Cassazione Civile, Ordinanza n. 17715/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, verificandone la conformità ai requisiti dell'art. 390 c.p.c., e dell'adesione del controricorrente. Conseguentemente ha dichiarato l'estinzione del processo di cassazione. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese, in ragione dell'adesione alla rinuncia.
Esito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia origina da un conflitto su terreni di proprietà di una parte, rispetto ai quali l'altra parte rivendicava di essere titolare di un diritto e di poter esercitare una qualche utilità o ingerenza. La Corte d'appello di Genova, in accoglimento dell'appello principale del proprietario, ha accertato che la controparte non era titolare di alcun diritto sui terreni e le ha ordinato di cessare ogni turbativa del possesso esclusivo. Avverso tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione. Tuttavia, prima della decisione, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio perché le parti avevano raggiunto un accordo transattivo e ha quindi rinunciato al ricorso; il controricorrente ha aderito alla rinuncia.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso è stata ritenuta rituale e idonea a determinare l'estinzione del giudizio di cassazione; l'adesione del controricorrente ha escluso la pronuncia sulle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se formulata nei requisiti di legge, produce l'estinzione del processo di legittimità.
- L'adesione del controricorrente alla rinuncia esclude la necessità di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
- In presenza di sopravvenuto accordo transattivo tra le parti, la parte ricorrente può dichiarare il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio e rinunciare validamente al ricorso.
Come è indicizzato
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