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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24149/2023 del 08/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La controversia riguardava il pagamento di una somma di euro 30.962,38, corrispondente a un credito per rimborso di spese legali sostenute da un soggetto nei procedimenti penali che il ricorrente assumeva gli fosse stato ceduto. La Corte d'appello aveva però rigettato la domanda, ritenendo che quel medesimo credito fosse già stato oggetto di una precedente delegazione di pagamento in favore del difensore originario e che tale delegazione non fosse più revocabile ai sensi dell'art. 1270 c.c. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione dell'art. 1362 c.c. e del canone 'in claris non fit interpretatio', sostenendo che l'atto del 29 novembre 2011 non integrasse una delegazione di pagamento ma un mandato al terzo creditore a riscuotere somme già dovute; (2) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., lamentando che la Corte d'appello non avesse considerato documentazione successiva, da cui avrebbe dovuto desumersi che il Comune non riteneva di avere assunto una nuova obbligazione e riconosceva la cessione del credito; (3) violazione degli artt. 1268 e seguenti c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la fattispecie fosse in realtà un mandato ex art. 1723 c.c. e non una delegazione di pagamento. La Corte di cassazione ha rilevato in via preliminare che il ricorso era inammissibile per difetto del requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., poiché la parte espositiva consisteva nella quasi integrale riproduzione degli atti di merito, senza una chiara e sintetica esposizione dei fatti di causa e dello svolgimento del processo. Ha poi aggiunto che, comunque, i motivi erano inammissibili perché miravano a ottenere una diversa interpretazione dell'atto negoziale, censura non consentita in sede di legittimità se non nei limiti della violazione dei canoni ermeneutici, qui non adeguatamente specificata. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto assorbente la mancanza di un'esposizione sommaria e chiara dei fatti di causa, poiché il ricorso era redatto tramite trascrizione quasi integrale degli atti del giudizio di merito, tecnica incompatibile con l'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c. Ha inoltre osservato che i motivi prospettavano in realtà una diversa lettura dell'atto di delegazione/mandato, ma l'interpretazione del negozio è riservata al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica o per vizio motivazionale nei limiti consentiti, oneri non assolti. Ne è derivata la condanna del ricorrente alle spese di lite e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria, chiara e sintetica dei fatti di causa e dello svolgimento del processo; la pedissequa riproduzione degli atti processuali non soddisfa tale requisito.

  • art. 1270 c.c.

    Richiamato dalla Corte d'appello per ritenere non più revocabile la precedente delegazione di pagamento.

  • art. 1362 c.c.

    La censura sull'interpretazione del negozio è ammessa solo se si deduce specificamente la violazione dei canoni legali di interpretazione; non è consentito proporre soltanto una lettura alternativa dell'atto.

  • art. 1363 c.c.

    Come per l'art. 1362 c.c., la doglianza deve indicare concretamente il criterio ermeneutico violato e il modo in cui il giudice di merito se ne sia discostato.

  • art. 1268 c.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere la riconducibilità della fattispecie alla delegazione di pagamento.

  • art. 1723 c.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere che l'atto avesse natura di mandato, non revocabile secondo la disciplina richiamata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il giudizio di legittimità.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge non consente di sostituire al ragionamento del giudice di merito una diversa interpretazione dei fatti o del negozio.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale è deducibile solo nei limiti oggi consentiti; non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del merito.

  • art. 24 Cost.

    Il requisito di contenuto-forma del ricorso non è ritenuto lesivo del diritto di difesa, poiché è funzionale a una corretta instaurazione del giudizio di legittimità.

  • art. 111 Cost.

    Il requisito formale del ricorso è considerato compatibile con il giusto processo e con la funzione nomofilattica della Corte.

  • art. 6 CEDU

    La Corte ribadisce che requisiti formali rigorosi per l'accesso al giudizio di cassazione sono compatibili con la Convenzione, se chiari, prevedibili e proporzionati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione l'esposizione dei fatti deve essere sommaria, chiara e autonoma: la riproduzione quasi integrale degli atti di merito non soddisfa il requisito dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. e rende il ricorso inammissibile.
  • La censura per violazione dei canoni di interpretazione contrattuale è ammissibile solo se indica specificamente quali canoni siano stati violati e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non basta contrapporre una diversa lettura del negozio.
  • L'interpretazione del negozio giuridico è riservata al giudice di merito e in cassazione non può essere rivalutata se non entro i ristretti confini della violazione dei criteri ermeneutici o del vizio motivazionale nei limiti consentiti.
  • Requisiti formali rigorosi per l'accesso alla cassazione sono compatibili con il diritto di difesa e con l'art. 6 CEDU quando siano chiari, prevedibili e proporzionati, perché funzionali alla funzione nomofilattica della Corte.
  • La deduzione del vizio di motivazione o della violazione di legge non consente di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito volto alla ricostruzione alternativa della vicenda fattuale e negoziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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