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Ordinanza

Ordinanza n. 61/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia a) dell’atto dispositivo n. 87 del 6 novembre 2025 con cui la Stazione Appaltante ha disposto, ai sensi dell’art. 17, comma 5 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, l’aggiudicazione efficace della procedura di affidamento finalizzata all’acquisto, fornitura e installazione di un sistema di video rappresentazione presso la C.O.S.M. (Centrale Operativa di Sorveglianza Marittima) e la sala C.N.I.S.M. (Centrale Nazionale Interministeriale di Sorveglianza Marittima) del Comando in Capo della Squadra Navale in favore della Controinteressata; b) della comunicazione prot. n. 0012076 del 6 novembre 2025, con cui la Stazione Appaltante ha comunicato alla Ricorrente, ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 36/2023, l’intervenuta aggiudicazione efficace della gara in favore della Controinteressata; c) del provvedimento prot. n. 0013179 del 3 dicembre 2025, con cui la Marina Militare ha respinto l’istanza di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione formulata in data 23 novembre 2025 dalla Ricorrente; d) di tutti i verbali di gara e, in particolare, del processo verbale n. 74 del 4 luglio 2025 e del processo verbale n. 86 del 22 luglio 2025, nonché di tutti gli ordini di servizio, ivi compresi quelli non eventualmente pubblicati e/o resi noti; e) del disciplinare di gara, nella misura in cui lo stesso dovesse interpretarsi nel senso di prevedere la possibilità di attivare il soccorso istruttorio, in tutte le sue forme, al fine di integrare/completare l’offerta economica dell’operatore economico; f) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale rispetto a quelli ora indicati, ivi inclusa, per quanto occorrer possa, la determina di indizione della procedura di gara; PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA del contratto eventualmente stipulato nelle more tra Marina Militare e Impianti; E PER LA CONDANNA della Stazione Appaltante al risarcimento del danno patito dalla Ricorrente in forma specifica tramite subentro nel contratto eventualmente stipulato o, in subordine, per equivalente.

Giustizia amministrativa202515527

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione efficace della procedura per l'acquisto, fornitura e installazione di un sistema di video rappresentazione, connessi verbali di gara e diniego di annullamento in autotutela

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione efficace in favore dell'impresa controinteressata, nonché gli atti connessi, chiedendone la sospensione, la declaratoria di inefficacia dell'eventuale contratto e il risarcimento in forma specifica o per equivalente. Il motivo principale riguardava la violazione dell'art. 16 del disciplinare, che imponeva, a pena di esclusione, l'indicazione della composizione del prezzo mediante analisi dei costi e degli altri elementi giustificativi. Secondo la ricorrente, l'offerta economica dell'aggiudicataria non conteneva tali informazioni e la stazione appaltante avrebbe illegittimamente attivato il soccorso istruttorio previsto dall'art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, consentendo un'integrazione dell'offerta economica non ammissibile. Con ulteriori motivi è stata dedotta la carenza, nell'offerta dell'aggiudicataria, di riferimenti all'impianto di illuminazione richiesto dalle specifiche tecniche, nonché l'illegittimità del diniego di autotutela. La stazione appaltante ha contestato l'infondatezza delle censure; la controinteressata non si è costituita.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che la controversia, per la sua complessità, non fosse definibile immediatamente e ha fissato l'udienza pubblica di merito per l'8 aprile 2026. In sede cautelare ha valutato il periculum in mora, ravvisandolo nell'esigenza rappresentata dall'Amministrazione di utilizzare prontamente l'apparato in attività militari di sorveglianza marittima. Ha tuttavia escluso, allo stato del giudizio, un fumus sufficientemente consistente. Quanto alla censura relativa alla composizione del prezzo, il Collegio ha osservato che l'offerta dell'aggiudicataria conteneva comunque un'esplicazione embrionale dei componenti e che la precisazione richiesta non aveva modificato il prezzo, ma ne aveva sviluppato gli elementi, senza alterare la par condicio; tale attività poteva quindi rientrare, prima facie, nel soccorso istruttorio. Inoltre, il punteggio economico era attribuito sulla base del solo prezzo offerto, mentre la composizione del prezzo aveva una funzione di possibile verifica dell'anomalia e non incideva direttamente sul punteggio; il disciplinare non escludeva neppure una successiva verifica ordinaria di anomalia. Quanto alle ulteriori censure, l'offerta appariva prima facie riferita a tutti i componenti richiesti e la risposta all'istanza di autotutela aveva carattere meramente confermativo, senza autonoma lesività. L'istanza cautelare è stata quindi respinta, con compensazione delle spese della fase; il merito è stato rinviato all'udienza pubblica.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 5, d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale base normativa dell'aggiudicazione efficace.

  • art. 90, comma 1, lett. c), d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale fondamento della comunicazione dell'aggiudicazione alla concorrente.

  • art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023

    Il soccorso istruttorio può, prima facie, consentire la precisazione e lo sviluppo di elementi già embrionalmente presenti nell'offerta, quando ciò non modifichi il prezzo né alteri la par condicio.

  • art. 110, d.lgs. 36/2023

    Richiamato dal disciplinare in relazione alla verifica dell'anomalia dell'offerta e alla funzione giustificativa dell'analisi dei costi.

  • art. 120, comma 5, c.p.a.

    La complessità della controversia giustifica la mancata definizione immediata e la fissazione dell'udienza pubblica di merito nel rito appalti.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della valutazione cautelare di fumus boni iuris e periculum in mora.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la precisazione o il più ampio sviluppo di elementi già parzialmente presenti nell'offerta economica può rientrare nel soccorso istruttorio quando non comporti modifica del prezzo offerto né alterazione della par condicio tra i concorrenti.
  • Quando la composizione del prezzo è richiesta dal disciplinare ai fini della verifica dell'anomalia, ma il punteggio economico è attribuito esclusivamente in base al prezzo complessivo, l'integrazione descrittiva dei componenti del prezzo non incide necessariamente sull'offerta economica valutata ai fini dell'aggiudicazione.
  • La previsione nel disciplinare di un'analisi preventiva della composizione del prezzo non impedisce, ove non escluso dalla lex specialis, lo svolgimento di una successiva verifica ordinaria dell'anomalia fondata su chiarimenti e giustificazioni dei concorrenti.
  • In sede cautelare, la mera prospettazione dell'esigenza di pronto impiego di un apparato destinato ad attività militari può rilevare nella valutazione del periculum in mora, ma non determina l'accoglimento della sospensiva in assenza di un fumus sufficientemente evidente.
  • Un atto meramente confermativo dell'aggiudicazione, che non aggiunga autonoma lesività rispetto al provvedimento originario, non introduce un distinto profilo di illegittimità idoneo a fondare la tutela cautelare.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoOfferta e valutazioneAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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