Sentenza n. 4328/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato improcedibile il ricorso avverso il silenzio per sopravvenuta adozione di un provvedimento espresso
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio sostenendo che il giudice di primo grado, dopo l'adozione in corso di causa di un provvedimento espresso da parte dell'amministrazione, avrebbe dovuto esaminare nel merito la fondatezza della pretesa sostanziale, anziché dichiarare improcedibile il ricorso avverso il silenzio. Il Consiglio di Stato ha rilevato preliminarmente la tardività dell'appello: la sentenza di primo grado era stata pubblicata il 18 settembre 2025, mentre l'appello era stato notificato il 14 e il 16 marzo 2026, oltre il termine lungo dimezzato di tre mesi applicabile al rito sul silenzio ex art. 117 c.p.a.; inoltre, il deposito era avvenuto il 14 aprile 2026, oltre il termine dimezzato di quindici giorni decorrente dal perfezionamento dell'ultima notificazione.
La decisione
L'appello è stato dichiarato irricevibile per tardività della notificazione e del deposito. Il Collegio ha comunque ritenuto l'appello infondato nel merito. Nel giudizio sul silenzio, l'adozione in corso di causa di un provvedimento espresso fa venir meno l'interesse alla decisione sull'inerzia e giustifica la dichiarazione di improcedibilità, salvo che il provvedimento sopravvenuto sia ritualmente impugnato. Il giudice non può esaminare d'ufficio la legittimità del provvedimento espresso: la parte avrebbe dovuto impugnarlo con un autonomo giudizio o mediante motivi aggiunti nel medesimo processo. Non risultando proposti motivi aggiunti, il TAR aveva correttamente limitato la decisione al ricorso contro il silenzio. Le spese sono state compensate. Il contributo unificato è stato dichiarato irripetibile nella misura di 450 euro, con diritto al rimborso dell'eccedenza versata.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
rito di cui all’art. 117 c.p.a. (silenzio inadempimento)
Nel rito avverso il silenzio i termini processuali di impugnazione e di deposito sono dimezzati; l'adozione di un provvedimento espresso durante il giudizio fa venir meno l'interesse alla decisione sull'inerzia, mentre l'eventuale contestazione dell'atto sopravvenuto deve essere proposta dalla parte mediante autonomo giudizio o motivi aggiunti.
art. 72-bis c.p.a.
decreto presidenziale adottato ai sensi dell’art. 72-bis c.p.a.
Consente la definizione immediata della controversia in rito quando la causa è suscettibile di decisione senza necessità di trattazione ordinaria, previo contraddittorio sulla questione rilevata.
Massime di principio
- Nel rito avverso il silenzio previsto dall'art. 117 c.p.a., il termine lungo per proporre appello è dimezzato e ammonta a tre mesi dalla pubblicazione della sentenza; anche il termine per il deposito dell'appello è dimezzato a quindici giorni dal perfezionamento dell'ultima notificazione.
- Quando, durante un giudizio avverso il silenzio, l'amministrazione adotta un provvedimento espresso, il giudizio sull'inerzia diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, salvo che la parte impugni ritualmente il provvedimento sopravvenuto.
- Il giudice amministrativo non può esaminare d'ufficio la legittimità del provvedimento espresso adottato in corso di giudizio sul silenzio; la contestazione dell'atto deve essere introdotta dalla parte mediante autonomo ricorso o motivi aggiunti.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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