Cassazione Penale, Sentenza n. 00962/2026 del 12/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che aveva respinto la sua domanda di riparazione per ingiusta detenzione subita nell'ambito di un procedimento per associazione mafiosa. Lamentava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 c.p.p., poiché il rigetto era fondato sull'intervenuta prescrizione di uno dei reati contestati (capo 37: violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale), pur essendo quel reato estraneo al provvedimento cautelare emesso dal Tribunale di Benevento del 2.4.2015. La misura cautelare aveva invece ad oggetto esclusivamente il capo 1) (art. 416-bis c.p.), per il quale il ricorrente è stato poi definitivamente assolto con sentenza della Corte d'appello di Napoli del 22.3.2018 (irrevocabile il 6.9.2018).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato l'errore della Corte territoriale nel valutare la domanda di riparazione in relazione a tutti i reati dell'imputazione anziché circoscriverla ai soli fatti che hanno costituito il presupposto della misura custodiale. Poiché l'ordinanza del Tribunale di Benevento aveva fondato la detenzione sul solo reato di cui all'art. 416-bis, la dichiarazione di prescrizione del capo 37 non poteva incidere sulla valutazione dell'ingiustizia della detenzione. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Napoli per nuovo esame, demandando a quest'ultima anche la regolamentazione delle spese per il giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
La norma sulla riparazione per ingiusta detenzione deve essere applicata valutando l'insussistenza dei fatti-reato che hanno costituito il presupposto della misura cautelare; la verifica è circoscritta ai reati che hanno fondato la custodia e non a tutti quelli imputati nel processo di cognizione.
art. 416-bis cod. pen.
Reato (associazione di tipo mafioso) che, nella specie, è stato il titolo custodiale indicato nel provvedimento del Tribunale di Benevento; l'assoluzione definitiva per questo reato è il fatto decisivo ai fini della valutazione della riparazione per ingiusta detenzione.
art. 9, comma 2, legge 1423/1956
Disciplina la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (capo 37), reato dichiarato prescritto in fase di cognizione ma non ricompreso nel titolo cautelare; la prescrizione di tale reato non incide sulla valutazione della detenzione disposta per diverso reato.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 8300 del 10/01/2024 (Saverino, Rv. 285871-01)
Il principio secondo cui la prescrizione di alcuni reati può impedire la riparazione opera solo se i reati prescritti siano compresi nel titolo della misura cautelare; altrimenti non giustifica il rigetto della domanda di riparazione.
Massime di principio
- La domanda di riparazione per ingiusta detenzione va valutata unicamente rispetto ai fatti-reato che hanno costituito il presupposto della misura cautelare e non rispetto a tutti i capi di imputazione del processo di cognizione.
- La prescrizione di un reato accertata nel giudizio di merito esclude la riparazione solo se quel reato aveva effettivamente costituito il titolo della misura custodiale; se non lo era, la prescrizione è irrilevante ai fini della riparazione.
- In presenza di detenzione per più reati, occorre accertare quali reati siano stati concretamente valutati ai fini della misura cautelare: solo su quelli si verifica l'eventuale insussistenza giudizialmente accertata a fondamento della riparazione.
- La corte che esamina una domanda di riparazione deve motivare specificamente il nesso causale tra eventuali comportamenti ostativi dell'interessato e l'adozione della misura cautelare, e non può basare il rifiuto sulla mera presenza di altre imputazioni o sulla loro prescrizione se non pertinenti al titolo custodiale.
- Se la corte di legittimità rileva un errore di valutazione circa il titolo cautelare, può annullare l'atto e rinviare per un nuovo esame limitato ai reati che hanno giustificato la detenzione; la regolamentazione delle spese è rimessa al giudice di rinvio.
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