Cassazione Penale, Sentenza n. 48481/2023 del 05/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione per violazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 31 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150): il ricorrente lamenta che la corte territoriale, decidendo l'appello dopo l'entrata in vigore della Riforma Cartabia, non abbia informato le parti della possibilità di convertire una pena detentiva non superiore a quattro anni in sanzioni sostitutive ai sensi dell'art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689, privandolo così della possibilità di chiedere l'applicazione di una pena sostitutiva
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'art. 545-bis c.p.p. presupponga la presenza delle parti e del pubblico ministero (parole chiave della norma: "lettura del dispositivo" e "sentito il pubblico ministero") e pertanto non sia applicabile al procedimento d'appello deciso in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori ai sensi dell'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137. Sotto il profilo sostanziale la Corte ha inoltre ritenuto che il ricorrente non abbia subito pregiudizio concreto, avendo potuto in ogni caso presentare prima della deliberazione un'istanza per l'applicazione di una pena sostitutiva. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 545-bis cod. proc. pen.
alla "lettura del dispositivo" e "sentito il pubblico ministero"
La norma impone al giudice, al momento della pronuncia di condanna con pena detentiva non superiore a quattro anni, di dare avviso alle parti della possibilità di conversione in sanzioni sostitutive; la Corte interpreta tuttavia tale obbligo come operante solo quando la pronuncia avviene in udienza con la presenza delle parti e del pubblico ministero
art. 31, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia)
Ha introdotto l'art. 545-bis nel codice di rito; la Corte ne considera l'applicabilità in funzione delle modalità in cui si svolge la fase decisoria (udienza con parti presenti vs. camera di consiglio)
art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689
Individua le sanzioni sostitutive applicabili in luogo di pene detentive brevi; l'accesso a tali misure resta subordinato ai controlli di ammissibilità che devono essere compiuti dal giudice
art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori
Consente che l'appello sia deciso in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti; la Corte ritiene che in tale modalità non si possa applicare l'obbligo di avviso previsto dall'art. 545-bis
art. 606 cod. proc. pen.
Regola gli effetti della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione e autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di somme in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- L'obbligo di avviso previsto dall'art. 545-bis c.p.p. si applica concretamente quando la sentenza è pronunciata in udienza con la presenza delle parti e del pubblico ministero; se la decisione è adottata in camera di consiglio senza partecipazione delle parti, l'obbligo non opera
- Il fatto che il ricorso sia stato proposto prima dell'entrata in vigore della riforma non esclude automaticamente l'esclusione della nuova disciplina: conta la modalità e il momento in cui la pronuncia viene effettivamente resa
- Per evitare pregiudizi, il difensore dovrebbe anticipare per iscritto o in udienza istanze volte all'applicazione di sanzioni sostitutive prima della deliberazione, o chiedere espressamente che la decisione avvenga con le parti presenti
- La mera omissione formale dell'avviso non comporta di per sé automaticamente un rimedio se non è dimostrato un concreto pregiudizio (ossia l'impossibilità pratica di chiedere la sostituzione della pena)
- Quando l'udienza è fissata ai sensi di norme che consentono decisioni in camera di consiglio (es. art. 23-bis), bisogna valutare tempestivamente le conseguenze delle novità procedurali introdotte dalla riforma e adottare misure difensive adeguate (istanze, eccezioni, richiesta di pubblica udienza)
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