Cassazione Penale, Sentenza n. 39261/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte di appello di Bari che aveva revocato il beneficio dell'indulto concesso al ricorrente. La revoca era stata motivata dal fatto che, nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della legge n.241/2006, il condannato aveva riportato una condanna a pena detentiva non colposa di durata non inferiore a due anni (sentenza della Corte di appello di Lecce del 24/09/2016). Il ricorrente ha contestato la revoca sostenendo che la Corte dell'esecuzione aveva valutato il cumulo/continuazione delle pene (complessivi anni sette) senza accertare l'ammontare delle singole pene inflitte per ciascuno dei quattro reati in contestazione, mentre la normativa e la giurisprudenza richiedono di considerare le singole pene ai fini della condizione ostativa all'indulto (art. 1, comma 3, legge n.241/2006).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, per un nuovo giudizio. Nel rinvio la Corte dovrà, in piena autonomia decisionale, applicare il principio secondo cui, ai fini della revoca dell'indulto prevista dall'art. 1, comma 3, della legge n.241/2006, va considerata la pena inflitta per ciascun reato singolarmente e non il cumulo o il risultante dalla continuazione; pertanto la revoca non poteva essere disposta senza accertare se per almeno uno dei reati la pena (singola) fosse pari o superiore a due anni di reclusione.
Norme richiamate
legge 31 luglio 2006, n.241
La condizione ostativa alla concessione (o mantenimento) dell'indulto si verifica se, nel quinquennio di riferimento, il beneficiario ha commesso un delitto non colposo per il quale ha riportato una condanna a pena detentiva non inferiore a due anni; per l'accertamento va considerata la pena inflitta per ciascun reato singolarmente e non il cumulo risultante
codice di procedura penale
art. 606, comma 1, lett. b)
Motivo di impugnazione per violazione di legge dedotto in cassazione (violazione/errata applicazione della norma sull'indulto)
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
art. 173 disp. att. c.p.p.
Limiti alla formulazione del ricorso per cassazione (ricorso proposto nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att.)
giurisprudenza della Corte di cassazione
Sez. 1, n. 13400 del 19/02/2013, Rv. 256023
Principio consolidato secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'indulto e della verifica della condizione ostativa prevista dall'art. 1, comma 3, legge n.241/2006, va considerata la pena inflitta per ciascun reato e non il cumulo (materiale o giuridico) delle pene
Massime di principio
- Ai fini della revoca dell'indulto ex art. 1, comma 3, legge n.241/2006, il giudice deve valutare le pene inflitte per ciascun reato singolarmente: non è legittimo basare la revoca sul cumulo o sulla pena risultante dalla continuazione senza accertare l'ammontare delle singole sanzioni.
- La revoca può essere disposta solo se per almeno uno dei reati commessi nel quinquennio la pena inflitta (per quel singolo reato) è pari o superiore a due anni di reclusione.
- Se la decisione di revoca non contiene l'accertamento delle singole pene che giustificherebbe la revoca, la nullità/violazione di legge può essere fondata per cassazione e comportare annullamento con rinvio.
- La Procura (o chi chiede la revoca) ha l'onere di far emergere con chiarezza, nei limiti probatori, l'esistenza della condizione ostativa; il giudice dell'esecuzione deve motivare specificamente sul criterio adottato (singole pene vs cumulo).
- In presenza di sentenze che applicano la continuazione o altri istituti aggregativi delle pene, il giudice dell'esecuzione deve disaggregare e indicare le pene afferenti a ciascun reato quando la verifica della condizione ostativa dipende dal confronto con una soglia predeterminata (es. 2 anni).
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