Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 6343/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione del Direttore della Direzione Sanità e Welfare della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022 avente ad oggetto “Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125” e dei relativi allegati ivi richiamati; - del decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità GRFVG-DEC-2022-0029985-P della Regione Friuli Venezia Giulia del 14 dicembre 2022 avente ad oggetto “Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015”; - dell'elenco delle quote di payback a carico delle singole aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015 – 2018, allegato A al predetto decreto; - della determinazione del Direttore della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte n. 2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022 avente ad oggetto “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015” e dei relativi allegati, ivi richiamati; - del Decreto del direttore generale dell'area sanità e sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022 avente ad oggetto “Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi.”; - dell'elenco delle quote di payback a carico delle singole aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015 – 2018, allegato A al predetto decreto; - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022; - del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022; - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi, per quanto occorrer possa: - l'intesa della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 14 settembre 2022 (doc. 9); - l'intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; - l'accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 – 2017 e 2018” (di seguito, anche l'“Accordo 181/CSR”); - la Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; - la Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 19 febbraio 2016 (prot.0001341-P-19/02/2016 del Ministero della salute - DGSIS) ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art.9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78” (doc. 12); - la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 21 aprile 2016 (prot.0003251-P-21/04/2016 del Ministero della salute -DGSIS) ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art.9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 -Integrazione della nota del 19 febbraio 2016”; nonché per l'accertamento e la declaratoria che nulla è dovuto dalla ricorrente a titolo di ripiano del superamento del tetto di spesa regionale per l'acquisto dei dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; per quanto riguarda i motivi aggiunti: provvedimenti in tema di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 (payback) - diverse regioni.

Giustizia amministrativa202302914

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e regionali di determinazione delle quote di payback dovute per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni intimate)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato gli atti statali e regionali concernenti la certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e la quantificazione, a suo carico, delle quote di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, chiedendone l'annullamento e l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di pagamento. In pendenza del giudizio è intervenuto l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto la possibilità di estinguere gli obblighi mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali, stabilendo che l'integrale versamento della quota ridotta preclude ulteriori azioni giurisdizionali e che l'accertamento regionale del pagamento determina la cessazione della materia del contendere. Con nota del 23 marzo 2026 la ricorrente ha dichiarato di avere versato l'importo pari al 25 per cento in favore delle Regioni interessate e ha chiesto la declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese. La Regione Veneto ha contestato il rispetto del termine previsto dalla legge, rilevando che il pagamento nei suoi confronti sarebbe avvenuto l'11 febbraio 2026, oltre il termine del 9 settembre 2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Il Collegio ha rilevato che non erano stati depositati i provvedimenti regionali di accertamento del pagamento richiesti dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025 e che, pertanto, non ricorrevano i presupposti per una formale dichiarazione di cessazione della materia del contendere secondo la speciale disciplina del payback. Tuttavia, la dichiarazione univoca della ricorrente, resa prima della decisione, circa il venir meno dell'interesse alla pronuncia di annullamento impediva al giudice di decidere il merito, in applicazione del principio della domanda e della disponibilità del processo amministrativo da parte di chi lo ha promosso. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia; il contributo unificato è rimasto a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...]

    La cessazione della materia del contendere nell'ambito dei giudizi sul payback è collegata all'integrale versamento della quota ridotta e alla comunicazione al TAR dei provvedimenti regionali o provinciali di accertamento del pagamento, previamente pubblicati secondo legge.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse

    L'univoca dichiarazione della parte ricorrente, resa prima della decisione, circa il venir meno dell'interesse alla pronuncia di annullamento determina l'improcedibilità del ricorso e preclude al giudice la decisione nel merito.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La causa è stata trattata da remoto nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • La formale cessazione della materia del contendere prevista da una disciplina speciale può essere dichiarata solo quando siano integrati tutti i presupposti normativi, compresa la produzione in giudizio dell'atto amministrativo di accertamento richiesto dalla legge.
  • Nel processo amministrativo, la dichiarazione univoca del ricorrente, resa prima della decisione, di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento impone la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e impedisce al giudice di esaminare il merito della controversia.
  • Il principio della domanda e la disponibilità del processo amministrativo comportano che il giudice non possa decidere nel merito una domanda di annullamento quando la parte che ha promosso il giudizio abbia rinunciato, in termini sostanziali, all'interesse alla decisione, anche se non risultano perfezionati i presupposti per la cessazione della materia del contendere prevista da una disciplina speciale.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.