Ordinanza n. 9957/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento - del provvedimento di esclusione dalla procedura di ammissione alla misura denominata “Fondo Nuove Competenze” - III annualità, per “Durc irregolare: Prot. INPS_47150162 del 20/08/2025 - Inps € 1.294,76”, come da pec del 9 settembre 2025; - del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 gennaio 2015, art. 3, co. 3, laddove considera “non grave” l'omissione contributiva pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge; e per l'accertamento in via incidentale dell'illegittimità del Durc negativo prot. Inps_47150162 del 20 agosto 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura di ammissione alla misura Fondo Nuove Competenze - III annualità per Durc irregolare, con contestuale impugnazione della soglia di gravità dell'omissione contributiva e accertamento incidentale dell'illegittimità del Durc negativo
Esito
La controversia
L'impresa ha impugnato il provvedimento con cui è stata esclusa dalla procedura di ammissione al Fondo Nuove Competenze - III annualità, motivato dal Durc irregolare risultante da un'omissione contributiva di euro 1.294,76. È stato inoltre impugnato l'art. 3, comma 3, del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 gennaio 2015, nella parte in cui considera non grave l'omissione contributiva pari o inferiore a euro 150,00, nonché chiesto l'accertamento incidentale dell'illegittimità del Durc negativo. Il testo dell'ordinanza non specifica ulteriori motivi di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha ritenuto necessario acquisire dall'INPS, ai sensi degli artt. 63, comma 2, e 64, comma 3, c.p.a., una relazione di chiarimenti sui fatti di causa, eventualmente corredata dalla documentazione rilevante, con particolare riguardo al Durc negativo del 20 agosto 2025. L'INPS è stato onerato di depositare tale relazione entro il 14 settembre 2026. L'udienza pubblica per il prosieguo è stata fissata al 22 settembre 2026; la Segreteria è stata incaricata di comunicare l'ordinanza alle parti e all'Istituto.
Norme richiamate
art. 63, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di disporre mezzi istruttori e di acquisire chiarimenti necessari ai fini della decisione.
art. 64, comma 3, c.p.a.
È richiamato quale fondamento dell'acquisizione istruttoria dei chiarimenti e della documentazione necessari per decidere.
art. 3, comma 3, decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015
La disposizione è impugnata nella parte in cui considera non grave l'omissione contributiva pari o inferiore a 150 euro, comprensivi degli eventuali accessori di legge; l'ordinanza non ne valuta ancora la legittimità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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