Cassazione Penale, Sentenza n. 14836/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte: ha ritenuto errato il criterio seguito dalla Corte di appello nel determinare l'aumento per continuazione relativo alla sentenza del GIP del 24/11/2016, annullando l'ordinanza limitatamente a tale aumento e rinviando la decisione alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte di appello di Napoli che aveva respinto la richiesta di applicazione del vincolo della continuazione; il ricorrente denunciava inosservanza o erronea applicazione degli artt. 81 (nella parte relativa agli aumenti), 99, comma 4, cod. pen. e dell'art. 671, comma 2-bis, cod. proc. pen., nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella quantificazione dell'aumento della pena per continuazione in presenza di recidiva reiterata
Norme richiamate
art. 81 cod. pen., primo comma
Stabilisce il limite massimo degli aumenti (fino al triplo della pena inflitta per il reato più grave); la Corte lo richiama per affermare il tetto massimo applicabile in caso di continuazione
art. 99 cod. pen., quarto comma
Applicata nei confronti del soggetto con recidiva reiterata; la Corte interpreta che il limite minimo dell'aumento pari a 1/3 della pena del reato più grave deve riferirsi all'aumento complessivo per la continuazione e non alla somma di aumenti calcolati singolarmente per ciascun reato satellite
art. 671, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Norma procedurale sulla richiesta di applicazione del vincolo della continuazione in sede di esecuzione; la Corte valuta la corretta applicazione di tale istituto e il modo in cui la Corte territoriale ha quantificato gli aumenti
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Indicano i motivi di impugnazione invocati (vizi motivazionali e inosservanza di norme); la Corte li utilizza per inquadrare i profili di censura sull'errata applicazione delle norme che regolano la continuazione e la recidiva
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata come limite formale alla rappresentazione del motivo nel ricorso (limiti alla esposizione della censura); non incide sulla sostanza della decisione ma sul profilo procedurale della trattazione
Massime di principio
- Quando più reati sono uniti dal vincolo della continuazione e il reo è assoggettato alla recidiva reiterata (art. 99, comma 4), il requisito del 'limite minimo' dell'aumento (1/3 della pena del reato più grave) riguarda l'aumento complessivo per tutti i reati satellite, non l'aumento applicato singolarmente a ciascun reato satellite
- Il giudice deve prima individuare il reato più grave e poi determinare l'aumento complessivo da applicare ai reati satellite in modo che, sommati, non risultino inferiori al minimo stabilito dalla normativa pertinente
- Non è corretto procedere a un ricalcolo automatico che imponga a ogni singolo reato satellite un aumento non inferiore al 1/3; ciò può portare a un eccesso rispetto al criterio normativo e va evitato
- Il limite massimo degli aumenti rimane il triplo della pena del reato più grave (art. 81, primo comma), quindi il calcolo degli aumenti deve restare entro tale tetto
- In sede di esecuzione, il giudice dell'esecuzione può rideterminare o confermare gli aumenti fissati in sede di cognizione, ma deve adottare il metodo di calcolo conforme alla giurisprudenza di legittimità: trasparente, cumulativo e motivato aritmeticamente
- Se il giudice applica un criterio errato nel calcolo degli aumenti (ad esempio imponendo automaticamente l'1/3 per ciascun satellite), la sentenza può essere annullata in cassazione e il giudice di merito rinviato per un nuovo esame
- Per difensori e giudici: documentare chiaramente il procedimento aritmetico adottato per la quantificazione degli aumenti (individuazione del reato più grave, aumento complessivo richiesto, ripartizione eventuale) per evitare vizi motivazionali impugnabili
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