico territoriale di Torino
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la comunicazione di esclusione del 3 febbraio 2025 e gli atti presupposti, connessi e conseguenti, proponendo anche motivi aggiunti. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., seri dubbi sulla giurisdizione del giudice amministrativo. La questione riguarda il riparto di giurisdizione nelle controversie relative alla formazione e gestione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente. Il Collegio ha richiamato l'orientamento generale secondo cui spettano al giudice amministrativo le controversie concernenti procedure concorsuali per l'assunzione, atti di macro-organizzazione e atti regolamentari o amministrativi generali direttamente lesivi, mentre gli atti riconducibili agli ordinari poteri gestori del rapporto di lavoro spettano al giudice ordinario. Ha inoltre evidenziato il criterio del petitum sostanziale: la giurisdizione amministrativa sussiste quando è chiesto direttamente l'annullamento di un atto amministrativo generale o normativo, mentre la giurisdizione ordinaria sussiste quando la domanda è diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento in graduatoria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo. È stato infine richiamato l'orientamento secondo cui la formazione e modificazione delle graduatorie ad esaurimento non ha natura concorsuale e gli atti di gestione delle graduatorie sono adottati con i poteri del datore di lavoro, salva l'impugnazione di un presupposto atto amministrativo generale.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito né ha ancora declinato la giurisdizione. Rilevata d'ufficio la questione, ha assegnato alle parti 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie limitate al problema della giurisdizione, disponendo il rinvio della trattazione alla pubblica udienza del 9 dicembre 2026. L'ordinanza richiama, come criteri da approfondire, la natura dell'atto impugnato, il petitum sostanziale e la distinzione tra domanda di annullamento di un atto amministrativo generale e domanda di accertamento del diritto individuale del docente.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice, dopo il passaggio in decisione, di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio, assegnando un termine per il deposito di memorie.
art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001
È richiamato quale base della giurisdizione amministrativa sulle controversie relative alle procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti pubblici.
art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165/2001
È richiamato in relazione agli atti di macro-organizzazione, la cui immediata lesività può radicare la giurisdizione amministrativa.
d.lgs. n. 29/1993
È richiamato quale fonte della privatizzazione del pubblico impiego, nel cui ambito il riparto di giurisdizione distingue tra atti amministrativi e ordinari poteri gestori del rapporto di lavoro.
Massime di principio
- Nelle controversie sul pubblico impiego privatizzato, la giurisdizione amministrativa resta radicata per gli atti amministrativi relativi a procedure concorsuali di assunzione, per gli atti di macro-organizzazione immediatamente lesivi e per gli atti regolamentari o amministrativi generali direttamente lesivi; gli atti riconducibili agli ordinari poteri gestori del rapporto di lavoro spettano invece al giudice ordinario.
- Per individuare la giurisdizione nelle controversie sull'inserimento in graduatorie ad esaurimento del personale docente occorre avere riguardo al petitum sostanziale: la domanda di annullamento di un atto amministrativo generale o normativo, direttamente lesivo e preclusivo dell'inserimento, appartiene alla giurisdizione amministrativa; la domanda di accertamento del diritto individuale all'inserimento, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo, appartiene alla giurisdizione ordinaria.
- La formazione e la modificazione delle graduatorie ad esaurimento non hanno natura concorsuale; gli atti particolari di gestione delle graduatorie sono, in linea generale, adottati dall'amministrazione con i poteri del datore di lavoro, mentre la giurisdizione amministrativa può sussistere in relazione al distinto presupposto costituito da un atto amministrativo generale direttamente lesivo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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