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Sentenza

Sentenza del 22/01/2018 n. 23 - Comm. Trib. Prov. Cuneo

ATTIVITA' AGRICOLE CONNESSE - ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO- PRESUPPOSTI ATTIVITA' AGRICOLA Presidente e Relatore:MACAGNO GIAN PAOLO

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa aveva qualificato i proventi derivanti dalla concessione in locazione della propria tenuta e dalla collaborazione alla realizzazione di banchetti nuziali e ricevimenti come redditi derivanti da attività agricole connesse, riconducibili alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, con tassazione ai sensi dell'art. 71, comma 2-bis, del TUIR. L'Agenzia delle Entrate aveva contestato tale qualificazione, ritenendo che la locazione degli immobili e l'organizzazione o collaborazione a eventi costituissero attività commerciali autonome, da tassare secondo le regole ordinarie dell'art. 55 del TUIR.

La decisione

La commissione giudicante ha respinto il ricorso dell'impresa. Ha stabilito che la mera locazione degli immobili nei quali si svolge l'attività agricola non può essere considerata attività agricola connessa. Perché un'attività sia qualificabile come connessa, deve essere svolta mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata. I relativi ricavi sono quindi stati ricondotti nell'ambito dei proventi di attività commerciale, soggetti alla tassazione ordinaria prevista dall'art. 55 del TUIR.

Norme richiamate

  • Art. 71, comma 2-bis, del TUIR

    "attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale"

    La norma può trovare applicazione solo quando i proventi derivano effettivamente da un'attività connessa a quella agricola e non dalla semplice locazione di immobili o dallo svolgimento di attività commerciali autonome.

  • Art. 55 del TUIR

    I ricavi derivanti da attività commerciali non qualificabili come agricole o agricole connesse devono essere determinati e tassati secondo le regole ordinarie del reddito d'impresa.

Massime di principio

  • La semplice locazione di fabbricati, terreni o strutture appartenenti a un'azienda agricola non diventa automaticamente attività agricola connessa solo perché gli immobili sono inseriti in una tenuta agricola.
  • Per qualificare un'attività come connessa è necessario dimostrare un collegamento concreto e funzionale con l'attività agricola principale, non un collegamento meramente proprietario o territoriale.
  • L'attività deve utilizzare in modo prevalente attrezzature, risorse e organizzazione normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.
  • La realizzazione di ricevimenti, banchetti o altri eventi può costituire attività commerciale autonoma quando prevalgono la messa a disposizione degli spazi e i servizi accessori rispetto alla produzione o valorizzazione agricola.
  • In caso di dubbio, occorre analizzare in concreto natura dei servizi, risorse impiegate, prevalenza dell'utilizzo aziendale e rapporto con l'attività agricola principale; in mancanza di tali elementi, i ricavi rischiano di essere riclassificati e tassati come redditi commerciali ordinari.

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