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Ordinanza

Ordinanza n. 399/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600830

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto questorile che ha dichiarato inammissibile l’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Cosenza che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Ai fini del periculum in mora, ha allegato di non poter beneficiare del porto d’armi a uso sportivo. Il testo dell’ordinanza non specifica gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento, né espone una distinta valutazione cautelare del fumus boni iuris.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che il pregiudizio prospettato, consistente nell’impossibilità di beneficiare del porto d’armi a uso sportivo, non costituisca un danno grave e irreparabile. L’interesse individuale all’esercizio dell’attività ludica o sportiva è stato considerato recessivo rispetto agli interessi pubblici della sicurezza e dell’ordine pubblico tutelati dall’amministrazione procedente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda cautelare è stata respinta per l’insussistenza di un danno grave e irreparabile.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati identificativi del ricorrente mediante oscuramento delle generalità.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per disporre l’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella tutela cautelare, la mera impossibilità di esercitare un’attività ludica o sportiva connessa al possesso di un titolo di polizia non integra, di per sé, il requisito del danno grave e irreparabile richiesto per la concessione della sospensione dell’atto amministrativo.
  • Nel bilanciamento cautelare relativo a un titolo abilitativo in materia di armi, l’interesse individuale all’esercizio dell’attività sportiva è recessivo rispetto agli interessi pubblici della sicurezza e dell’ordine pubblico, quando il pregiudizio allegato non abbia natura grave e irreparabile.

Come è indicizzato

RamiTrasporti e circolazione
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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