Cassazione Penale, Ordinanza n. 38029/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA. La fattispecie concreta, così come descritta nel provvedimento, riguarda un soggetto che, quale legale rappresentante di una società, avrebbe omesso di presentare la dichiarazione IVA relativa all'anno d'imposta 2014, con imposta evasa indicata in euro 151.754,42. In cassazione ha dedotto: 1) vizio di motivazione e carenza di prova dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, sostenendo che l'ammontare dell'imposta evasa sarebbe stato ricostruito solo sulla base dello spesometro e senza adeguata documentazione, che non fosse chiaro il tipo di imposta evasa e che non fosse stata dimostrata la consapevolezza dell'imputato; 2) erronea mancata rilevazione della prescrizione, che secondo la difesa sarebbe maturata già in primo grado; 3) illegittimità e eccessività della pena irrogata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese nei gradi di merito; ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza impugnata quanto alla prova dell'elemento oggettivo, fondata sulla testimonianza dell'ufficiale della Guardia di finanza e sull'incrocio dei dati contabili, nonché quanto all'elemento soggettivo, desunto dalla conoscenza della situazione finanziaria della società, dal possesso delle scritture contabili e dall'effettivo potere gestorio dell'imputato. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, poiché il termine di prescrizione era stato correttamente calcolato al 8 settembre 2026, tenendo conto del tempo di commissione del fatto, dell'aumento di un terzo del termine e dei periodi di sospensione indicati. Il terzo motivo è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità, essendo relativo al trattamento sanzionatorio, già adeguatamente motivato anche in relazione alle attenuanti generiche e alla sospensione condizionale. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000
Integra il reato l'omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA da parte del soggetto obbligato, in presenza del fine di evasione e di una soglia di imposta evasa rilevante nel caso concreto.
art. 157 c.p.
Richiamato per il calcolo del termine base di prescrizione del reato.
art. 161, secondo comma, c.p.
Richiamato per il calcolo dell'aumento del termine prescrizionale conseguente agli effetti interruttivi, nella formulazione applicata dal giudice di merito.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000
Richiamato per l'ulteriore aumento di un terzo del termine di prescrizione complessivo nel reato tributario in esame.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sentenza Corte costituzionale n. 86 del 13 giugno 2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità non è dovuta se la parte non è in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi che si risolvono nella riproposizione di censure già valutate e disattese dal giudice di merito, se non accompagnati da specifiche ragioni di diritto e di fatto idonee a scardinare la motivazione impugnata.
- In tema di omessa dichiarazione IVA, l'elemento oggettivo può essere desunto da una ricostruzione contabile complessiva e coerente, anche mediante dati incrociati e testimonianze della polizia giudiziaria, quando il giudice spieghi il percorso logico seguito.
- L'elemento soggettivo del reato tributario può essere inferito da circostanze sintomatiche quali la conoscenza della situazione finanziaria dell'impresa, il possesso della contabilità e l'effettivo potere gestorio del soggetto obbligato.
- La censura sulla prescrizione è manifestamente infondata se il giudice di merito ha correttamente individuato il dies a quo, applicato le regole di sospensione e gli aumenti di termine previsti dalla disciplina speciale, e la difesa non offre elementi concreti per confutare il calcolo.
- Le doglianze sulla misura della pena sono censurabili in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione; non sono ammissibili se attaccano in modo generico una valutazione sanzionatoria già sorretta da adeguata motivazione, specie quando il giudice abbia già riconosciuto attenuanti generiche e sospensione condizionale.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
- Per il calcolo della prescrizione nei reati tributari deve tenersi conto non solo del termine ordinario, ma anche degli eventuali aumenti di legge e dei periodi di sospensione intervenuti nel corso del procedimento.
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