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Sentenza

Sentenza del 20/01/2020 n. 82 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

impugnazione dell'iscrizione ipotecaria per complessivi euro 77.160,83 richiesta dall'Agente della Riscossione a garanzia di cartelle esattoriali non pagate; il contribuente deduceva mancanza del contraddittorio endoprocedimentale, mancata notificazione degli atti presupposti (cartelle), carenza dei requisiti legali per l'iscrizione ipotecaria (limiti di importo, comproprietà, abitazione familiare), carenza di motivazione della misura e mancata dimostrazione degli accessori; inoltre eccepiva prescrizione e decadenza della pretesa.

La decisione

l'appello del contribuente viene respinto. La Commissione rileva che l'avviso di iscrizione ipotecaria è stato regolarmente notificato (relata con deposito e CAD, perfezionamento a seguito di giacenza), che il contribuente aveva a disposizione l'avviso e non ha proposto tempestivamente le censure relative alle cartelle presupposte entro il termine di 60 giorni dall'avviso (per cui tali censure sono inammissibili per tardività), che non è richiesta la preventiva notificazione dell'intimazione ex art. 50 DPR 602/1973 per procedere all'iscrizione ipotecaria ex art. 77 DPR 602/1973, che i requisiti soggettivi e soglie di importo sono rispettati considerato il complessivo debito (oltre 75.000 euro) e che la motivazione e la riproduzione del contenuto essenziale della nota di iscrizione sono adeguate. Condanna il contribuente al rimborso delle spese del giudizio di appello in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    regole sul perfezionamento della notificazione via deposito e termine decennale per considerarla perfezionata; applicato per affermare il perfezionamento della notifica dell'avviso di iscrizione ipotecaria

  • art. 77 DPR 602/1973

    norma che disciplina l'iscrizione ipotecaria per crediti tributari; interpretata nel senso che per l'iscrizione conta il complessivo debito (anche extratributario) e che l'ipoteca e il procedimento di iscrizione sono diversi dall'espropriazione immobiliare

  • art. 50 DPR 602/1973

    previsione dell'intimazione di pagamento non ritenuta necessaria quale presupposto per l'iscrizione ipotecaria ex art. 77

  • art. 20 e art. 30 DPR 602/1973

    norme menzionate in relazione al calcolo degli interessi sulle cartelle; le relative censure dovevano essere proposte tempestivamente con l'impugnazione dell'avviso

  • art. 7 legge 212/2000

    limita l'obbligo di allegazione agli atti richiamati nell'atto notificato che costituiscono il fondamento della motivazione; la nota di iscrizione ipotecaria, essendo consequenziale, non richiede sempre allegazione integrale

  • art. 42 DPR 600/1973 e art. 56 DPR 633/1972

    principio della sufficienza della riproduzione del contenuto essenziale degli atti richiamati, applicato alla riproduzione essenziale della nota d'iscrizione nell'atto impugnato

  • Giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. 23902/2017, Cass. 15795/2016, Cass. 10326/2014, Cass. S.U. ord. 10672/2009, Cass. 4596/2017, Cass. 23050/2016, Cass. 2564/2018, Cass. ord. 24417/2018, Cass. ord. 4176/2019, Cass. ord. 6302/2018, Cass. 26472/2014)

    orientamenti richiamati: prova della notificazione è fornita dalla relata; l'avviso di iscrizione ipotecaria e simili sono immediatamente impugnabili; vizi degli atti prodromici devono essere dedotti tempestivamente o restano preclusi; conteggio dei crediti per verifica dei limiti include debiti extratributari; principio di sufficienza della riproduzione del contenuto essenziale degli atti richiamati

Massime di principio

  • Se l'Agente della Riscossione produce la relata di notifica con deposito e CAD, la notificazione si considera regolare e il perfezionamento avviene alla scadenza del termine di giacenza: il destinatario deve impugnare tempestivamente l'avviso.
  • Le censure relative agli atti presupposti (es. cartelle di pagamento) e al calcolo degli accessori devono essere sollevate entro il termine per impugnare l'avviso di iscrizione ipotecaria (termine di 60 giorni richiamato nella decisione); in mancanza sono inammissibili per tardività.
  • Non è sempre necessaria la preventiva notifica dell'intimazione ex art. 50 DPR 602/1973 per procedere all'iscrizione ipotecaria ex art. 77: l'omissione di tale intimazione non impedisce l'iscrizione.
  • Per valutare i limiti di importo per l'iscrizione ipotecaria occorre considerare il debito complessivo, inclusivo di debiti non tributari rilevanti ai fini del limite.
  • La comproprietà dell'immobile e il fatto che l'immobile sia adibito ad abitazione familiare non impediscono automaticamente l'iscrizione ipotecaria, salvo specifiche tutele di legge diverse.
  • L'atto di iscrizione deve contenere la motivazione e gli elementi essenziali; la riproduzione del contenuto essenziale della nota di iscrizione nell'atto è generalmente sufficiente ai fini dell'integrità della motivazione e degli allegati.
  • Chi contesta la regolarità della notificazione deve specificare ed allegare elementi sulla irregolarità della ritualità; l'assenza di contestazione formale rende la notificazione incontestabile in giudizio se l'Agente produce la relativa relata.
  • In casi simili, il contribuente dovrebbe impugnare immediatamente l'avviso di iscrizione ipotecaria per preservare la possibilità di far valere vizi formali e sostanziali degli atti presupposti.

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