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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21302/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare di vendita del 15 febbraio 1999 relativo a una quota indivisa di un complesso immobiliare comprendente una villa centrale. Il promittente venditore si era impegnato a trasferire il bene, a procurare l'abitabilità e a procedere alla divisione del compendio; il promissario acquirente era stato immesso subito nel godimento esclusivo della villa e aveva versato parte del prezzo. Dopo che il venditore non aveva concluso il definitivo entro il termine pattuito, l'acquirente aveva inizialmente chiesto l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., poi aveva modificato la domanda in risoluzione per inadempimento. In primo grado era stata accolta la risoluzione e rigettate le domande sulla penale e sulle migliorie. In appello, gli eredi del venditore contestavano: 1) l'ammissibilità del mutamento della domanda da adempimento a risoluzione, sostenendo che si trattasse di domanda diversa e nuova; 2) la violazione delle norme sulla comunione e sull'inadempimento, deducendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso l'applicabilità della disciplina della comunione e non avrebbe correttamente valutato la posizione del venditore; 3) l'ammissibilità della domanda di penale ex art. 1382 c.c., che secondo loro sarebbe stata fondata su una diversa causa petendi e quindi nuova. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo e inammissibile il secondo per difetto di specificità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto ammissibile la modificazione della domanda originaria di esecuzione in forma specifica in domanda di risoluzione, perché entrambe le domande restavano collegate alla medesima vicenda sostanziale del preliminare e non si introduceva un fatto storico estraneo al giudizio. Ha confermato inoltre che, nel preliminare di vendita di bene altrui, il promittente venditore può adempiere procurandone l'acquisto dal proprietario effettivo o trasferendolo egli stesso entro il termine convenuto, sicché il mancato perfezionamento del trasferimento integra inadempimento. È stata quindi confermata la responsabilità del venditore e dei suoi eredi. Quanto alla penale, la Corte ha escluso che si trattasse di domanda nuova, perché la pretesa era stata già proposta nell'atto introduttivo e poteva essere riproposta dopo il mutamento della domanda principale, essendo accessoria alla risoluzione o all'adempimento. Il ricorso è stato respinto con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    L'azione di esecuzione in forma specifica del preliminare è stata proposta originariamente, ma la domanda può essere poi mutata, purché resti ancorata alla medesima vicenda sostanziale.

  • art. 1453, comma 1, c.c.

    La domanda di risarcimento del danno è accessoria sia alla domanda di adempimento sia a quella di risoluzione.

  • art. 1453, comma 2, c.c.

    È ammesso il mutamento della domanda di adempimento in quella di risoluzione, in deroga al divieto di mutatio libelli, se la modifica resta connessa al fatto costitutivo originario.

  • art. 1382 c.c.

    La penale pattuita nel preliminare può essere azionata anche quando la domanda principale venga convertita in risoluzione, se la relativa pretesa era già stata introdotta nel giudizio.

  • art. 1478 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla vendita di cosa altrui; la Corte ha ribadito che il venditore può adempiere acquistando dal terzo o facendo acquistare direttamente il bene al promissario.

  • artt. 163 e 183 c.p.c.

    Sono richiamati per il divieto di mutatio libelli; la Corte lo ritiene non violato perché la modifica domanda resta interna alla stessa vicenda sostanziale.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di responsabilità per inadempimento; la Corte conferma la valutazione di grave inadempimento del promittente venditore.

  • art. 1351 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti sul vincolo del preliminare; la Corte conferma l'obbligo di concludere il definitivo nei termini pattuiti.

  • art. 1100 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per la disciplina della comunione, ma ritenuto non decisivo dalla Corte.

  • art. 2291 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per la società di persone; la Corte osserva che il tema non costituisce autonoma ratio decidendi decisiva.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale utilizzata per articolare i motivi di violazione di legge proposti con il ricorso per cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito di memoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel contratto preliminare di vendita, il promissario acquirente può passare dalla domanda di esecuzione in forma specifica a quella di risoluzione per inadempimento senza incorrere in mutatio libelli, quando la nuova domanda resta collegata alla medesima vicenda negoziale e agli stessi fatti storici dedotti in giudizio.
  • Il mutamento della domanda è ammissibile anche se incide su petitum e causa petendi, purché non introduca un fatto del tutto nuovo e non comprometta il diritto di difesa della controparte né determini dilatazioni processuali irragionevoli.
  • Nel preliminare avente ad oggetto un bene che non appartiene al promittente venditore, l'obbligazione può essere adempiuta procurando l'acquisto del bene dal proprietario effettivo o trasferendolo al promissario entro il termine pattuito; il mancato compimento di tali attività integra inadempimento.
  • La domanda di risarcimento del danno o di applicazione della penale prevista nel preliminare conserva natura accessoria e può essere coltivata anche dopo il mutamento della domanda principale, se già introdotta o comunque coerente con l'accertato inadempimento.
  • In cassazione, la censura di violazione di legge deve essere specifica anche quanto alla previa deduzione della questione nei gradi di merito; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • Una motivazione che richiami una questione ulteriore, ma non decisiva, non altera la ratio decidendi se la decisione poggia su un diverso e autonomo fondamento giuridico principale.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàRisoluzione del contrattoOnere della provaBuona fede e correttezza

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