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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22294/2021 del 04/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un soggetto che aveva chiesto al giudice di merito il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o, in subordine, di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ha impugnato davanti alla Corte di cassazione il decreto del Tribunale di Ancona che aveva rigettato tutte le domande. Il ricorrente ha dedotto: 1) nullità del decreto per motivazione apparente e violazione di norme costituzionali, processuali e della disciplina sull'asilo, sostenendo che il tribunale non avrebbe valutato compiutamente documenti, allegazioni difensive, percorso migratorio e fonti internazionali aggiornate, né avrebbe effettuato una reale comparazione ai fini della protezione umanitaria; 2) omesso esame di fatti decisivi, inclusi i fatti narrati, la situazione del paese di origine e i profili di vulnerabilità; 3) violazione di norme di diritto per avere il tribunale interpretato in modo errato le dichiarazioni del richiedente e per non avere adempiuto al dovere di cooperazione istruttoria; 4) violazione di norme convenzionali ed eurounitarie sul diritto a un ricorso effettivo, assumendo che la mancata cooperazione istruttoria avesse inciso sull'effettività della tutela.

La decisione

La Corte ha ritenuto i motivi manifestamente inammissibili. Ha osservato che il tribunale aveva esaminato in modo ampio e rigoroso la vicenda narrata, aveva giudicato credibile il racconto ma l'aveva qualificato come vicenda privata di giustizia comune, aveva svolto un esteso approfondimento sulla situazione del paese di origine mediante fonti aggiornate e aveva motivato in modo esauriente anche sul diniego della protezione umanitaria, escludendo una vulnerabilità individuale rilevante. La censura del ricorrente mirava invece a sollecitare una nuova valutazione del fatto, attività preclusa nel giudizio di legittimità. È stata quindi dichiarata l'inammissibilità del ricorso; non sono state liquidate spese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve articolare censure specifiche e definite; non è consentito cumulare in modo confuso doglianze eterogenee né chiedere una rivalutazione del merito.

  • art. 111 Cost.

    Invocato come parametro di sufficienza della motivazione, ma la Corte rileva che la motivazione del decreto impugnato era ampia ed esauriente.

  • d.lgs. n. 25 del 2008

    artt. 35-bis, commi 1 e 11, lett. a), e 13

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della nullità, ma la Corte afferma che il giudice di merito aveva effettivamente esaminato compiutamente la domanda e le fonti istruttorie.

  • artt. 135 e 156 c.p.c.

    Richiamati per dedurre la nullità del decreto, ma la Corte non ravvisa vizi motivazionali o processuali rilevanti.

  • art. 737 c.p.c.

    Norma richiamata nel quadro del procedimento camerale, senza che la Corte vi fondi un diverso esito.

  • art. 2 l. n. 46 del 2017

    Richiamata dalla parte ricorrente, senza rilievo decisivo nella soluzione della controversia.

  • art. 370 c.p.c.

    Il Ministero si è costituito solo per eventuale partecipazione all'udienza di discussione.

  • art. 6 CEDU

    Invocato per il diritto a un processo equo e a un ricorso effettivo; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 13 CEDU

    Invocato in relazione all'effettività del ricorso, ma la Corte non ne ha ravvisato violazione.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato a sostegno della pretesa violazione del diritto a un ricorso effettivo; doglianza ritenuta inammissibile.

  • art. 46 direttiva 2013/32/UE

    Invocato in tema di mezzi di ricorso avverso le decisioni sulla protezione internazionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Presuppone, in caso di inammissibilità del ricorso, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • Cass. n. 4455 del 2018

    Richiamata per ribadire che la vulnerabilità rilevante ai fini umanitari deve essere individuale e correlata alla vicenda personale del richiedente.

  • Cass. n. 17072 del 2018

    Richiamata nello stesso senso sulla necessaria correlazione tra vulnerabilità e situazione personale.

  • Cass. 21 luglio 2020, n. 15517

    Richiamata per il principio di specificità e chiarezza dei motivi del ricorso per cassazione.

  • Cass. 3 agosto 2007, n. 17125

    Richiamata per il medesimo principio di specificità dei motivi di ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione le censure devono essere formulate in modo specifico, chiaro e logicamente ordinato; non sono ammissibili motivi che mescolano doglianze eterogenee o che non si confrontano con la motivazione della decisione impugnata.
  • Quando il giudice di merito ha svolto un esame ampio e motivato della vicenda, delle allegazioni e delle fonti sul paese di origine, la doglianza che mira a ottenere una nuova valutazione del fatto è inammissibile in cassazione.
  • Ai fini della protezione umanitaria, la vulnerabilità rilevante deve essere personale e individualizzata, e non può essere desunta in modo generico da condizioni del paese di origine.
  • La denuncia di omesso esame di fatti decisivi non è ammissibile se, in realtà, tende a contestare la valutazione del materiale istruttorio e la ricostruzione del fatto compiute dal giudice di merito.
  • La dedotta violazione del dovere di cooperazione istruttoria non è configurabile quando il provvedimento impugnato dia conto di avere autonomamente acquisito e utilizzato fonti aggiornate e pertinenti sulla situazione del paese di origine.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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