Cassazione Penale, Sentenza n. 6920/2022 del 25/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'omessa motivazione da parte della Corte di assise d'appello di Perugia nella rideterminazione della pena base dopo che la Corte di cassazione aveva annullato la precedente sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e aveva escluso la recidiva. Nonostante la difesa avesse chiesto espressamente la rimodulazione della pena base alla luce dell'elisa aggravante della recidiva e avesse depositato memoria, la Corte territoriale si era limitata a prendere atto della pena base fissata in precedenza (anni 11 e mesi 7) senza spiegare perché, dopo l'esclusione della recidiva e pur avendo ridotto gli aumenti per aggravanti residue, non fosse opportuno ricalibrare anche la pena base facendo riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p. e ai rilievi difensivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio per carenza di motivazione sulla determinazione della pena base e ha disposto il rinvio per nuovo esame alla Corte di assise d'appello di Firenze. In particolare, la Cassazione ha rilevato che la Corte d'appello non ha dato conto degli elementi e dei criteri (art. 133 c.p.) giustificativi della commisurazione della pena e non ha risposto alle specifiche argomentazioni difensive che chiedevano un trattamento più mite dopo l'esclusione della recidiva.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma che disciplina il motivo di ricorso per cassazione relativo a omessa motivazione; la Corte ha ritenuto che la decisione contestata fosse viziata da omessa motivazione in relazione alla rideterminazione della pena.
art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena (elementi da considerare: personalità, antecedenti, gravità, ecc.). La Corte ha richiamato l'obbligo di indicare, anche sinteticamente, quali criteri siano stati ritenuti decisivi nella commisurazione della pena.
art. 132 c.p.
Principio che prescrive che il giudice indichi gli elementi che giustificano l'uso del potere discrezionale nella determinazione della pena; la Corte ha richiamato l'obbligo di motivazione ex art. 132 in relazione alla quantificazione sanzionatoria.
art. 627, commi 1 e 3, cod. proc. pen.
Norme che regolano il giudizio di rinvio dopo annullamento: i limiti della cognizione del giudice di rinvio e l'irrevocabilità degli elementi di diritto decisi dalla cassazione; la Corte ha chiarito che tali limiti non escludono l'onere di rideterminare e motivare la pena base.
art. 585, primo comma, c.p.
Riferimento all'aggravante contestata (circostanza aggravante prevista dal codice penale) la cui valutazione è stata ridotta dalla Corte territoriale ma senza adeguata motivazione sulla pena base.
art. 61, primo comma, n. 5), c.p.
Ulteriore riferimento alle aggravanti residue che la Corte d'appello ha valutato diminuendo l'aumento complessivo applicato.
art. 99 c.p.
Norma sulla recidiva; la sua esclusione da parte della Corte d'appello costituiva il presupposto per la richiesta difensiva di ricalibrazione della pena base.
Massime di principio
- Quando la Corte di cassazione annulla una sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, il giudice di rinvio deve riesaminare l'intero trattamento della pena, compresa la pena base, nei limiti del mandato ricevuto.
- L'esclusione di una aggravante (es. recidiva) impone al giudice che ricalcola la pena di valutare e motivare se e come le mutate caratteristiche soggettive incidano sulla pena base, richiamando i criteri dell'art. 133 c.p.
- La determinazione della pena è esercizio di potere discrezionale che richiede motivazione: il giudice deve indicare gli elementi decisivi (anche solo il criterio prevalente) giustificativi della misura adottata.
- Il richiamo a formule generiche ("pena congrua", "entità del fatto", "personalità dell'imputato") è ammesso solo se la pena non si discosta molto dai minimi edittali; altrimenti è necessario specificare i criteri e gli elementi rilevanti.
- In sede di appello il giudice deve confrontarsi con argomentazioni difensive specifiche volte a ottenere un trattamento più mite; l'omessa risposta a tali argomentazioni può determinare annullamento e rinvio.
- Se la motivazione sul trattamento sanzionatorio è carente, la Cassazione può annullare limitatamente a quel punto e rinviare per nuovo esame, evitando di entrare nel merito sostitutivo della commisurazione.
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