Cassazione Penale, Sentenza n. 3622/2022 del 01/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cucinotta impugnava l'ordinanza del 18/05/2021 del Tribunale di Sorveglianza che aveva rigettato il reclamo ex art. 69‑bis, comma 3, L. 26/7/1975 n.354 avverso il provvedimento del 4/9/2020 del Magistrato di sorveglianza. Il provvedimento originario aveva negato la liberazione anticipata per i semestri dal 22/12/2015 al 21/12/2017 relativa alla residua pena di 5 mesi e 26 giorni (sentenza Corte d'appello Catanzaro 18/9/2017). Il ricorrente censurava la valutazione del giudice di merito, sostenendo che la denuncia del 28/9/2017 non poteva giustificare il diniego, almeno per il primo semestre, e che non si poteva qualificare il suo comportamento come "apparentemente improntato alla rieducazione per pura convenienza".
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso: ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Magistrato e del Tribunale di sorveglianza che avevano preso in considerazione la denuncia per evasione del 27/9/2017 e la pendenza di altri procedimenti (2018-2019, uno con condanna) ritenendoli sintomatici di scarsa partecipazione all'opera rieducativa. La Corte ha affermato che il giudice deve valutare la partecipazione all'opera rieducativa secondo i criteri dell'art.103 DPR 230/2000 (impegno a trarre profitto dal trattamento e mantenimento di rapporti corretti) e che condotte vicine o successive possono influenzare negativamente anche periodi precedenti non sanzionati. Il ricorso è dunque infondato; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 69‑bis, comma 3
Norma procedurale sul reclamo avverso i provvedimenti in materia di esecuzione penale: il Tribunale di sorveglianza ha rigettato il reclamo confermando il rigetto del Magistrato di sorveglianza e la Corte ha ritenuto legittima tale valutazione.
D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 103, comma 2
Criteri per valutare la partecipazione del detenuto all'opera rieducativa: la Corte ha richiamato il duplice profilo (approfittare delle opportunità del trattamento e mantenere rapporti corretti con operatori, compagni, famiglia e comunità) come parametro per decidere sulla liberazione anticipata.
Art. 54 ordinamento penitenziario
Postula la dimostrazione della partecipazione all'opera di rieducazione per ottenere benefici; la Corte ha confermato che la concessione della liberazione anticipata è riconoscimento concreto di tale partecipazione e richiede una valutazione prognostica sull'esclusione di reiterazione delittuosa.
Art. 616 cod. proc. pen.
Disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- La valutazione per l'accesso alla liberazione anticipata richiede prova della partecipazione all'opera rieducativa e si applicano i criteri dell'art.103 DPR 230/2000 (impegno al trattamento e rapporti corretti).
- Condotte contestate o reati commessi nel periodo di esecuzione o in tempi ad esso prossimi (anche se non ancora definiti da sentenza) possono costituire elemento ostativo alla concessione del beneficio se indicativi di mancata adesione alla rieducazione.
- La valutazione va fatta frazionatamente per ciascun semestre richiesto, ma eventi successivi o vicini temporalmente possono influenzare negativamente anche periodi precedenti privi di rilievi disciplinari.
- Il giudizio sulla concessione è discrezionale ma deve essere motivato con riferimento alla opportunità e alla prognosi di recupero sociale; la semplice affermazione generica non è sufficiente, ma la Corte accetta valutazioni basate sugli atti del fascicolo.
- Il ricorrente deve contestare in modo specifico le singole violazioni adombrate dal giudice; osservazioni generiche su assenza di avvisi di conclusione indagini non neutralizzano automaticamente la rilevanza della denuncia/contestazione ai fini della valutazione.
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