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Ordinanza

Ordinanza n. 1510/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501286

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: precedente nomina del Prefetto di Cosenza quale commissario ad acta per l’esecuzione della sentenza del TAR Calabria n. 1504/2024, come rettificata dall’ordinanza n. 824/2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il giudizio riguarda l’esecuzione della sentenza del TAR Calabria n. 1504/2024, come rettificata dall’ordinanza n. 824/2025, che aveva ordinato al Consorzio l’ostensione degli atti richiesti, con eventuali accorgimenti grafici necessari alla tutela della riservatezza. Con sentenza n. 749/2026 era stata disposta l’ottemperanza ed era stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega. Il commissario delegato ha rappresentato che, a seguito della liquidazione del Consorzio, la sede dell’ente è venuta meno e i dipendenti sono stati assorbiti nel nuovo Consorzio Unico di Bonifica della Calabria, con sede a Catanzaro, rendendo difficoltoso lo svolgimento dell’incarico.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondate le ragioni organizzative rappresentate dal commissario delegato e ha revocato la nomina del Prefetto di Cosenza. L’incarico di commissario ad acta è stato conferito al Prefetto di Catanzaro o a un suo delegato, che dovrà eseguire, previa istanza della parte ricorrente, la sentenza del TAR Calabria n. 1504/2024 entro sessanta giorni. L’ordinanza non modifica il contenuto dell’obbligo di ostensione, ma sostituisce l’organo incaricato dell’esecuzione coattiva.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando sopravvengono modifiche organizzative dell’amministrazione destinataria del giudicato che rendono difficoltoso o inattuabile l’incarico del commissario ad acta originariamente nominato, il giudice dell’ottemperanza può revocarne la nomina e conferirla a un diverso organo territorialmente o funzionalmente più idoneo.
  • La sostituzione del commissario ad acta non altera il contenuto né l’estensione dell’obbligo risultante dal giudicato: il nuovo commissario deve eseguire la pronuncia nei medesimi termini, previa istanza della parte interessata e nel termine stabilito dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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