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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14600/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento per il recupero della maggiore ICI relativa all'annualità 2015, emesso da un comune su aree di proprietà della contribuente ritenute fabbricabili o comunque inserite in un comparto di perequazione urbanistica. La contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo, in sintesi, che il terreno non fosse realmente edificabile o che lo fosse solo in misura marginale, per la presenza di vincoli e destinazioni a verde pubblico; aveva inoltre contestato la motivazione e l'istruttoria dell'accertamento, la correttezza dei criteri di stima del valore, la legittimità costituzionale della disciplina ICI applicata alle aree inserite nel PRG, la compatibilità con la Carta dei diritti fondamentali dell'UE e con la CEDU. In cassazione ha proposto cinque motivi: 1) violazione delle norme sull'ICI e sulla definizione di area fabbricabile, sostenendo che mancassero le condizioni per qualificare l'area come edificabile; 2) omessa/carenza di motivazione e illegittimità dell'accertamento per difetto di istruttoria e per l'uso di valori comparativi di terreni non omogenei; 3) questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. b), e dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 504/1992, come interpretati dalle norme sopravvenute, per contrasto con artt. 3, 36, 38, 42 e 53 Cost.; 4) richiesta di disapplicazione della normativa interna e rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE per contrasto con la Carta di Nizza; 5) violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU per asserita incidenza espropriativa della tassazione sul diritto di proprietà.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in tema di ICI, l'edificabilità dell'area discende dall'inserimento nel PRG, anche se non approvato definitivamente o non ancora attuato, mentre le concrete potenzialità edificatorie incidono solo sulla quantificazione della base imponibile e non sul presupposto dell'imposta. Ha respinto il secondo motivo osservando che la CTR aveva correttamente valutato gli elementi di stima e che le censure della ricorrente miravano in realtà a un riesame del merito, non consentito in cassazione, oltre a essere generiche rispetto ai parametri legali dell'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992. Ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di costituzionalità, richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità che ritiene non irragionevole né lesiva della capacità contributiva la tassazione delle aree edificabili sulla base del valore venale. Ha escluso i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, rilevando la genericità della censura eurounitaria e la non necessità del rinvio. Ha infine respinto la doglianza CEDU, ritenendo che il prelievo non avesse imposto un onere sproporzionato o irragionevole e che non fosse stata provata una compromissione sostanziale della situazione patrimoniale della contribuente. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1992

    L'area è fabbricabile, ai fini ICI, quando risulta tale secondo la qualificazione urbanistica del PRG; le potenzialità edificatorie concrete rilevano solo per il valore imponibile.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 504/1992

    Richiamato insieme alla disciplina sull'ICI per contestare il presupposto d'imposta, ma ritenuto correttamente applicato secondo l'interpretazione autentica sopravvenuta.

  • art. 36, comma 2, d.l. n. 223/2006

    Norma interpretativa autentica che conferma la rilevanza della qualificazione urbanistica del PRG per l'edificabilità dell'area ai fini ICI.

  • art. 11-quaterdecies, comma 16, d.l. n. 203/2005

    Norma interpretativa autentica che ha chiarito che l'inclusione nel PRG è sufficiente per considerare edificabile l'area.

  • art. 59, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 446/1997

    Richiamato per indicare che eventuali oscillazioni del valore nel tempo possono incidere sul prelievo nei singoli periodi d'imposta, non dando luogo di regola a rimborso per anni pregressi.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992

    La base imponibile delle aree fabbricabili va determinata secondo i parametri legali del valore venale in comune commercio, tenendo conto di zona, indice di edificabilità, destinazione d'uso, oneri di adattamento e prezzi medi di mercato.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il controllo di legittimità sul vizio motivazionale è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo; è preclusa la censura che miri solo a una diversa valutazione delle prove o a un riesame del merito.

  • art. 267 T.F.U.E.

    Il rinvio pregiudiziale non è automatico; può essere negato quando la questione è manifestamente infondata, inammissibile o non decisiva, purché il diniego sia motivato.

  • art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU

    Le imposte sono ingerenze lecite nel godimento dei beni se rispettano un giusto equilibrio e non impongono un onere individuale eccessivo; nel caso concreto tale sproporzione non è stata dimostrata.

  • art. 3 Cost.

    La disciplina non viola il principio di eguaglianza perché il diverso valore delle aree edificabili è correttamente considerato nella determinazione della base imponibile.

  • art. 42 Cost.

    Il pagamento di un'imposta non integra di per sé espropriazione; l'ICI non comporta una privazione del bene ai sensi della norma costituzionale.

  • art. 53 Cost.

    La tassazione delle aree edificabili sulla base del valore venale è indice adeguato di capacità contributiva, in quanto espressivo di una posizione di vantaggio economicamente rilevante.

  • art. 36 Cost.

    Ritenuto non pertinente al regime fiscale in esame perché relativo ai diritti del lavoratore.

  • art. 38 Cost.

    Ritenuto non pertinente al regime fiscale in esame perché relativo ai diritti assistenziali.

  • art. 6 Carta di Nizza

    La doglianza è stata reputata generica e non idonea a imporre la disapplicazione della normativa interna.

  • art. 17 Carta di Nizza

    La censura sul diritto di proprietà è stata ritenuta non decisiva alla luce della legittimità del prelievo fiscale e della mancanza di sproporzione concreta.

  • art. 25 Carta di Nizza

    La doglianza è stata reputata generica e non sufficiente a fondare l'incompatibilità della disciplina fiscale con i diritti fondamentali UE.

  • art. 54 Carta di Nizza

    Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non utile a fondare la disapplicazione della normativa interna nel caso concreto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In materia di ICI, l'edificabilità dell'area va desunta dalla sua qualificazione nello strumento urbanistico generale; l'approvazione regionale o l'adozione di strumenti attuativi non sono condizioni necessarie per integrare il presupposto impositivo.
  • Le concrete potenzialità edificatorie e gli oneri di urbanizzazione non incidono sull'esistenza del presupposto dell'imposta, ma solo sulla determinazione del valore venale e quindi della base imponibile.
  • Quando la disciplina fiscale rinvia a parametri legali di stima, il giudice di merito deve verificare la coerenza dell'accertamento con tali parametri; in cassazione non è consentito sollecitare un nuovo apprezzamento del merito sotto la veste del vizio motivazionale.
  • Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo; è inammissibile la critica che si traduca in una diversa lettura delle prove o nella richiesta di una nuova valutazione estimativa del bene.
  • La tassazione delle aree edificabili sulla base del valore venale non viola di per sé i principi costituzionali di eguaglianza, capacità contributiva e proprietà, purché il prelievo sia commisurato a un effettivo indice di ricchezza e non risulti sproporzionato.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto quando la questione europea è formulata in modo generico o non appare decisiva, e il diniego può essere espresso o implicito se adeguatamente giustificato.
  • Le imposte possono costituire un'ingerenza nel diritto di proprietà tutelato dall'art. 1 Prot. 1 CEDU, ma diventano incompatibili con la Convenzione solo se impongono un onere individuale eccessivo o sproporzionato, circostanza che va specificamente allegata e provata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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