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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23909/2023 del 31/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per peculato (art. 314 c.p.), sostenendo principalmente: 1) violazione del principio di colpevolezza (art. 42, secondo comma e art. 43 c.p.), perché, a suo avviso, era all'oscuro dell'opposizione scritta del Direttore Generale Pittau all'erogazione dei premi e dunque non avrebbe operato con dolo; 2) valutazione contraddittoria e travisamento della prova da parte dei giudici di merito relativamente alle deposizioni testimoniali e ai documenti che proverebbero la sua mancata conoscenza dell'opposizione; 3) violazione dell'art. 62-bis c.p. (quarto comma) e principio di irretroattività (art. 4, quarto comma c.p.) nella negazione delle attenuanti generiche, con richiamo anche all'art. 3 Cost., sostenendo disparità rispetto al coimputato Serra; 4) vizi di motivazione e aspecificità dei motivi di appello ai sensi degli artt. 125 e 581 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che i rilievi del ricorrente consistessero in una rivalutazione del merito e della valutazione delle prove, materia estranea al sindacato di legittimità salvo casi di contraddittorietà, apoditticità o travisamento del fatto, non riscontrati. Ha inoltre ritenuto congrua la motivazione del diniego delle attenuanti generiche, collegato alla gravità del delitto e al ruolo di garanzia ricoperto dall'imputato; ha respinto la censura sull'applicazione dell'art. 62-bis, chiarendo l'interpretazione data in sede di merito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen.

    Delitto di peculato: la condotta ritenuta è l'appropriazione "uti dominus" di fondi pubblici per attribuirli senza base legale a soggetti non aventi titolo (premi di produttività). La sentenza di merito e la Cassazione confermano la riconducibilità della condotta a peculato.

  • art. 42, secondo comma cod. pen.

    Riferimento al principio di colpevolezza e alla natura dell'elemento soggettivo; la censura sosteneva assenza di consapevolezza. La Corte ha ritenuto che la valutazione della consapevolezza sia questione di merito e che non sussistano travisamenti tali da legittimare il sindacato di legittimità.

  • art. 43 cod. pen.

    Riguarda il dolo e la responsabilità penale; la Corte ha confermato l'esistenza dell'elemento soggettivo doloso sulla base della valutazione probatoria compiuta in sede di merito.

  • art. 62-bis cod. pen. (quarto comma)

    La norma disciplina gli effetti dello stato di incensuratezza sul riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte ha chiarito che il quarto comma non impedisce in astratto il riconoscimento delle attenuanti generiche, ma stabilisce che la mera incensuratezza non giustifica automaticamente l'applicazione delle stesse; la gravità del fatto e il ruolo pubblico ricoperto possono giustificare il diniego.

  • legge 24 luglio 2008 n. 125

    Ha introdotto il quarto comma all'art. 62-bis c.p.; il ricorrente ha invocato irretroattività rispetto a fatti anteriori, ma la Corte non ha ritenuto fondato il motivo.

  • art. 4, quarto comma cod. pen.

    Principio di irretroattività della norma penale sostanziale a sfavore del reo; invocato dal ricorrente contro l'applicazione delle modifiche legislative, senza esito.

  • art. 3 Cost.

    Invocato in relazione a una presunta violazione del principio di uguaglianza per il diverso trattamento sanzionatorio rispetto al coimputato; la Corte ha ricordato che la determinazione della pena è personalizzata e differenze motivate sono compatibili con il principio di uguaglianza.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma relativa ai motivi di appello; la Corte ha ritenuto infondate le censure che avevano ad oggetto la presunta aspecificità dei motivi di appello.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Riferimento alle modalità di formulazione dell'impugnazione; la Corte ha considerato i vizi prospettati come inesistenti o comunque non idonei a rendere ammissibile il ricorso di legittimità.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina la valutazione della prova di fatto se non quando emerga contraddittorietà, apoditticità o travisamento del fatto; le doglianze che chiedono una diversa valutazione delle testimonianze sono in genere inammissibili.
  • Per il reato di peculato è essenziale provare l'elemento soggettivo (dolo) relativo alla consapevolezza e volontà di appropriarsi di fondi pubblici; la documentazione scritta e le testimonianze che attestano l'opposizione di un dirigente possono costituire elementi decisivi per la responsabilità del titolare di incarichi.
  • La mera incensuratezza non garantisce automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche dopo l'intervento normativo (art. 62-bis, IV comma); i giudici devono valutare la gravità del fatto e il ruolo dell'imputato, e possono legittimamente negare le attenuanti per tutelare il patrimonio pubblico.
  • Differenze nel trattamento sanzionatorio tra coimputati sono ammissibili se adeguatamente motivate: la personalizzazione della pena giustifica riconoscimenti diversi delle attenuanti.
  • I motivi di appello e i relativi mezzi di impugnazione devono essere formulati con specificità: censure generiche o che mirano soltanto a una diversa ricostruzione del fatto rischiano di essere dichiarate inammissibili dalla Cassazione.
  • In situazioni analoghe, è cruciale raccogliere e conservare documentazione formale (note scritte, determinazioni, verbali) che dimostri l'assenza di consapevolezza o l'adozione di controlli effettivi; l'assenza di tali prove rende difficile contrastare efficacemente le valutazioni di dolo.

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