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Sentenza

Sentenza n. 812/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'annullamento - del decreto del 19.12.2023, notificato in data 12.03.2024 dalla Legione – Carabinieri di Sicilia – Stazione di Cammarata, con il quale la Questura di Agrigento – Divisione P.A.S.I./Cat.6.F./2023, ha respinto l'istanza del ricorrente intesa ad ottenere il rinnovo del porto di fucile per uso caccia; - nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ancorché non riconosciuto; e per la condanna - dell'Amministrazione intimata al risarcimento dei danni provocati al ricorrente in conseguenza dell'illegittimo atto impugnato, per le motivazioni tutte indicate in ricorso, oltre ancora al riconoscimento dell'indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo di cui all'art. 28 del D.L. n. 69/2013, l. n. 98/2013.

Giustizia amministrativa202400642

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo della licenza, fondato sul deferimento all'autorità giudiziaria per i reati di cui agli artt. 570 e 388 c.p., nonché su ripetuti controlli in compagnia di persone gravate da precedenti penali o pregiudizi di polizia e sulla familiarità con soggetti controindicati. Ha dedotto la violazione degli artt. 2, 3, 10 e 10-bis l. 241/1990, lamentando il superamento del termine di conclusione del procedimento, l'insufficiente considerazione delle osservazioni presentate nel preavviso di rigetto, l'omessa audizione personale, il difetto di istruttoria e di motivazione, il travisamento dei fatti e l'ingiustizia manifesta. Ha inoltre sostenuto che i fatti contestati non fossero idonei a dimostrare la cattiva condotta o il pericolo di abuso delle armi e ha chiesto il risarcimento del danno, nonché l'indennizzo da ritardo.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso e la domanda risarcitoria. Ha escluso la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, ritenendo sufficiente che il provvedimento finale dimostrasse di avere considerato nel complesso le osservazioni dell'interessato, senza necessità di una loro analitica confutazione. Ha escluso anche il difetto di istruttoria derivante dall'omessa audizione personale, non prevista da una specifica disposizione e non necessaria quando il contraddittorio cartolare sia idoneo a garantire la difesa. Quanto al ritardo procedimentale, ha rilevato che il danno non era stato provato e che, in materia di interesse legittimo pretensivo, il risarcimento da ritardo non consegue al mero superamento del termine, ma richiede la prova della spettanza del bene della vita e della probabile conclusione favorevole del procedimento. Nel merito, ha affermato che il porto d'armi costituisce autorizzazione eccezionale e che l'amministrazione può negarlo o non rinnovarlo sulla base di una prognosi ampiamente discrezionale di possibile abuso, valorizzando anche fatti non penalmente rilevanti o non attinenti all'uso delle armi. Il deferimento per gli artt. 570 e 388 c.p. è stato considerato soltanto elemento di perplessità, mentre il diniego è stato ritenuto fondato soprattutto sulle ripetute frequentazioni, anche recenti, con soggetti gravati da condanne penali e pregiudizi di polizia. Tali circostanze, non contestate dal ricorrente, sono state ritenute sufficienti a sostenere il giudizio negativo di affidabilità. Il sindacato giudiziale è stato limitato ai vizi di illogicità e travisamento, non ravvisati nel caso concreto. La domanda risarcitoria è stata respinta; le spese sono state compensate. Il ricorrente è stato ammesso definitivamente al gratuito patrocinio.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    Il superamento del termine di conclusione del procedimento non determina di per sé il diritto al risarcimento del danno da ritardo; per un interesse legittimo pretensivo occorre dimostrare anche la spettanza del bene della vita e l'esito favorevole del procedimento.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione del diniego è stata ritenuta sufficiente perché consente di ricostruire le ragioni del giudizio negativo di affidabilità, anche mediante rinvio per relationem al rapporto informativo dei Carabinieri.

  • art. 10 l. 241/1990

    La partecipazione procedimentale è stata garantita attraverso il contraddittorio scritto e la presentazione di una memoria difensiva.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il provvedimento finale non deve confutare analiticamente ogni osservazione, essendo sufficiente che risulti che l'amministrazione le abbia considerate nel loro complesso.

  • art. 11 T.U.L.P.S.

    La licenza di porto d'armi può essere negata quando l'autorità ravvisi elementi idonei a escludere l'affidabilità del richiedente e a far prevedere un possibile abuso dell'arma.

  • art. 43 T.U.L.P.S.

    La valutazione dell'autorità di pubblica sicurezza può fondarsi anche su fatti e frequentazioni non direttamente riconducibili all'uso delle armi, purché concretamente idonei a incidere sulla prognosi di affidabilità.

  • art. 28 D.L. 69/2013, convertito dalla l. 98/2013

    L'indennizzo da ritardo non è stato riconosciuto, in assenza di una dimostrazione della spettanza del risultato favorevole e del danno.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda risarcitoria è stata respinta per mancata prova dei presupposti del danno, in particolare in relazione al ritardo e all'illegittimità dell'azione amministrativa.

Massime di principio

  • Il diniego o il mancato rinnovo del porto d'armi può essere fondato su una prognosi discrezionale di possibile abuso, nella quale l'autorità di pubblica sicurezza può valorizzare non soltanto condanne o fatti penalmente rilevanti relativi all'uso delle armi, ma anche vicende personali e frequentazioni con soggetti controindicati, purché concretamente accertate e adeguatamente motivate.
  • La frequentazione ripetuta, anche se non accompagnata dalla prova della consapevolezza dell'interessato circa i precedenti dei soggetti frequentati, può costituire elemento autonomamente rilevante nella valutazione amministrativa dell'affidabilità al porto o alla detenzione di armi.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulla prognosi di affidabilità formulata dall'autorità di pubblica sicurezza resta limitato alla verifica dell'adeguatezza motivazionale e dei vizi di illogicità o travisamento dei fatti, senza sostituire la valutazione amministrativa con una propria diversa prognosi.
  • In applicazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, la motivazione finale non deve confutare analiticamente ogni osservazione difensiva: è sufficiente che dal provvedimento emerga la considerazione complessiva delle memorie e delle controdeduzioni dell'interessato.
  • L'omessa audizione personale non determina di per sé un vizio del procedimento quando la normativa non la prescriva e il contraddittorio scritto abbia consentito all'interessato di rappresentare compiutamente le proprie ragioni.
  • Il risarcimento del danno da ritardo relativo a un interesse legittimo pretensivo non consegue al mero superamento del termine procedimentale, ma richiede la prova della spettanza del bene della vita e del danno concretamente subito.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoDanno da ritardo
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleRisarcimento del danno da attività amministrativa

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