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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30080/2025 del 01/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso lamentava mancanza, carenza e contraddittorietà di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: l'ordinanza aveva esclusivamente valorizzato i precedenti penali del condannato e la pericolosità desunta da reati commessi in concorso, senza considerare le risultanze favorevoli successive alla commissione dei reati (impegno nella ricerca di lavoro e concreta possibilità di inquadramento come giardiniere/operaio presso la società XXXXXXXXXXXXXXXXXX, osservanza delle prescrizioni per un periodo di un anno e otto mesi, relazioni comportamentali positive degli organi di controllo, percorso presso la USL per dipendenze nei mesi di marzo-aprile 2024, assenza di altri carichi pendenti, maturazione di ulteriore semestre di pena e riduzione della pena residua, relazioni positive delle forze dell'ordine). Si deduceva quindi omissione nella valutazione di risultanze istruttorie favorevoli all'affidamento in prova o ad altra misura alternativa.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato il vizio per omessa valutazione delle informazioni successive ai precedenti penali (relazioni degli organi di controllo, comportamento carcerario, percorso di reinserimento e cura delle dipendenze) e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio volto a rivalutare integralmente l'istanza di misure alternative (affidamento in prova, detenzione domiciliare, semilibertà). Si segnala che lo stesso Tribunale di sorveglianza aveva sospeso l'ordinanza impugnata il 18/04/2025 per le medesime omissioni.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Ground di impugnazione per vizio di motivazione: omissione o contraddittorietà della motivazione costituisce motivo di annullamento se il giudice non valuta risultanze istruttorie rilevanti indicate dal ricorrente

  • Sez. 1, 04/03/1999, Danieli, Rv. 213062

    Giurisprudenza che individua i criteri utili per la prognosi di reinserimento (reato commesso e precedenti penali come punto di partenza per la valutazione)

  • Sez. 1, 11/03/1997, Capiti, Rv. 207998

    Giurisprudenza che sottolinea l'importanza delle pendenze processuali e delle informazioni di polizia nella valutazione della pericolosità sociale

  • Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016 - 01

    Principio secondo cui il giudice non è vincolato dalle relazioni degli organi di osservazione ma è obbligato a considerarle e a motivare il loro peso rispetto alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità, secondo criteri di gradualità

Massime di principio

  • Il giudice delle misure alternative deve valutare sia la gravità e la natura dei reati e i precedenti penali sia le risultanze successive che possono indicare un percorso reale di reinserimento (lavoro, osservanza delle prescrizioni, terapie).
  • L'omessa considerazione di relazioni favorevoli o di fatti nuovi emersi dopo i reati costituisce vizio di motivazione idoneo all'annullamento con rinvio.
  • Le relazioni degli organi di controllo e il comportamento carcerario hanno pari rilievo prognostico rispetto ai precedenti: il giudice non è vincolato ma deve argomentare perché le smentisce o le ritiene irrilevanti.
  • La pluralità di reati, la recidiva e i legami con contesti criminosi possono legittimare il diniego, ma la decisione deve comunque confrontarsi espressamente con le risultanze favorevoli presentate dalla difesa.
  • In caso di motivazione insufficiente la Corte di cassazione annulla con rinvio per consentire una nuova valutazione completa e motivata delle istanze di misura alternativa.
  • Per il difensore è strategico documentare e depositare relazioni aggiornate su lavoro, terapie, comportamenti durante la sorveglianza e segnalazioni positive delle forze dell'ordine per neutralizzare una valutazione esclusivamente basata sui precedenti.
  • Quando il giudice respinge istanze alternative per ragioni di pericolosità, deve indicare in modo specifico i fatti e le valutazioni che rendono prevalente tale rischio rispetto agli elementi di reinserimento.

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