Cassazione Penale, Ordinanza n. 10541/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato l'affermazione di responsabilità per il delitto di truffa, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte di cassazione rileva però che i motivi erano generici e indeterminati: non specificavano quali elementi della motivazione di merito fossero erronei, non contenevano una necessaria analisi critica della decisione impugnata e non indicavano puntualmente le ragioni di diritto poste a fondamento delle censure, con i relativi riferimenti alla motivazione della sentenza. Per tale difetto di specificità, richiesto dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., il ricorso non consentiva un effettivo sindacato di legittimità.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
La sentenza impugnata riguardava l'affermazione di responsabilità per truffa; la Cassazione non entra nel merito della configurabilità del reato, perché il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
I motivi di impugnazione devono contenere una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a base della censura, con congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; in difetto, il ricorso è inammissibile.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze, pur formalmente prospettate come violazione di legge o vizio di motivazione, non individuano in modo specifico gli errori della decisione impugnata e non consentono al giudice di legittimità di esercitare il proprio sindacato.
- L'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. impone che i motivi di impugnazione siano autosufficienti e specifici: occorre una critica puntuale della motivazione della sentenza impugnata e l'indicazione delle ragioni di diritto poste a sostegno delle censure.
- La genericità o indeterminatezza dei motivi non consente il vaglio del merito dell'impugnazione e determina l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenze economiche previste per il ricorrente.
Come è indicizzato
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