Sentenza n. 503/2026 - Roma, Sezione 3
per l’annullamento degli atti dispositivi ed esecutivi payback su dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. n. 78/2015 e s.m.i.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti istitutivi e applicativi del meccanismo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, incluso il provvedimento regionale che poneva a carico dell'impresa l'importo complessivo di € 417.589,59
Esito
La controversia
L'impresa ha impugnato gli atti dispositivi ed esecutivi del meccanismo di payback sui dispositivi medici relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, contestando in particolare il provvedimento della Regione Siciliana che aveva quantificato a suo carico, anche per la società incorporata, un debito complessivo di € 417.589,59. Nel corso del giudizio, la Regione Siciliana ha rettificato e rideterminato l'importo dovuto in € 117.483,76, pari al 25% dell'importo richiesto ai sensi della normativa sopravvenuta, fissando il termine di pagamento al 9 dicembre 2025. L'impresa ha versato integralmente tale somma mediante otto bonifici, riferiti alle quote dovute per ciascuna annualità e dalla società incorporata, chiedendo quindi la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che il pagamento integrale dell'importo rideterminato dall'Amministrazione regionale, a seguito della rettifica degli importi originariamente richiesti, avesse eliminato l'interesse alla decisione sull'impugnazione degli atti di payback. Il giudizio è stato definito senza esame dei motivi di legittimità dedotti contro gli atti impugnati. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in ragione dell'esito della controversia.
Norme richiamate
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015
Indicato quale base normativa del meccanismo di payback sui dispositivi medici oggetto dell'impugnazione; il giudice non ne esamina nel merito la legittimità.
art. 7 d.l. n. 95/2025
Richiamato quale fondamento della rettifica e della quantificazione al 25% dell'importo dovuto dall'impresa, successivamente pagato integralmente.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Richiamato in relazione alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione modifica o rettifica l'atto impugnato e il ricorrente adempie integralmente alla nuova obbligazione così determinata, venendo meno l'interesse concreto alla decisione sull'impugnazione originaria.
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere definisce il giudizio senza che il giudice debba esaminare nel merito i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti originariamente impugnati.
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