Corte di giustizia, Sentenza C-422/19
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 gennaio 2021. — Johannes Dietrich e Norbert Häring contro Hessischer Rundfunk. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesverwaltungsgericht. — Rinvio pregiudiziale – Politica economica e monetaria – Articolo 2, paragrafo 1, e articolo 3, paragrafo 1, lettera c), TFUE – Politica monetaria – Competenza esclusiva dell’Unione – Articolo 128, paragrafo 1, TFUE – Protocollo (n. 4) sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea – Articolo 16, primo comma – Nozione di “corso legale” – Effetti – Obbligo di accettare banconote in euro – Regolamento (CE) n. 974/98 – Possibilità per gli Stati membri di prevedere limitazioni di pagamento in banconote e monete metalliche denominate in euro – Presupposti – Normativa regionale che esclude il pagamento in contanti di un canone radiotelevisivo a un organismo regionale di radiodiffusione di diritto pubblico. — Cause riunite C-422/19 e C-423/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in Grande Sezione, ha chiarito la portata del corso legale delle banconote in euro e il rapporto tra tale nozione e la competenza esclusiva dell’Unione in materia di politica monetaria. Ha distinto tra norme nazionali che disciplinano il regime giuridico del corso legale, riservate all’Unione, e misure organizzative nazionali che regolano le modalità di pagamento verso la pubblica amministrazione, possibili entro limiti rigorosi. Nel caso del canone radiotelevisivo tedesco, il divieto di pagamento in contanti può essere compatibile con il diritto UE se rispetta le condizioni di interesse pubblico e proporzionalità indicate dalla Corte.
Corso legale delle banconote in euro e limiti nazionali al pagamento in contanti di obbligazioni imposte da un’autorità pubblica
La questione giuridica
Se la competenza esclusiva dell’Unione in materia di politica monetaria osti a una norma nazionale che impone agli organismi pubblici di accettare banconote in euro; se il corso legale delle banconote in euro comporti un divieto assoluto per gli organismi pubblici di rifiutare il pagamento in contanti; e, in subordine, se uno Stato membro possa introdurre limitazioni al pagamento in banconote in euro per obbligazioni pecuniarie imposte da un’autorità pubblica e a quali condizioni.
Principio di diritto
La Corte afferma che la disciplina del regime giuridico del corso legale delle banconote in euro rientra nella competenza esclusiva dell’Unione in materia di politica monetaria, sicché uno Stato membro non può adottare norme che incidano su tale regime; tuttavia, uno Stato membro può, nell’esercizio di competenze proprie come l’organizzazione della pubblica amministrazione, imporre o escludere il pagamento in contanti di obbligazioni pecuniarie imposte da un’autorità pubblica, purché la misura non abbia per oggetto o effetto l’abolizione del contante in euro, sia giustificata da motivi d’interesse pubblico, sia idonea e proporzionata, e restino disponibili altri mezzi legali per adempiere.
Norme richiamate
- Articolo 2, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 3, paragrafo 1, lettera c), TFUE
- Articolo 128, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 133 TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Protocollo (n. 4) sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, articolo 16, primo comma
- Regolamento (CE) n. 974/98, articoli 10 e 11, considerando 19
- Raccomandazione 2010/191/UE della Commissione
Corso legale delle banconote in euro e pagamento in contanti di un canone radiotelevisivo
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesverwaltungsgericht (Germania) in due controversie tra contribuenti e Hessischer Rundfunk, relative al rifiuto di accettare banconote in euro per il pagamento del canone radiotelevisivo. La Corte chiarisce, in particolare, la portata della nozione di �corso legale�e il riparto di competenze tra Unione e Stati membri in materia monetaria.
Fatti e procedimento principale
I sigg. Dietrich e Häring avevano offerto di pagare in contanti il canone radiotelevisivo dovuto per alcune trimestralità. L’emittente pubblica aveva rifiutato il pagamento in contanti, richiamando una propria normativa che ammetteva solo addebito diretto SEPA, bonifico ordinario o bonifico permanente, e aveva emesso avvisi di pagamento con arretrati e penalità. I ricorsi amministrativi proposti dai due interessati erano stati respinti in primo e secondo grado; in cassazione il Bundesverwaltungsgericht ha sollevato tre questioni pregiudiziali.
