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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10175/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia origina dalla sentenza con cui la Corte d’appello ha rigettato il reclamo contro la dichiarazione di fallimento di una società a responsabilità limitata. Il tribunale aveva aperto la procedura su istanza dell’unica creditrice, una cassa edile, il cui credito risultava assistito da decreto ingiuntivo non opposto e quindi divenuto esecutivo. La corte territoriale ha ritenuto sussistente anche l’insolvenza sulla base di ulteriori debiti tributari scaduti, domande ammesse al passivo, situazione contabile, irreperibilità della sede legale e esito negativo di un pignoramento mobiliare. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: con il primo ha denunciato omessa considerazione delle note di trattazione scritta del reclamo, dalle quali emergeva che la creditrice istante aveva ricevuto il pagamento e aveva rinunciato agli atti aderendo al reclamo; con il secondo ha dedotto che la desistenza dell’unico creditore istante, anche se fatta valere in sede di reclamo, avrebbe dovuto essere valutata ai fini della revoca del fallimento; con il terzo ha sostenuto che tale desistenza avrebbe comunque fatto scendere l’indebitamento sotto la soglia fallimentare; con il quarto ha contestato la stessa sussistenza dello stato di insolvenza e la rilevanza degli elementi valorizzati dalla corte d’appello, in particolare dei dati trasmessi dall’Agenzia delle entrate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che non vi fosse omissione di pronuncia ma un rigetto implicito della doglianza sul pagamento, poiché la corte d’appello aveva considerato assorbente la definitività del decreto ingiuntivo non opposto. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando il principio secondo cui, quando l’unico creditore istante desiste, occorre distinguere tra desistenza conseguente al pagamento del credito e desistenza non accompagnata da estinzione dell’obbligazione: solo la prima, se il pagamento è anteriore alla dichiarazione di fallimento ed è provato con data certa, può incidere sulla legittimazione del creditore e condurre alla revoca; la seconda, se sopravvenuta in reclamo, è un atto processuale insufficiente a determinare la revoca. In conseguenza dell’accoglimento del secondo motivo, i motivi terzo e quarto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, anche per la regolazione delle spese, affinché verifichi se l’apertura della procedura sia imputabile al creditore o al debitore, secondo la disciplina richiamata del codice della crisi e la normativa transitoria.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è stata esclusa perché la corte d’appello aveva comunque esaminato la contestazione sul credito, sia pure reputandola assorbita dalla definitività del decreto ingiuntivo.

  • art. 6 l.fall.

    La desistenza dell’unico creditore istante può assumere rilievo ai fini della legittimazione e della revoca del fallimento, ma occorre distinguere se essa derivi dal pagamento del credito o da una semplice rinuncia processuale.

  • art. 15 l.fall.

    Il motivo volto a far valere il venir meno della soglia di indebitamento è stato assorbito dall’accoglimento del motivo sulla desistenza dell’unico creditore istante.

  • art. 5 l.fall.

    Il motivo relativo allo stato di insolvenza è rimasto assorbito; la corte di rinvio dovrà comunque rivalutare il quadro complessivo alla luce della questione preliminare sull’istanza del creditore.

  • art. 2704 c.c.

    Il pagamento anteriore alla dichiarazione di fallimento, per essere rilevante ai fini della revoca, deve risultare da atto avente data certa.

  • art. 389 d.lgs. n. 14/2019

    È stata richiamata la disciplina transitoria del codice della crisi ai fini dell’applicazione della nuova regola sulle spese in caso di revoca della procedura.

  • art. 366 d.lgs. n. 14/2019

    Nel testo riportato, viene evocato come norma che sostituisce la disciplina sulle spese in caso di revoca della liquidazione giudiziale e impone di accertare se l’apertura della procedura sia imputabile al creditore o al debitore.

  • art. 147 d.P.R. n. 115/2002

    La Corte richiama la versione novellata per affermare che, in caso di revoca della procedura, le spese e il compenso del curatore vanno posti a carico del creditore istante o del debitore secondo l’imputabilità dell’apertura.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte di cassazione può decidere nel merito solo se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; altrimenti deve rinviare al giudice di merito.

Massime di principio

  • Se l’unico creditore istante desiste dalla domanda di fallimento, il giudice deve distinguere tra desistenza conseguente al pagamento del credito e desistenza meramente processuale: solo la prima, se riferita a un pagamento anteriore e provato con data certa, può incidere sulla legittimazione del creditore e sulla revoca della procedura.
  • In sede di reclamo contro la dichiarazione di fallimento rilevano i fatti esistenti al momento della decisione impugnata; fatti sopravvenuti o rinunce processuali successive non possono di per sé fondare la revoca se non dimostrano che mancavano ab origine i presupposti della procedura.
  • La definitività di un decreto ingiuntivo non opposto impedisce di rimettere in discussione nel procedimento fallimentare il merito del credito azionato, salvo che venga dedotto e provato un valido fatto estintivo rilevante secondo le regole sulla cosa giudicata e sulla disponibilità del diritto sostanziale.
  • La Corte di cassazione può cassare con rinvio quando, per stabilire se la procedura debba essere revocata e a chi siano imputabili le spese, siano necessari ulteriori accertamenti di fatto riservati al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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