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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17843/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato l'estensione del sequestro conservativo ai beni, conti correnti e rapporti finanziari intestati alla ricorrente, terza estranea al reato imputato al figlio Giorgio Lorenzo Tozzi. La ricorrente denunciava: errata applicazione dell'art.316 c.p.p. e dei principi sul sequestro su beni di terzi, poiché l'ordinanza si sarebbe fondata su una presunzione di interposizione fittizia non supportata da elementi concreti e su una interpretazione distorta del concetto di "disponibilità"; confusione fra solidarietà familiare e commistione patrimoniale; valutazione sottostimata della lecita provenienza di ingenti somme (in particolare il ricavato della vendita di un immobile di sua esclusiva proprietà); contraddittorietà e illogicità della motivazione riguardo a poteri di gestione del figlio (assenza di deleghe, accesso ai conti, ordini) e riguardo alla separazione patrimoniale tra la ricorrente e le società di cui era socia e amministratrice; deduzione di elementi probatori nuovi (estratto conto 2022-2024) che avrebbe dimostrato la provenienza lecita delle somme.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso fosse, in larga parte, una reiterazione di censure già proposte e valutate in sede di riesame e che non emergessero vizi di diritto tali da consentire il sindacato di cassazione. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il sequestro conservativo può essere esteso ai beni del terzo solo in presenza della prova dell'intestazione fittizia o di elementi che giustifichino il sospetto di gestione dei beni da parte dell'imputato; ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato l'estensione ritenendo che i conti della ricorrente fossero effettivamente gestiti dall'imputato e che le somme a lei imputate fossero irrilevanti rispetto ai flussi riconducibili all'attività dell'imputato. La Corte ha inoltre escluso la valutazione dell'estratto conto prodotto in cassazione, in quanto documento non prodotto nei precedenti gradi e non ammissibile in questa sede. Per effetti processuali la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., alla somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende per responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 316 cod. proc. pen.

    Regola i presupposti per il sequestro conservativo: non può estendersi ai beni del terzo estraneo al reato salvo prova di intestazione fittizia; la Corte ha richiamato tale principio per valutare la legittimità dell'estensione del sequestro ai beni della madre.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le sanzioni in caso di ricorso inammissibile: la parte che propone il ricorso può essere condannata al pagamento delle spese e, se del caso, a una somma a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale articolo condannando la ricorrente a pagare le spese e € 3.000,00.

  • Giurisprudenza: Sez.2, n. 57829 del 14/11/2018 (Rv. 274460)

    Richiamata per il principio secondo cui il sequestro conservativo non può essere esteso ai beni del terzo salvo la prova dell'intestazione fittizia; la Corte ha confermato che tale principio è applicabile ma che il Tribunale aveva fornito motivazione circa la gestione dei conti da parte dell'imputato.

  • Giurisprudenza: Sez.2, n. 42052 del 19/06/2019 (Rv. 277609)

    Richiama il divieto, in Cassazione, di produrre documenti che potevano essere esibiti nei precedenti gradi di giudizio e la non ammissibilità di "prova nuova" che richieda rivalutazione delle prove di merito; la Corte ha escluso la valutazione dell'estratto conto prodotto in cassazione sulla base di questo principio.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro conservativo è limitato: ammissibile principalmente per motivi di diritto e non per rivalutare fatti e prove già esaminati dai giudici di merito.
  • L'estensione del sequestro ai beni di un terzo è possibile solo se sussistono elementi che dimostrino l'intestazione fittizia o il concreto esercizio di disponibilità dei beni da parte dell'imputato (deleghe, accesso ai conti, flussi di pagamento riconducibili, gestione effettiva).
  • La mera solidarietà familiare o la circostanza che un familiare sia socio o amministratore di società non basta di per sé a giustificare il sequestro: è necessaria una motivazione che colleghi concretamente i flussi e la gestione patrimoniale all'attività del soggetto indagato.
  • Documenti e prove non prodotti nei precedenti gradi non possono, di regola, essere valutati in Cassazione; chi contesta un provvedimento di sequestro deve far valere negli istanti immediatamente precedenti tutte le prove utili e puntare su vizi di diritto o su carenze motivazionali radicali.
  • Chi sòlo ripropone nelle camere di consiglio le stesse doglianze già esaminate senza individuare specifiche violazioni di legge o profili di nullità della motivazione rischia l'inammissibilità e la condanna alle spese e a sanzioni ex art. 616 c.p.p.

Testo integrale

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