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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08452/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda due imputati che avevano impugnato la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 25 gennaio 2024. Il primo ricorrente censurava la ricostruzione probatoria della Corte territoriale, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle risultanze istruttorie e contestando la valorizzazione delle dichiarazioni di un coimputato/accusatore, nonché il proprio ruolo nel sistema illecito di reclutamento e gestione di pratiche per cittadini indiani interessati a ottenere un visto di ingresso. Il secondo ricorrente contestava in particolare l'aggravante del fine di lucro, la propria consapevolezza degli importi richiesti agli stranieri e la partecipazione alla riscossione e spartizione del profitto; inoltre contestava le aggravanti relative al numero di cittadini extracomunitari coinvolti e al concorso di più di tre persone, negando che la sua condotta avesse riguardato più di cinque persone e che nel reato avessero concorso più di tre soggetti. La Corte di cassazione rileva che entrambi i ricorsi si risolvono in doglianze di merito, volte a proporre una lettura alternativa delle prove e a sollecitare una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione e sulla valutazione del compendio probatorio, osservando che i motivi dei ricorrenti non denunciavano vizi riconducibili all'art. 606 c.p.p., ma miravano a una rilettura del fatto e delle prove. Quanto al primo ricorrente, la Corte ha ritenuto non consentite le censure che contrastavano con la ricostruzione operata dalla Corte d'appello circa il ruolo centrale svolto nell'attività illecita, il numero delle pratiche trattate e l'attendibilità del teste Bertoli. Quanto al secondo ricorrente, la Corte ha ritenuto che le doglianze sulle aggravanti non si confrontassero con la motivazione impugnata, che aveva accertato la consapevolezza dell'imputato circa gli importi richiesti, il suo ruolo di tramite nella riscossione, il profitto tratto dall'attività, il coinvolgimento di più di cinque cittadini extracomunitari e la partecipazione di più di tre persone. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., i ricorrenti sono stati condannati anche al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 complessivi in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    I motivi che si limitano a proporre una diversa lettura delle prove o del fatto non integrano un vizio deducibile in cassazione, che non può trasformarsi in un nuovo giudizio di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso

    Nel giudizio di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto e l'adozione di nuovi parametri ricostruttivi rispetto a quelli utilizzati dal giudice di merito.

  • Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto

    Non è sindacabile in cassazione, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova e sulla scelta tra versioni contrastanti dei fatti.

  • Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella

    I vizi di mancanza, illogicità o contraddittorietà della motivazione sono deducibili solo se macroscopici e percepibili ictu oculi; restano irrilevanti le minime incongruenze se la motivazione è logicamente e adeguatamente argomentata.

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    La sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone l'assenza di elementi che escludano la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito sostituire alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito una lettura alternativa delle prove più favorevole al ricorrente.
  • La valutazione di attendibilità delle fonti di prova e la scelta tra dichiarazioni contrastanti appartengono al giudice di merito e sono censurabili in legittimità solo per manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
  • Il vizio di motivazione è rilevante in cassazione solo se presenta evidenti e macroscopici difetti logici; non bastano incongruenze marginali o la mancata confutazione espressa di ogni deduzione difensiva, quando la decisione spieghi in modo coerente le ragioni del convincimento.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a reiterare censure già respinte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Le aggravanti fondate su numero di soggetti coinvolti, profitto e ruolo del singolo concorrente devono essere contestate confrontandosi con gli accertamenti fattuali già compiuti in merito dal giudice di merito; non è consentito prospettare in cassazione una lettura probatoria alternativa.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione in favore della cassa delle ammende, salvo prova dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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