Cassazione Penale, Sentenza n. 9248/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Potenza che aveva confermato la condanna per concussione ex art. 317 c.p., deducendo: violazione di legge per errata qualificazione della fattispecie (si contestava che la frase pronunciata dall'imputato "se vuoi lavorare tranquillo" non costituisse manifestazione di condotta idonea ad annullare la volontà dello Spina); vizio di motivazione per omissione riguardo alla valutazione di attendibilità e credibilità dei testi (Roberto Spina e Dario Votta), con mancata risposta alle specifiche doglianze difensive; violazione delle garanzie processuali (artt. 511, 514, 421 c.p.p., art. 24 Cost., art. 6 CEDU) per non aver adeguatamente valutato l'alternativa versione difensiva e la prova a discarico.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato e ha ritenuto che la fattispecie dovesse essere ricondotta non al reato di concussione (art. 317 c.p.) ma a quello di induzione indebita/abuso per induzione (art. 319-quater c.p.). Tuttavia, avendo decorso il termine di prescrizione (fatto commesso dicembre 2008; prescrizione compiuta al più tardi settembre 2019), la Corte ha dichiarato il reato estinto per prescrizione. Conseguentemente sono state revocate le statuizioni civili.
Norme richiamate
art. 317 cod. pen.
La Corte richiama l'interpretazione consolidata secondo cui la concussione post-riforma (legge n.190/2012) richiede un abuso 'costrittivo' della qualità o funzione pubblica, con minaccia/violenza (anche implicita) idonea a privare la vittima della libertà di autodeterminazione.
art. 319-quater cod. pen.
La norma è stata interpretata come fattispecie di 'induzione indebita' caratterizzata dall'assenza di una minaccia costrittiva e dalla presenza di un'indebita utilità o vantaggio per l'extraneus; l'induzione altera il processo decisionale conservando però margini di scelta per la vittima.
artt. 511, 514, 421 cod. proc. pen.
Richiamati nei motivi di ricorso relativi a censura di violazioni procedurali e di mancata valutazione delle prove a discarico e delle esigenze di motivazione; la Corte di legittimità ha considerato prevalente la questione della qualificazione giuridica.
art. 24 Cost.
Richiamato in relazione al diritto di difesa e alla necessità di adeguata valutazione delle ragioni difensive; la Corte ha comunque risolto la controversia sul punto sostanziale della qualificazione del fatto.
art. 6 CEDU
Invocato con riferimento al diritto a un equo processo; la censura non è risultata decisiva dopo la ricognizione sulla qualificazione del fatto e la successiva declaratoria di prescrizione.
Sez. Un. n. 12228/2013 (Maldera)
Richiamata per il principio che la concussione post-190/2012 ruota intorno all'abuso 'costrittivo' e che va valutata la compressione della libertà di autodeterminazione della vittima.
Sez. 2, n. 23019/2015 (Adamo)
Citata per il principio secondo cui non qualsiasi forma di condizionamento integra la concussione; è necessaria una intimidazione obiettivamente idonea a determinare coercizione cogente.
Sez. 6, n. 15641/2023 (Saguto)
Ulteriore richiamo giurisprudenziale sul concetto di coercizione e margini di autodeterminazione della vittima.
Sez. 6, n. 21943/2024 (Casartelli)
Richiamata per chiarire il senso di 'induzione' ex art. 319-quater: alterazione del processo volitivo con conservazione di margini decisionali e possibile vantaggio indebito per l'extraneus.
Massime di principio
- Distinguere concussione (art. 317 c.p.) da induzione indebita/abuso per induzione (art. 319-quater c.p.) valutando se la condotta del pubblico agente abbia avuto carattere costrittivo idoneo a annullare la libertà di scelta della vittima (concrete minacce/pressioni che tolgono la possibilità di rifiutare) oppure sia consistita in pressioni persuasive/induttive con margini di scelta residui e con un vantaggio indebito per il privato.
- Nella valutazione è decisivo il contesto fattuale complessivo: la posizione e visibilità dell'agente pubblico, il linguaggio usato (perentorietà vs. allusione), la ripetitività e la modalità dell'intimazione, la situazione soggettiva della vittima (vulnerabilità, interessi concreti legati all'appalto) e l'esistenza di un vantaggio reciproco.
- La prova della concussione richiede dimostrare la pressione obiettivamente idonea a compromettere la libertà di autodeterminazione; in assenza di ciò, la fattispecie può essere derubricata in induzione indebita quando emergano elementi di utilità/beneficio per il privato.
- Anche una frase apparentemente vaga o allusiva (es. "se vuoi lavorare tranquillo") può integrare concussione solo se inserita in un contesto che ne conferisca contenuto minaccioso e costrittivo; altrimenti va valutata come possibile indizio di induzione.
- In casi analoghi, verificare sempre i termini della prescrizione e gli atti interruttivi/sospensivi: una derubricazione in reato meno grave può avere effetti decisivi solo se il reato non è già estinto per prescrizione.
- Dal punto di vista difensivo, è strategico far emergere la presenza di margini di scelta e di un interesse concreto che giustifichi l'acquiescenza della vittima (es. interesse all'aggiudicazione provvisoria) e sottolineare eventuali incongruenze o risentimenti della parte civile che possono influenzare l'attendibilità delle dichiarazioni.
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