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Sentenza

Sentenza n. 1334/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento previa adozione idonea misura cautelare del provvedimento MASAF-PEMAC IV prot. n. 0582063 del 29/10/2025, notificato in pari data, con cui è stata comunicata l’archiviazione dell’istanza di ammissione relativa al contributo per arresto definitivo dell’attività di pesca di cui al del D.D. n. 319453/2024, presentata dalla ricorrente in data 04/09/2024 per M/P GIORGIA UE n. 10204, nonchè dell’avviso di avvio del procedimento di archiviazione prot. n. 0367148 /2025 e di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente anche non conosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.

Giustizia amministrativa202600284

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di archiviazione della domanda di contributo per l'arresto definitivo dell'attività di pesca, motivato dalla carenza del requisito minimo di 90 giornate di pesca svolte nel 2022

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato il provvedimento ministeriale di archiviazione della domanda di contributo prevista dal programma FEAMPA 2021/2027 per l'arresto definitivo dell'attività di pesca, nonché l'avviso di avvio del procedimento e gli atti connessi e conseguenti. L'Amministrazione aveva ritenuto insussistente il requisito previsto dall'art. 2 del decreto direttoriale di attivazione della misura, poiché dai dati ufficiali risultava che il peschereccio aveva svolto nel 2022 attività di pesca in mare per meno di 90 giorni. La ricorrente ha dedotto l'erroneità dei dati registrati nei sistemi ufficiali SIPA, sostenendo che documenti ed elementi allegati dimostrassero lo svolgimento di ulteriori giornate di pesca. Il Ministero ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per omessa impugnazione del provvedimento di approvazione della graduatoria e della relativa subgraduatoria, nonché per mancata notificazione ai controinteressati inseriti nell'elenco degli ammessi al contributo.

La decisione

Il TAR ha accolto l'eccezione preliminare del Ministero e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La procedura riguardava risorse pubbliche limitate e gli operatori inseriti nella graduatoria degli ammessi erano controinteressati necessari, poiché l'eventuale riammissione della ricorrente avrebbe potuto pregiudicare le loro posizioni e l'assegnazione delle risorse. La mancata impugnazione della graduatoria finale, una volta divenuta inoppugnabile, impediva che l'eventuale annullamento dell'archiviazione producesse utilità concreta per la ricorrente. Il Collegio ha inoltre precisato che il generico riferimento agli atti presupposti, connessi e conseguenti non equivale all'impugnazione di atti non puntualmente individuati nell'oggetto del ricorso e non consente di impugnare atti futuri o non specificamente censurati. Le spese sono state compensate in ragione della natura preliminare della pronuncia.

Norme richiamate

  • art. 20 Reg. (UE) n. 2021/1139

    La disposizione costituisce la base normativa della misura di sostegno per l'arresto definitivo delle attività di pesca.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, sentite le parti.

  • art. 2 D.D. MASAF n. 319453/2024

    Prevede il requisito, ritenuto dall'Amministrazione non posseduto, dello svolgimento di almeno 90 giornate di pesca nel 2022.

Massime di principio

  • Nelle procedure di erogazione di contributi pubblici caratterizzate da risorse limitate, i soggetti inseriti nella graduatoria degli ammessi e destinatari delle risorse sono controinteressati necessari nel giudizio promosso dal richiedente escluso o dichiarato inammissibile, poiché l'eventuale riammissione può pregiudicare le loro posizioni.
  • La mancata impugnazione della graduatoria finale della procedura di contributo, quando questa sia divenuta inoppugnabile, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull'impugnazione dell'esclusione o dell'inammissibilità della domanda, perché l'eventuale annullamento dell'atto individuale non sarebbe idoneo a produrre una concreta utilità.
  • Il generico richiamo, nell'epigrafe del ricorso, agli atti presupposti, connessi e conseguenti non comporta l'impugnazione di atti non puntualmente individuati nell'oggetto della domanda e non ancora specificamente identificati; gli atti impugnati devono essere inequivocabilmente indicati e direttamente collegati alle censure dedotte.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieLegittimazione e interesse a ricorrereEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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