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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06205/2025 del 08/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La società, dopo aver presentato domanda di concordato con riserva nell’ambito di una pendenza prefallimentare promossa dal Pubblico Ministero, aveva depositato una successiva domanda piena di concordato preventivo. Il Tribunale aveva riunito i procedimenti, assegnato il termine per il deposito della proposta e della documentazione, quindi, all’esito delle valutazioni del commissario giudiziale, aveva dichiarato inammissibile la domanda di concordato e pronunciato il fallimento. La Corte d’appello aveva confermato, ritenendo legittima la riunione, insussistente la violazione del contraddittorio e fondati gli indici di insolvenza e le criticità del piano attestato. In Cassazione la società ha dedotto quattro motivi: 1) omessa pronuncia o omesso esame sulla rinuncia alla domanda prenotativa e sulla nuova iscrizione a ruolo della domanda piena; 2) omesso esame di fatti decisivi relativi alla attendibilità del piano e dei flussi finanziari, inclusi alcuni crediti e disponibilità di cassa; 3) violazione dell’art. 15 l.fall. per mancata notificazione dell’istanza di fallimento del Pubblico Ministero; 4) violazione delle norme sull’insolvenza per avere fondato il fallimento su protesti e altri indici senza adeguata valutazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse infondato perché il giudice di merito aveva effettivamente esaminato la rinuncia al concordato con riserva, qualificando la successiva domanda piena come prosecuzione della medesima vicenda procedurale e non come nuovo procedimento autonomo; ha escluso che la soluzione adottata integrasse omessa pronuncia. Ha poi respinto il secondo e il quarto motivo perché miravano, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, attività preclusa in cassazione e non riconducibile al vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. Infine ha rigettato il terzo motivo, rilevando che la debitrice era stata posta in condizione di conoscere la richiesta di fallimento del Pubblico Ministero tramite gli atti del fascicolo, l’accesso autorizzato agli stessi, gli inviti del giudice e il decreto di fissazione dell’udienza. È stata anche esclusa la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. per mancanza di mala fede o colpa grave. La ricorrente è stata condannata alle spese e, in dispositivo, è stato dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata esclusa perché il giudice di merito aveva comunque deciso sulle questioni relative alla rinuncia alla domanda prenotativa e alla riunione dei procedimenti.

  • art. 161, comma 6, l.fall.

    La domanda di concordato con riserva è stata considerata parte della stessa procedura poi proseguita con la domanda piena, non un procedimento autonomo.

  • art. 161, comma 1, l.fall.

    Richiamato insieme agli artt. 173 e 15 l.fall. per la gestione della fase camerale e per le valutazioni del commissario giudiziale.

  • art. 161, comma 8, l.fall.

    Richiamato per la disciplina dell’insolvenza e della verifica della domanda di concordato in relazione al successivo fallimento.

  • art. 163, comma 2, n. 3, l.fall.

    Richiamato nei motivi, ma la Corte ha ritenuto le censure volte in realtà a contestare il merito della valutazione sulla fattibilità e attendibilità del piano.

  • art. 173 l.fall.

    Richiamato come norma applicata nella fase di valutazione del concordato e nella fissazione dell’udienza dopo le relazioni del commissario.

  • art. 15 l.fall.

    La Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini del contraddittorio sulla richiesta di fallimento, la conoscenza dell’istanza desunta dal fascicolo, dagli inviti del giudice e dagli atti comunicati.

  • art. 5 l.fall.

    L’accertamento dello stato di insolvenza è giudizio di fatto riservato al giudice di merito e censurabile in cassazione solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo o del vizio motivazionale nei termini consentiti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Invocato per la violazione di legge, ma le censure sono state ritenute infondate o inidonee a scalfire la decisione di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è stato ricondotto al solo omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente una rivalutazione del materiale probatorio o una diversa lettura dei fatti.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per il difetto di motivazione come vizio distinto, ma non ravvisato nella specie.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel medesimo ambito del controllo sulla motivazione, senza che emergesse un vizio idoneo a cassare la decisione.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La condanna per responsabilità aggravata è stata esclusa perché richiede la concreta presenza di mala fede o colpa grave e non deriva automaticamente dalla soccombenza.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato per escludere un’applicazione lata e automatica dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che comprometterebbe il diritto di agire in giudizio.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia alla domanda di concordato con riserva e la successiva presentazione della domanda piena non impongono necessariamente un nuovo procedimento autonomo quando la domanda piena si inserisce nella medesima procedura concorsuale e il piano avrebbe dovuto essere depositato già nella fase prenotativa.
  • In cassazione il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di ottenere una rivalutazione delle prove o una diversa lettura degli elementi istruttori compiuta dal giudice di merito.
  • L’accertamento dello stato di insolvenza ai fini della dichiarazione di fallimento è un giudizio di fatto riservato al merito e non è sindacabile in sede di legittimità se non nei rigorosi limiti del vizio motivazionale o dell’omesso esame di un fatto decisivo.
  • La violazione del contraddittorio sulla richiesta di fallimento non è configurabile quando dagli atti risulti che il debitore sia stato concretamente posto in condizione di conoscere l’istanza e di difendersi, anche tramite l’accesso al fascicolo e i provvedimenti del giudice.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede mala fede o colpa grave concrete e non può essere applicata in modo automatico per il solo fatto della soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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