Cassazione Civile, Ordinanza n. 10257/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
I ricorrenti impugnavano, in sede di legittimità, la sentenza della CTR Campania che aveva accolto l'appello dell'Ufficio e confermato un avviso di accertamento IVA emesso nei confronti di una società in liquidazione per l'anno d'imposta 2002, con recupero d'imposta e irrogazione di sanzioni, a seguito di PVC della Guardia di Finanza che aveva rilevato un traffico nazionale di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. I motivi di ricorso erano quattro: 1) violazione dell'art. 2, comma 5-ter, d.l. 138/2011, per l'asserita inapplicabilità della proroga annuale dei termini di accertamento ai contribuenti che avevano aderito al condono ex l. 289/2002; 2) violazione dell'art. 57, comma 3, d.P.R. 633/1972 e vizi motivazionali, sostenendo che mancassero i presupposti per l'obbligo di denuncia penale e che non fosse validamente operante il raddoppio dei termini, anche alla luce della disciplina sopravvenuta della l. 208/2015; 3) violazione dell'art. 12 d.lgs. 472/1997, deducendo che la sanzione fosse illegittima perché accessoria a un'imposta non validamente accertata; 4) violazione degli artt. 17 d.P.R. 633/1972 e 3 d.lgs. 446/1997, lamentando la mancanza di legittimazione passiva di una socia accomandante, ritenuta estranea al rapporto d'imposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che la proroga annuale dei termini per l'accertamento IVA prevista dall'art. 2, comma 5-ter, d.l. 138/2011 si applica ai soggetti che hanno aderito al condono ex l. 289/2002 e riguarda anche i termini già raddoppiati; ha escluso il contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 247/2011. Sul secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato in parte inammissibile per difetto di autosufficienza e per richiesta di accertamenti di fatto non consentiti in cassazione, e in parte infondato, ribadendo che il raddoppio dei termini presuppone solo l'astratta configurabilità di un reato tributario e l'obbligo di denuncia, a prescindere dall'esito del procedimento penale e dalla concreta presentazione della denuncia; ha inoltre escluso l'incidenza retroattiva della disciplina introdotta dalla l. 208/2015 sugli avvisi già notificati o sui casi coperti dalle norme transitorie. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati inammissibili per carenze di autosufficienza e perché introducevano questioni di fatto non adeguatamente dedotte nei gradi di merito; in ogni caso sono stati ritenuti manifestamente infondati, poiché l'imposta era stata effettivamente determinata nell'avviso e anche i soci accomandanti possono essere chiamati a rispondere dei debiti sociali, compresi quelli tributari, nei limiti di legge. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'Agenzia; disposto altresì il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato invocato come vizio di violazione o falsa applicazione di legge per i primi, terzi e quarti motivi; la Corte ha poi escluso la fondatezza delle doglianze di diritto e, per alcuni profili, la loro ammissibilità
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per denunciare un vizio motivazionale sul secondo motivo; la Corte ha rilevato che il motivo richiedeva accertamenti di fatto non consentiti in cassazione
art. 2, comma 5-ter, d.l. n. 138 del 2011
per i soggetti che hanno aderito al condono di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, i termini per l'accertamento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto pendenti al 31 dicembre 2011 sono prorogati di un anno
la proroga annuale opera per i soggetti che hanno aderito al condono e si applica direttamente ai termini IVA pendenti al 31 dicembre 2011, anche se già raddoppiati
art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972
il raddoppio dei termini opera automaticamente in presenza di elementi obiettivi che rendano obbligatoria la denuncia penale per reati tributari; rileva l'astratta configurabilità del reato e non l'esito del procedimento penale
art. 331 c.p.p.
la Corte lo richiama come norma che impone l'obbligo di denuncia, ritenendo sufficiente, ai fini del raddoppio, la sussistenza dell'obbligo e non la concreta presentazione della denuncia
d.lgs. n. 74 del 2000
viene considerato come catalogo dei reati tributari la cui astratta configurabilità fa sorgere l'obbligo di denuncia e quindi il raddoppio dei termini
C. Cost. n. 247 del 2011
è interpretata nel senso che il raddoppio dei termini non è una proroga discrezionale dell'amministrazione, ma un termine legale automatico; non impedisce l'applicazione di ulteriori proroghe previste da altre norme
L. n. 208 del 2015, art. 1, commi 130-132
le modifiche al regime del raddoppio dei termini non si applicano agli avvisi già notificati nei periodi coperti dalla disciplina transitoria
d.lgs. n. 128 del 2015, art. 2
richiamato come disposizione transitoria che fa salvi gli effetti degli avvisi già notificati e delimita l'ambito temporale della nuova disciplina
art. 12 d.lgs. n. 472 del 1997
la censura è stata respinta perché la sanzione risultava correlata a un'imposta effettivamente determinata nell'avviso
art. 17 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dai ricorrenti per contestare la legittimazione passiva della socia accomandante, ma la Corte ha ritenuto infondata la doglianza
art. 3 d.lgs. n. 446 del 1997
anch'esso richiamato per la pretesa assenza di legittimazione passiva, ma senza accoglimento
art. 2324 c.c.
la Corte lo richiama per affermare che anche i soci accomandanti rispondono dei debiti sociali, compresi quelli tributari, nei limiti della quota di liquidazione
art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000
la CTR aveva escluso la violazione del contraddittorio endoprocedimentale perché il PVC era stato consegnato ai contribuenti e questi avevano potuto presentare osservazioni
art. 24 l. n. 4 del 1929
richiamato nel giudizio di merito come norma relativa alle garanzie nel corso delle verifiche fiscali; la CTR ne ha escluso la violazione
Massime di principio
- Ai fini del raddoppio dei termini di accertamento in materia IVA, è sufficiente la presenza di elementi obiettivi che rendano obbligatoria la denuncia penale per uno dei reati tributari, senza che il giudice tributario debba verificare nel merito la concreta responsabilità penale o l'esito del procedimento penale.
- Il raddoppio dei termini ex art. 57, comma 3, d.P.R. 633/1972 opera automaticamente quando sussiste l'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p.; non è necessario che la denuncia sia effettivamente presentata nei termini né che il reato sia poi accertato in sede penale.
- Le modifiche legislative sopravvenute che restringono il regime del raddoppio dei termini non incidono sugli avvisi già notificati o sulle situazioni espressamente salvate dalle discipline transitorie.
- Una proroga speciale dei termini di accertamento prevista per i soggetti che hanno aderito a un condono fiscale si applica anche ai termini già raddoppiati, se la norma lo prevede espressamente.
- In cassazione non sono ammissibili censure che richiedano un nuovo esame del materiale probatorio o che non siano autosufficienti quanto alla riproduzione degli atti e documenti rilevanti.
- La sanzione tributaria conserva la propria accessorietà rispetto all'imposta quando il tributo è stato effettivamente determinato nell'avviso di accertamento, anche se il contribuente contesta la fondatezza della pretesa.
- Anche il socio accomandante può essere legittimato a contestare la pretesa fiscale relativa alla società e, nei limiti di legge, risponde dei debiti sociali, compresi quelli tributari.
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