Cassazione Penale, Ordinanza n. 25725/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto corretta la conferma della condanna per furto aggravato resa in appello, escludendo sia la qualificazione del fatto come furto d'uso sia la concessione della particolare tenuità del fatto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sostenendo che il fatto dovesse essere riqualificato come furto d'uso ai sensi dell'art. 626, comma 1, n. 1, c.p., assumendo la sussistenza dei presupposti del temporaneo uso del bene. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, lamentando un vizio motivazionale nella valutazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili o comunque manifestamente infondati: quanto al furto d'uso, perché la Corte territoriale aveva logicamente escluso la spontanea restituzione del bene; quanto alla particolare tenuità, perché la relativa valutazione è discrezionale e insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica, come nel caso esaminato.
Norme richiamate
art. 626, comma 1, n. 1 c.p.
Il furto d'uso richiede la spontanea restituzione della cosa; in mancanza di tale restituzione la riqualificazione non è consentita.
art. 133, comma 1, c.p.
La valutazione della particolare tenuità del fatto può essere compiuta dal giudice di merito valorizzando solo gli elementi ritenuti rilevanti, senza necessità di esaminare analiticamente tutti i parametri indicati dalla norma.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto è una causa di non punibilità rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione non presenta vizi logici o giuridici.
Massime di principio
- La qualificazione del fatto come furto d'uso presuppone la prova della spontanea restituzione del bene; in difetto, la diversa qualificazione richiesta dall'imputato non può essere accolta.
- La mancata concessione della particolare tenuità del fatto non integra di per sé vizio di motivazione quando il giudice di merito indichi gli elementi decisivi posti a base del diniego.
- La valutazione sulla particolare tenuità del fatto è espressione di un potere discrezionale del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione logica e coerente.
- In cassazione non sono scrutinabili censure che si limitino a riproporre argomenti già dedotti e disattesi nei gradi di merito, in assenza di specifiche carenze logiche della decisione impugnata.
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