Cassazione Penale, Sentenza n. 9942/2025 del 12/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 27/09/2024 che aveva rigettato la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. per una sentenza del Tribunale di Parma (21/11/2023) divenuta irrevocabile. Il difensore deduceva nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio e l'incolpevole mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato (detenuto in carcere a Parma per altra causa) poiché le notifiche successive erano state eseguite al domicilio eletto e non presso la Casa circondariale; lamentava inoltre che P.M. e difensore non avessero comunicato al Giudice lo stato di detenzione. La Corte d'appello aveva ritenuto che lo Shijaku fosse comunque in parte colpevole per non essersi attivato con il difensore e aveva rigettato la rescissione.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato ritenuto fondato. La Corte di legittimità ha ritenuto erronea la valutazione della Corte d'appello, perché quest'ultima ha posto l'accento unicamente sulla presunta colpa del detenuto (mancata attivazione verso il difensore) senza accertare i presupposti previsti dall'art. 420-bis c.p.p. e senza valutare se lo Shijaku avesse effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia. La Corte ha richiamato la modifica dell'art. 629-bis operata dal d.lgs. n.150/2022 ("riforma Cartabia") che pone l'onere della prova sulla mancata effettiva conoscenza e richiede l'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di assenza; ha altresì richiamato la giurisprudenza di legittimità recente che chiarisce questi principi. Conseguentemente l'ordinanza impugnata è stata annullata (il Collegio rileva l'annullamento senza rinvio nel testo)
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen.
la rescissione del giudicato possa essere richiesta dal condannato "nei cui confronti si sia proceduto in assenza ... qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, risulta che salvo abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza"
Dopo la riforma (d.lgs. n.150/2022) il rimedio è subordinato non più alla sola "incolpevole mancata conoscenza", ma alla prova che l'assenza sia stata dichiarata senza i presupposti di art.420-bis e che il condannato non abbia potuto impugnare senza sua colpa; il rimedio è escluso se si prova che il condannato aveva effettiva conoscenza della pendenza del processo.
art. 420-bis cod. proc. pen.
Stabilisce i presupposti per la dichiarazione di assenza in giudizio; la Corte osserva che bisogna accertare concretamente se tali presupposti ricorrevano prima di poter valorizzare la colpa/diligenza del difensore o dell'imputato.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Norma richiamata nel corso dei fatti istruttori per la notificazione presso il difensore; la vicenda processuale contiene tentativi di notifica eseguiti anche con riferimento a tale previsione.
art. 670 cod. proc. pen.
Richiamato solo per distinguere i rimedi esperibili dopo il passaggio in giudicato: le nullità insanabili per omessa citazione in giudizio non sono deducibili con incidente di esecuzione ex art. 670, ma possono essere valutate con la richiesta di rescissione ex art. 629-bis se sussiste incolpevole mancata conoscenza (nella versione anteriore alla riforma).
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ("riforma Cartabia")
Ha modificato l'art. 629-bis introducendo il nuovo schema probatorio e i riferimenti all'art. 420-bis; applicabile al caso perché l'istanza di rescissione è stata proposta quando la nuova disciplina era vigente.
Giurisprudenza citata (Sezioni unite e altre sezioni)
sent. "Lovric" n.15498 del 26/11/2020; Sez.5 n.37154 del 18/09/2024; Sez.6 n.44089 del 23/10/2024
Richiamate per i principi secondo cui le nullità derivanti dall'omessa citazione possono essere fatte valere con la rescissione del giudicato e per i chiarimenti sul nuovo assetto probatorio post-riforma: occorre accertare l'effettiva conoscenza del processo e non dedurla automaticamente dalla negligenza informativa.
Massime di principio
- Dopo la "riforma Cartabia" (d.lgs. n.150/2022) la rescissione del giudicato ai sensi dell'art.629-bis richiede la prova che l'assenza sia stata dichiarata in mancanza dei presupposti di art.420-bis e che il condannato non abbia potuto impugnare senza sua colpa; non è più sufficiente l'autonoma nozione di "incolpevole mancata conoscenza".
- In caso di condannato giudicato in assenza il centro dell'accertamento è l'effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della sentenza: se il giudice accerta che il condannato non aveva effettiva conoscenza, può accogliere la rescissione anche se sono emerse omissioni del difensore o tentativi di notifica carenti.
- La mera circostanza che l'imputato fosse sottoposto a perquisizione o si trovasse in stato di detenzione non legittima automaticamente l'assunto di effettiva conoscenza del processo; occorre valutare concretamente le notifiche effettuate e le comunicazioni tra autorità, difensore e detenuto.
- La presunta "colpa" del detenuto per non essersi attivato con il difensore non può essere l'unico parametro decisivo: il giudice deve prima accertare i presupposti di cui all'art.420-bis e se il condannato abbia avuto o meno effettiva conoscenza del procedimento.
- Se l'imputato è detenuto, le notifiche devono essere eseguite correttamente anche presso la Casa circondariale; la scelta del domicilio eletto può rilievo ma non esclude la necessità di adeguata prova della conoscenza da parte dell'imputato.
- Onere della prova: grava sul richiedente la dimostrazione della mancanza di effettiva conoscenza e dell'impossibilità di proporre impugnazione senza sua colpa; pertanto è importante documentare lo stato detentivo, i tentativi di notifica e le comunicazioni/interazioni con il difensore.
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