Cassazione Penale, Sentenza n. 51094/2023 del 21/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Marco Pisano per il delitto di furto di energia elettrica (fatti dal 22.7.2010 al 16.6.2015) per mancanza di querela, ritenendo illegittima e tardiva la contestazione suppletiva formulata dal Pubblico Ministero della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen. (energia elettrica come bene destinato a pubblico servizio), con la conseguenza che il reato non poteva essere considerato procedibile d'ufficio nonostante la riforma introdotta dal d.lgs. n. 150/2022. Il Procuratore contestava l'equiparazione errata operata dal Tribunale tra termine di procedibilità e termine di prescrizione e sosteneva il potere/dovere del PM di formulare la contestazione suppletiva in dibattimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando l'errore del Tribunale che aveva equiparato procedibilità e prescrizione e aveva illegittimamente precluso al PM la contestazione suppletiva della circostanza aggravante. La Cassazione ha affermato che il Pubblico Ministero, ai sensi degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. e del principio di obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.), è legittimato e tenuto a modificare l'imputazione in dibattimento anche per circostanze aggravanti emerse negli atti d'indagine, e che il giudice del dibattimento deve decidere sul capo d'imputazione così modificato. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al Tribunale di Siracusa, in diversa composizione, per il prosieguo del giudizio, essendo stata riconosciuta la nullità assoluta della decisione che aveva precluso tale potere al PM.
Norme richiamate
art. 625, n. 7 cod. pen.
La circostanza aggravante riguarda la natura del bene (energia elettrica) come destinato a pubblico servizio; la sua contestazione suppletiva può rendere il reato procedibile d'ufficio.
art. 516 cod. proc. pen.
Disciplina le "nuove contestazioni" e il potere del Pubblico Ministero di modificare l'imputazione durante il dibattimento per adeguarla alle prove.
art. 517 cod. proc. pen.
Consente la contestazione in dibattimento di reati concorrenti o di circostanze aggravanti; il PM può formulare contestazioni suppletive anche senza limiti temporali specifici e senza il consenso dell'imputato.
art. 112 Cost.
Principio di obbligatorietà dell'azione penale: il PM ha il dovere di esercitare l'azione penale e adeguare l'imputazione quando emergono elementi rilevanti.
d.lgs. n. 150/2022
Ha modificato il regime di procedibilità per taluni reati (alcuni da querela a procedibilità d'ufficio), rilevante nel valutare l'effetto della contestazione suppletiva sull'azione penale.
art. 85 d.lgs. n. 150/2022
Riferimento ai termini per la proposizione della querela previsti dal decreto; la Corte ha ritenuto che il decorso di tali termini non impedisce la contestazione suppletiva da parte del PM in dibattimento.
artt. 178 e 179 cod. proc. pen.
Norme sulla nullità: la decisione del Tribunale che preclude illegittimamente il potere del PM integra una nullità assoluta che giustifica l'annullamento.
Corte costituzionale, sent. n. 139/2015
Ha osservato che la contestazione tardiva di circostanze aggravanti può determinare un significativo mutamento del quadro processuale e incidere sul regime di procedibilità, riconoscendo la rilevanza della contestazione suppletiva.
Sez. U, n. 4 del 28/10/1998 (Barbagallo)
Giurisprudenza suprema che afferma l'assenza di limiti temporali all'esercizio, in dibattimento, del potere del PM di modificare l'imputazione e di formulare nuove contestazioni sulla base degli elementi acquisiti.
Massime di principio
- La procedibilità (condizione per iniziare o proseguire l'azione penale) è distinta dalla prescrizione: non si possono equiparare termini di querela/prescrizione per negare la facoltà del PM di formulare contestazioni suppletive in dibattimento.
- Il Pubblico Ministero ha il potere-dovere di formulare contestazioni suppletive (artt. 516-517 c.p.p.) in dibattimento anche se gli elementi erano già noti prima dell'apertura del dibattimento; il giudice deve decidere sul capo d'imputazione così modificato.
- La contestazione tardiva di una circostanza aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio non è automaticamente preclusa dal decorso di termini per la querela: il PM può adeguare l'imputazione e proseguire l'azione penale.
- Se il giudice rifiuta di esaminare una contestazione suppletiva legittima del PM, la decisione è viziata da nullità assoluta; il rimedio è l'impugnazione in Cassazione e la possibile annullamento senza rinvio con trasmissione per nuovo giudizio.
- La difesa conserva comunque strumenti processuali (richiesta di termini, produzione di prove, istanze per riti alternativi) quando viene formulata una nuova contestazione, ed il giudice deve garantire il rispetto del contraddittorio e delle garanzie difensive.
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