Normativa dell’Unione richiamata
La Corte richiama:
- l’articolo 2, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), TFUE sulla competenza esclusiva dell’Unione in politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l’euro;
- l’articolo 128, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 16, primo comma, del protocollo n. 4 sul SEBC e sulla BCE, che sanciscono il corso legale delle banconote in euro;
- l’articolo 133 TFUE, che consente al legislatore dell’Unione di stabilire misure necessarie per l’utilizzo dell’euro come moneta unica;
- il regolamento (CE) n. 974/98, in particolare gli articoli 10 e 11 e il considerando 19;
- la raccomandazione 2010/191/UE della Commissione, utilizzata come elemento interpretativo.
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza:
- se la competenza esclusiva dell’Unione osti a una norma nazionale che obbliga gli organismi pubblici ad accettare banconote in euro per obbligazioni pecuniarie imposte dall’autorità pubblica;
- se il corso legale delle banconote in euro impedisca agli organismi pubblici di rifiutare il pagamento in contanti oppure consenta limitazioni nazionali;
- in subordine, se una norma nazionale adottata nell’ambito della competenza esclusiva dell’Unione possa applicarsi finché l’Unione non abbia esercitato tale competenza.
Ragionamento della Corte sulla competenza esclusiva
La Corte afferma che la nozione di politica monetaria non si limita agli strumenti operativi del SEBC, ma comprende anche una dimensione normativa volta a garantire lo status dell’euro come moneta unica. In questo quadro, l’articolo 128 TFUE e l’articolo 133 TFUE fondano l’unicità dell’euro e consentono solo al legislatore dell’Unione di precisare il regime giuridico del corso legale delle banconote in euro, nella misura necessaria per l’utilizzo dell’euro come moneta unica.
Da ciò deriva che:
- uno Stato membro non può adottare norme che, per oggetto o contenuto, disciplinino il regime giuridico del corso legale delle banconote in euro;
- la circostanza che l’Unione non abbia ancora esercitato concretamente la sua competenza esclusiva è irrilevante, perché nelle competenze esclusive la perdita di competenza degli Stati membri è immediata;
- resta tuttavia spazio per le competenze nazionali proprie, come l’organizzazione della pubblica amministrazione, che possono includere regole sulle modalità di pagamento verso la pubblica amministrazione, purché non incidano sul regime del corso legale.
Ragionamento della Corte sul corso legale e sulle limitazioni al contante
La Corte interpreta la nozione di �corso legale� in senso autonomo e uniforme nel diritto dell’Unione: in via generale, le banconote in euro non possono essere rifiutate per il pagamento di un debito espresso nella stessa unità monetaria, al valore nominale pieno, con effetto estintivo dell’obbligazione. La raccomandazione 2010/191 è utilizzata per confermare che il corso legale comporta, di principio, un obbligo di accettazione.
Tuttavia, la Corte precisa che il diritto dell’Unione non osta, in linea di principio, a limitazioni nazionali al pagamento in contanti quando:
- la normativa non mira a fissare il regime giuridico del corso legale;
- non comporta l’abolizione de jure o de facto del contante in euro;
- è adottata per motivi d’interesse pubblico;
- è idonea a perseguire tale obiettivo;
- non eccede quanto necessario e lascia disponibili altri mezzi legali di pagamento.
La Corte valorizza il considerando 19 del regolamento n. 974/98, dal quale risulta che restrizioni di pagamento in contanti decise dagli Stati membri per motivi d’interesse pubblico non sono incompatibili con il corso legale, purché esistano altri mezzi legali di estinzione dei debiti pecuniari. Nel caso concreto, richiama l’interesse pubblico a garantire un recupero efficiente di un canone dovuto da un numero molto elevato di contribuenti e a evitare costi amministrativi irragionevoli.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che:
- l’articolo 2, paragrafo 1, TFUE, in combinato con gli articoli 3, paragrafo 1, lettera c), 128, paragrafo 1, e 133 TFUE e con l’articolo 16 del protocollo n. 4, osta a una norma nazionale che, per oggetto o contenuto, stabilisca il regime giuridico del corso legale delle banconote in euro;
- non osta invece a una norma nazionale che, nell’esercizio di una competenza propria, obblighi la pubblica amministrazione ad accettare il pagamento in contanti di obbligazioni da essa imposte;
- non osta neppure a una norma nazionale che escluda il pagamento in contanti di un’obbligazione imposta da un’autorità pubblica, purché siano rispettate le condizioni di interesse pubblico e proporzionalità indicate dalla Corte.
Ricadute operative
Per gli operatori, la pronuncia distingue nettamente tra il nucleo sovranazionale del corso legale dell’euro e le scelte organizzative nazionali in materia di riscossione. Le amministrazioni pubbliche possono prevedere canali di pagamento diversi dal contante, ma solo se la restrizione è giustificata, proporzionata e non elimina in generale la possibilità di estinguere i debiti in euro contanti.
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