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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27912/2022 del 18/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per vizio di motivazione: si censura l'incoerenza della rideterminazione della pena accessoria in anni 8 rispetto alla pena principale (anni 5 e mesi 6) concordata ex art. 444 c.p.p.; si osserva che i precedenti penali richiamati dal giudice sono datati (ultimo passato in giudicato nel 2015) e si invoca la giurisprudenza (Sez. U., Suraci) secondo cui la durata delle pene accessorie va determinata in concreto ai sensi dell'art. 133 c.p. e non rapportata automaticamente alla pena principale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il GIP abbia motivato adeguatamente la determinazione della pena accessoria in anni 8 sulla base dei criteri di cui all'art. 133 c.p., valorizzando le precedenti condanne del ricorrente e la sua elevata capacità a delinquere, e che la rideterminazione delle pene accessorie rientri nella competenza del giudice di merito e non sia vincolata all'accordo tra le parti ex art. 445 c.p.p.. Condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 216 (ultima parte)

    "la condanna per uno dei delitti previsti nel presente articolo importa per la durata di anni dieci l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa"

    La Corte ricorda che la declaratoria di illegittimità costituzionale di questa parte ha imposto la rideterminazione delle pene accessorie da parte del giudice di merito; la misura non rientra nella disponibilità delle parti.

  • Codice di procedura penale, art. 444

    Richiamato per indicare che la pena principale era stata concordata con applicazione della pena su richiesta; tuttavia l'accordo non vincola il giudice nella determinazione delle sanzioni accessorie non disponibili.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    Norma invocata quale parametro di censura (vizio di motivazione) per la impugnazione in Cassazione.

  • Codice penale, artt. 132 e 133

    Principi utilizzati per determinare la pena accessoria: la durata deve essere parametrata al disvalore del fatto e alla personalità dell'agente, con specifica e adeguata motivazione; la durata non deve essere automaticamente rapportata alla pena principale.

  • Codice penale, art. 37

    Citato come norma che non impone il rapporto automatico tra pena principale e pene accessorie; la Corte conferma che la durata delle accessorie è autonoma e comunque determinata secondo gli artt. 132-133 c.p.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 222 del 5 dicembre 2018

    Ha dichiarato l'illegittimità della previsione della durata fissa di dieci anni per le pene accessorie, imponendo la necessità di rideterminazione da parte del giudice di merito.

Massime di principio

  • La determinazione delle pene accessorie non deve essere automaticamente rapportata alla durata della pena principale: il giudice deve applicare i criteri degli artt. 132 e 133 c.p. e motivare adeguatamente la scelta della durata.
  • La rideterminazione delle pene accessorie conseguenti a reati fallimentari rientra nella competenza del giudice di merito e non è sottratta al suo potere discrezionale, anche se la pena principale deriva da un accordo ex art. 444 c.p.p.
  • Per pene accessorie superiori alla media edittale è necessaria una motivazione specifica che valorizzi elementi oggettivi e soggettivi (gravità, capacità a delinquere, precedenti, funzione preventiva e interdittiva).
  • Precedenti condanne e la dimostrata capacità a delinquere assumono rilievo particolare nella determinazione della durata delle pene accessorie, soprattutto nei reati fallimentari con finalità specialpreventiva.
  • In sede di legittimità non si sindaca il corretto esercizio del potere discrezionale del giudice del merito se la motivazione risulta specifica e coerente rispetto ai criteri di legge; l'insoddisfazione valutativa del ricorrente non è sufficiente a fondare l'annullamento.

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