Cassazione Civile, Ordinanza n. 04034/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dall'ammissione al passivo, in due procedure di amministrazione straordinaria, del medesimo credito vantato da un istituto di credito in forza di una linea di credito concessa a una società estera del gruppo, garantita da una "Garanzia Ombrello" prestata da una società del gruppo stesso. Il creditore aveva ottenuto l'ammissione del credito al passivo della società garante in amministrazione straordinaria e poi aveva chiesto anche l'ammissione tardiva al passivo della società che, in qualità di socio unico della garante nel periodo rilevante, era stata ritenuta responsabile ex art. 2362 c.c. nel testo anteriore alla riforma del 2003. La società assuntore del concordato del gruppo ha contestato: 1) che gli effetti esdebitatori del concordato si estendessero al socio unico illimitatamente responsabile; 2) che la clausola del concordato richiamasse anche il socio unico come soggetto nei cui confronti il creditore conservava l'azione, sostenendo che esso non fosse equiparabile a un fideiussore ex lege; 3) che il credito fosse provato con data certa e riferibile al periodo di unipersonalità, lamentando violazione delle regole sull'onere della prova e sull'opponibilità della scrittura privata ai terzi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il terzo motivo e rigettato il secondo, con assorbimento del primo. Ha ritenuto che le censure sulla prova del credito e sulla data certa non denunciassero una violazione di legge, ma mirassero a una rivalutazione del merito; ha inoltre confermato che la responsabilità del socio unico ex art. 2362 c.c. previgente ha natura ex lege, assimilabile alla fideiussione, e che la clausola 5.3 della proposta di concordato conservava espressamente l'azione dei creditori verso fideiussori, coobbligati e obbligati in regresso. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto nel suo complesso, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 4-bis l. n. 39 del 2004
disciplina il concordato nella procedura di amministrazione straordinaria della legge Marzano
d.l. n. 347 del 2003
normativa base della procedura di amministrazione straordinaria richiamata nel caso
art. 101 l.fall.
richiamato per la domanda tardiva di ammissione al passivo
art. 2362 c.c.
nel testo previgente, fa sorgere in capo all'unico azionista, in caso di insolvenza e per le obbligazioni sorte nel periodo di unipersonalità, una responsabilità illimitata ex lege, qualificata dalla Corte come fideiussoria e contingente
art. 184 l.fall.
la Corte richiama il principio per cui l'efficacia esdebitatoria del concordato si estende ai soci illimitatamente responsabili solo quando la responsabilità derivi dal tipo sociale e non da situazioni contingenti
art. 147 l.fall.
utilizzato in via comparativa per distinguere la responsabilità dei soci illimitatamente responsabili per tipo da quella del socio unico ex art. 2362 c.c. previgente
art. 173 l.fall.
richiamato nel ragionamento della sentenza impugnata sulle garanzie per i creditori
art. 179 l.fall.
richiamato nel ragionamento della sentenza impugnata sulle garanzie per i creditori
art. 186 l.fall.
richiamato nel ragionamento della sentenza impugnata sulle garanzie per i creditori
art. 135 l.fall.
richiamato come norma che prevede l'efficacia del concordato verso i soci illimitatamente responsabili; la Corte ne limita l'applicazione alle ipotesi strutturali di responsabilità illimitata
art. 1937 c.c.
la Corte esclude che serva una nuova fideiussione espressa quando il creditore consenta al mantenimento di una garanzia legale preesistente
art. 2704 c.c.
la data certa può essere desunta anche da fatti equipollenti e da elementi acquisiti agli atti, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito
art. 2697 c.c.
la censura è inammissibile perché non denuncia una reale inversione dell'onere della prova, ma contesta la valutazione del materiale istruttorio
art. 1306 c.c.
richiamato dal ricorrente e ritenuto inconferente rispetto all'argomento aggiuntivo tratto dall'ammissione del credito in altra procedura
art. 2909 c.c.
