Ordinanza n. 42/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. M_D -OMISSIS-, adottato dal Ministero della Difesa – D.G.P.M., con il quale è stata respinta l'istanza di collocamento in congedo anticipato avanzata dal ricorrente, previo accertamento dell'insussitenza e/o operatività dei due vincoli di ferma aggiuntiva ivi richiamati; - ove occorra, di ogni atto inerente antecedente e presupposto procedimentale e/o finale noto e ignoto; -in via subordinata, del predetto provvedimento nel caso in cui dovesse essere accertata l'insussistenza e/o non operatività solo del secondo vincolo di ferma aggiuntiva (conseguente alla frequenza del corso A.D.I./T.W.R. iniziato il -OMISSIS-) e quindi valido il primo vincolo di ferma (conseguente alla frequenza del 3° anno c/o la scuola Marescialli iniziato il -OMISSIS-); -in via ulteriormente subordinata, dello stesso provvedimento cit., allorché a essere colpita da illegittimità dovesse essere il primo vincolo di ferma, e quindi considerato valido il secondo avente decorrenza dal -OMISSIS- (data in cui è iniziato il corso A.D.I./T.W.R.), ciò nella parte in cui rigetta l'istanza di cessazione dal servizio in ragione della sussistenza del vincolo di ferma fino al settembre 2029, anziché fino al 06.09.2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di collocamento in congedo anticipato fondato sulla sussistenza di due vincoli di ferma aggiuntiva
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Ministero della Difesa che ha respinto la sua istanza di collocamento in congedo anticipato, chiedendo in via cautelare la sospensione dell'efficacia dell'atto e, in via principale, l'accertamento dell'insussistenza o della non operatività di entrambi i vincoli di ferma aggiuntiva richiamati dall'Amministrazione. In subordine, ha contestato il secondo vincolo, derivante dalla frequenza del corso ADI/TWR, oppure il primo vincolo, derivante dalla frequenza del terzo anno presso la Scuola Marescialli, chiedendo in tale ultima ipotesi di limitare la durata della ferma fino al 6 settembre 2026 anziché fino al settembre 2029. Il testo dell'ordinanza non espone ulteriori specifici motivi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per la sospensione del provvedimento. Quanto al primo vincolo di ferma, il Collegio ha rilevato che esso deriva dalla sottoscrizione, da parte del militare, di uno specifico atto di impegno del 10 dicembre 2019, precisando inoltre che i relativi effetti si sono esauriti. Quanto al secondo vincolo, ha ritenuto che esso derivi direttamente dalla legge, in conseguenza della fruttuosa frequenza del corso ADI/TWR e della conseguente abilitazione-specializzazione, ai sensi dell'art. 972, comma 1-bis, del Codice dell'ordinamento militare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 972, comma 1-bis, d.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)
Il vincolo di ferma aggiuntiva consegue ex lege al verificarsi della fattispecie costituita dalla fruttuosa frequenza del corso ADI/TWR e dalla conseguente abilitazione-specializzazione.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ne ha escluso la sussistenza.
Massime di principio
- In sede cautelare, il vincolo di ferma aggiuntiva previsto dall'art. 972, comma 1-bis, del Codice dell'ordinamento militare opera direttamente per legge quando il militare abbia frequentato con esito favorevole il corso previsto e conseguito la conseguente abilitazione-specializzazione.
- Un vincolo di ferma fondato sulla sottoscrizione di uno specifico atto di impegno del militare trova il proprio titolo nell'atto sottoscritto, fermo restando che occorre verificare la permanenza dei suoi effetti nel momento in cui viene richiesta la cessazione dal servizio.
- La domanda cautelare avverso il diniego di congedo anticipato non può essere accolta quando, allo stato degli atti, il vincolo di ferma risulti fondato su un atto di impegno e, per altro profilo, direttamente sulla legge in relazione alla frequenza fruttuosa di un corso con conseguimento dell'abilitazione-specializzazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 109/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 110/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 336/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 12/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 29/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 32/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →