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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36102/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite nasce dall'iscrizione ipotecaria su beni immobili disposta per il mancato pagamento di cartelle esattoriali riferite al de cuius. L'erede sosteneva di aver appreso dell'ipoteca solo tramite una verifica in Conservatoria e deduceva di non aver mai ricevuto, né in proprio né quale erede, la notifica delle cartelle presupposte o del preavviso di iscrizione ipotecaria. In giudizio di merito aveva anche invocato la decadenza dell'azione esecutiva e la prescrizione del credito. La Commissione regionale aveva rigettato il merito ritenendo sufficiente la notifica delle cartelle e non necessario un ulteriore avviso prima dell'ipoteca. In cassazione sono stati proposti quattro motivi: 1) violazione dell'art. 65 d.P.R. 600/1973 per errata ritenuta notifica della cartella e dell'avviso in presenza della qualità di erede comunicata all'ufficio; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., artt. 137 ss. c.p.c. e art. 26 d.P.R. 602/1973 per avere il giudice ignorato che agli atti risultavano ricevute solo per sei delle nove cartelle presupposte; 3) violazione degli artt. 50 e 77 d.P.R. 602/1973 per la mancata notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria e per la dedotta inesistenza/nullità di alcune cartelle; 4) violazione di norme su interessi e sanzioni per avere l'ipoteca colpito anche importi non dovuti all'erede.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo motivo, ritenendo assorbiti gli altri. Ha affermato che, in tema di riscossione coattiva, l'iscrizione ipotecaria deve essere preceduta dalla comunicazione al contribuente dell'intenzione di procedervi e dalla concessione di un termine di 30 giorni per pagare o presentare osservazioni, quale attuazione del contraddittorio endoprocedimentale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente contro l'iscrizione ipotecaria. Le spese di merito sono state compensate; le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della parte soccombente con distrazione al difensore.

Norme richiamate

  • art. 65 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La comunicazione della qualità di erede all'ufficio, ove rituale, incide sulle modalità di notifica degli atti impositivi o della riscossione ai successori; se l'evento morte è noto e l'incombente è stato assolto, gli atti vanno notificati personalmente e nominativamente agli eredi nel loro domicilio fiscale.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato quale norma sulla notificazione delle cartelle di pagamento; la Corte non fonda la decisione su tale profilo, ma il motivo sul punto è stato assorbito.

  • art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La Corte precisa che la disposizione non è quella correttamente applicabile alla fattispecie, ma la doglianza va intesa come denuncia dell'omessa attivazione del contraddittorio preventivo.

  • art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    L'iscrizione ipotecaria esattoriale, anche nel regime anteriore all'introduzione del comma 2-bis, deve essere preceduta da comunicazione preventiva e concessione di un termine di 30 giorni per difese o pagamento; l'omissione comporta nullità.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato come norma sull'onere della prova; il relativo motivo è rimasto assorbito.

  • artt. 137 ss. c.p.c.

    Richiamati in tema di notificazioni; il relativo motivo è stato assorbito.

  • art. 8 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Invocato in relazione a sanzioni e obbligazioni dell'erede; motivo assorbito.

  • art. 7 l. 24 novembre 1981, n. 689

    Richiamato dalla ricorrente nel quarto motivo; non esaminato per assorbimento.

  • art. 11 l. 30 dicembre 1996, n. 662

    Richiamato dalla ricorrente nel quarto motivo; non esaminato per assorbimento.

  • art. 93 c.p.c.

    Utilizzato per la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • In materia di iscrizione ipotecaria esattoriale, l'agente della riscossione deve attivare un previo contraddittorio endoprocedimentale, comunicando al contribuente l'intenzione di iscrivere ipoteca e concedendo un termine congruo, individuato in 30 giorni, per il pagamento o per formulare osservazioni; la sua omissione determina la nullità dell'iscrizione.
  • La tutela del contraddittorio preventivo opera anche per le iscrizioni ipotecarie anteriori all'introduzione espressa del comma 2-bis dell'art. 77 d.P.R. 602/1973, poiché tale previsione è interpretativa di un principio generale già immanente nell'ordinamento tributario.
  • Quando il contribuente deduce la violazione di legge in relazione all'ipoteca, il giudice deve qualificare correttamente i fatti dedotti e applicare la disciplina effettivamente pertinente, senza arrestarsi alla sola norma indicata in ricorso se la censura sostanziale investe l'omesso contraddittorio.
  • In caso di decesso del contribuente, se l'Amministrazione è a conoscenza dell'evento e gli eredi hanno adempiuto alla comunicazione prevista dall'art. 65 d.P.R. 600/1973, la notifica degli atti successivi deve avvenire nei confronti degli eredi secondo le modalità prescritte per questi ultimi.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioniProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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