richiamato dal ricorrente e ritenuto inconferente rispetto all'argomento aggiuntivo tratto dall'ammissione del credito in altra procedura
art. 1301 c.c.
richiamato dal ricorrente sulla remissione al debitore solidale; la Corte osserva che la norma comunque fa salva la riserva del creditore
art. 1362 c.c.
invocato per l'interpretazione della clausola del concordato, ma la Corte ritiene chiaro il testo della clausola 5.3
art. 1371 c.c.
invocato per l'interpretazione della clausola del concordato, ma la Corte ritiene chiaro il testo della clausola 5.3
art. 12 disp. prel. c.c.
invocato per l'interpretazione della legge; la Corte non ravvisa violazioni dei canoni interpretativi
art. 8 l. n. 347 del 2003
richiama il rinvio della legge Marzano al d.lgs. 270/1999 nel ragionamento della parte ricorrente e della sentenza impugnata
art. 53 d.lgs. n. 270 del 1999
richiamato nel motivo in tema di accertamento del passivo e disciplina concorsuale
artt. 92-101 l.fall.
richiamati nel motivo in tema di accertamento del passivo e disciplina concorsuale
art. 214 l.fall.
richiamato nel motivo sulla disciplina degli effetti del concordato
d.lgs. n. 6 del 2003
la riforma societaria che ha modificato la disciplina della società unipersonale, rilevante solo ratione temporis come testo previgente
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
la Corte distingue la violazione di legge dalla contestazione del fatto, dichiarando inammissibile la censura che mira a rivalutare il merito
art. 2740 c.c.
richiamato per affermare la ratio di rafforzamento della garanzia dei creditori sociali contro l'elusione del limite di responsabilità
art. 2304 c.c.
richiamato per descrivere la responsabilità dei soci illimitatamente responsabili delle società di persone, con beneficium excussionis
art. 2272, n. 4, c.c.
richiamato in comparazione sul venir meno della pluralità dei soci nelle società di persone
art. 2342 c.c.
richiamato nel passaggio sulla responsabilità sussidiaria per mancato integrale conferimento
art. 2325, comma 2, c.c.
richiamato in comparazione sulla responsabilità dell'unico azionista nelle ipotesi previste dalla disciplina vigente dopo la riforma
art. 148, comma 3, l.fall.
richiamato in relazione all'effetto del fallimento del socio rispetto al credito già insinuato nel fallimento della società
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, una censura formalmente qualificata come violazione di legge è inammissibile quando mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti di causa.
- La data certa di una scrittura privata non autenticata può essere provata anche mediante elementi equipollenti e fatti acquisiti al processo, rimessi al prudente apprezzamento del giudice di merito; la relativa contestazione, se diretta solo a rimettere in discussione l'apprezzamento del materiale istruttorio, non integra violazione di legge.
- L'art. 2697 c.c. è violato solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non sussiste violazione quando si contesta soltanto il modo in cui le risultanze istruttorie sono state valutate.
- La responsabilità del socio unico di società di capitali, nel regime previgente dell'art. 2362 c.c., è una responsabilità legale, temporanea e sussidiaria per le sole obbligazioni sorte nel periodo di unipersonalità, ontologicamente distinta dalla responsabilità illimitata propria dei soci di società di persone per tipo legale.
- Gli effetti esdebitatori del concordato si estendono ai soggetti illimitatamente responsabili solo quando tale responsabilità discende strutturalmente dal tipo societario; non si estendono automaticamente alle ipotesi di responsabilità contingente previste ex lege per il socio unico.
- Una clausola concordataria che riservi ai creditori l'azione verso coobbligati, fideiussori e obbligati in regresso conserva l'azione anche verso il socio unico responsabile ex art. 2362 c.c. previgente, qualificato come garante ex lege.
- Se il testo della clausola è chiaro, non è necessario ricorrere a interpretazioni correttive o restrittive che ne contraddicano il tenore letterale.
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