Ordinanza n. 105/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione del Comune di Modena n. 479/2026 del 2 marzo 2026 avente a oggetto “PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI CIG: B6F94BBE20 - AGGIUDICAZIONE” con relativi allegati, comunicata il 3 marzo 2026, e della nota prot. n. 88441 del 3 marzo 2026 del Comune di Modena avente a oggetto “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DEL COMUNE DI MODENA CIG B6F94BBE20 - COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 90, COMMA 1, DEL D.LGS. 36/2023” con relativi allegati con la quale il Comune ha comunicato l’aggiudicazione della predetta gara; - per quanto occorrer possa di tutti i verbali delle sedute della predetta procedura, pubbliche e riservate con relativi allegati, inclusi quelli dei giorni 8 ottobre 2025, 13 ottobre 2025, 15 ottobre 2025, 16 ottobre 2025, 20 ottobre 2025, 21 ottobre 2025, 24 ottobre 2025, 28 ottobre 2025 e 29 ottobre 2025, la nota prot. n. 466824 del 20 novembre 2025, la nota prot. n. 503711 del 16 dicembre 2025, la proposta di aggiudicazione prot. n. 509409 del 19 dicembre 2025; - di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali; per l’accertamento del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta l’aggiudicazione e, per l’effetto, per la condanna della stazione appaltante ad aggiudicare la procedura alla stessa ricorrente se del caso con esclusione delle controinteressate; e per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato e conseguente subentro della ricorrente nello stesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione della gara per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica e gestione degli impianti semaforici del Comune di Modena, con relativa comunicazione e atti di gara
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e controinteressate)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, classificatasi al terzo posto, ha impugnato l'aggiudicazione della procedura aperta sopra soglia comunitaria, chiedendo in via cautelare la sospensione degli effetti dell'atto. Le censure erano dirette, in via principale, a ottenere l'esclusione dalla gara delle prime due classificate e, in subordine, la correzione dei punteggi attribuiti dalla Commissione, con conseguente riconoscimento dell'aggiudicazione, eventuale esclusione delle controinteressate, dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e subentro. Nella fase cautelare la ricorrente ha prospettato anche difficoltà di subentro derivanti dagli investimenti necessari per la gestione del servizio e dall'assorbimento del personale previsto dalla clausola sociale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per mancata dimostrazione del periculum in mora. Ha ritenuto che l'aggiudicazione non determinasse un pregiudizio cautelare sufficientemente grave e attuale, considerata l'ampia durata novennale del servizio e la fissazione dell'udienza pubblica di merito al 22 ottobre 2026, idonea a consentire una celere definizione della controversia. Il Collegio ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva assolto l'onere della prova quanto alle paventate difficoltà di subentro, connesse agli investimenti del gestore e alla clausola sociale. La decisione cautelare non contiene una valutazione definitiva sulla fondatezza delle censure relative all'esclusione delle prime due classificate o alla correttezza dei punteggi. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in 1.500 euro, oltre accessori, per ciascuno del Comune di Modena, di Hera Luce S.r.l. e di Edison Next Government S.r.l.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riferimento alla necessità di dimostrare il periculum in mora.
art. 90, comma 1, d.lgs. 36/2023
Richiamato quale base normativa della comunicazione di aggiudicazione impugnata; il testo non sviluppa ulteriori profili interpretativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'aggiudicazione richiede la dimostrazione di un periculum in mora concreto e attuale; la mera pendenza della gara o l'avvenuta aggiudicazione non sono sufficienti.
- La lunga durata del servizio oggetto di gara e la fissazione ravvicinata dell'udienza di merito possono escludere l'urgenza cautelare quando consentano una definizione della controversia prima che il pregiudizio prospettato divenga irreversibile o difficilmente reversibile.
- Chi deduce difficoltà di subentro derivanti dagli investimenti effettuati dal gestore aggiudicatario o dall'applicazione della clausola sociale deve fornire elementi probatori concreti a sostegno del pregiudizio; in mancanza, il periculum in mora non può ritenersi dimostrato.
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